Cassazione Civile, Ordinanza n. 35092/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
Un soggetto aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un altro co-garante per il pagamento in regresso di una somma versata all'istituto di credito a estinzione di un debito garantito congiuntamente da più persone, in forza di una "lettera di fideiussione" stipulata nell'interesse di una società debitrice. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, ma il tribunale, in riforma, aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non esperibile il regresso perché la garanzia era qualificabile come garanzia autonoma e non fideiussione. Il ricorrente principale ha censurato tale decisione con cinque motivi: errata qualificazione del contratto come garanzia autonoma solo per la clausola "a semplice richiesta"; mancata applicazione degli artt. 1298 e 1299 c.c. sul regresso tra condebitori solidali; mancata applicazione degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c. sulla surrogazione legale; motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; omesso esame della clausola contrattuale che prevedeva espressamente regresso e surrogazione tra confideiussori. Il resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo omessa pronuncia sull'eccezione secondo cui il pagamento alla banca sarebbe stato effettuato direttamente dalla società debitrice e non dal garante attore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale nei limiti indicati, ritenendo erronea l'esclusione del diritto di regresso e/o surrogazione del garante che aveva pagato l'intero debito. Ha affermato che, quando più soggetti prestano congiuntamente garanzia in solido per il medesimo debitore e verso il medesimo creditore, ciò che rileva per il regresso non è la qualificazione formale della garanzia come autonoma o fideiussoria, ma la prestazione unitaria della garanzia da parte di più persone e l'intento comune di collegarsi reciprocamente nella garanzia; inoltre, in caso di pagamento dell'intero debito da parte di uno degli obbligati solidali, operano comunque regresso e surrogazione. Ha inoltre valorizzato la clausola contrattuale che prevedeva espressamente l'esercizio del regresso e della surroga una volta estinto integralmente il credito della banca. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di completa esposizione dei fatti e del contenuto dell'atto di appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La norma sul regresso tra coobbligati/condebitori nella confideiussione è richiamata come base dell'azione di regresso del garante che abbia pagato l'intero debito; non rileva la sola etichetta di garanzia autonoma se la garanzia è stata prestata congiuntamente da più soggetti per il medesimo debito e creditore.
È invocato nel motivo relativo alla qualificazione della garanzia; la Corte non fa leva sulla sola qualificazione formale del rapporto per escludere il regresso, ma guarda alla struttura sostanziale della garanzia prestata da più soggetti.
In caso di pagamento da parte di uno degli obbligati in solido, il condebitore che ha pagato può agire per il regresso verso gli altri in proporzione alla rispettiva quota.
Riconosce l'azione di regresso del condebitore che ha pagato l'intero nei confronti degli altri condebitori solidali.
Al condebitore che paga spetta anche la surrogazione legale nei diritti del creditore verso gli altri obbligati.
È richiamato nel motivo di ricorso sulla surrogazione; la Corte considera applicabile la surrogazione nei rapporti tra coobbligati che abbiano adempiuto l'intero debito.
È invocato per denunciare motivazione apparente; la Corte non accoglie il motivo in tali termini ma ricostruisce la censura come violazione delle regole di interpretazione negoziale.
Serve a qualificare i vizi dedotti nei motivi di ricorso; la Corte ricalibra il quinto motivo come censura di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La mancata esposizione completa dei fatti sostanziali e processuali nel ricorso incidentale comporta inammissibilità.
È richiamato nel motivo incidentale per omessa pronuncia; la Corte lo reputa inammissibile per difetto di autosufficienza/esposizione dei fatti.
Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.
Richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in relazione al solo ricorso incidentale inammissibile.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È richiamato per il parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando più soggetti prestano congiuntamente garanzia per il medesimo debito e verso il medesimo creditore, il diritto di regresso tra garanti non può essere escluso sulla sola base della qualificazione formale del rapporto come garanzia autonoma, se dal regolamento negoziale emerge un collegamento reciproco nella garanzia e l'obbligo solidale verso lo stesso creditore.
- Nel pagamento integrale del debito da parte di uno dei coobbligati o co-garanti, operano in linea generale sia l'azione di regresso ex artt. 1298 e 1299 c.c. sia la surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c., salvo diverso assetto negoziale validamente desumibile dal contratto.
- Nell'interpretazione del contratto di garanzia, il giudice deve considerare non solo la formula letterale utilizzata ma l'intero regolamento negoziale e la comune volontà delle parti, specie quando il testo preveda espressamente l'esercizio del regresso e della surroga dopo l'integrale estinzione del credito garantito.
- Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile se non contiene una esposizione completa e specifica dei fatti sostanziali e processuali rilevanti e non consente di verificare l'effettivo contenuto e la decisività della censura.
- In presenza di una clausola contrattuale che subordina il regresso e la surrogazione alla previa integrale soddisfazione del creditore garantito, il pagamento totale del debito da parte di un garante integra il presupposto per l'esercizio delle azioni di rivalsa verso gli altri garanti.
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