Cassazione Penale, Sentenza n. 16776/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato ritenuto dall'appello (art. 392 c.p.), deducendo: 1) errata applicazione della legge e motivazione mancante per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p.; 2) carenze motivazionali riguardo alla querela presentata da una sola delle persone offese e alla quantificazione del danno; 3) inosservanza di norme penali e processuali per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (reato consumato il 25/02/2014). Il PG ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; la parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso per l'effetto di dichiarare estinto il reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla tenuità (art. 131-bis) e alla motivazione sui profili civilistici, confermando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il rigetto della tenuità e che la querela di una sola persona offesa è sufficiente quando il reato è commesso in danno di più persone (art. 122 c.p.). Tuttavia, calcolati i termini di prescrizione e le sospensioni derivanti dai rinvii richiesti dalle difese, è maturata la prescrizione il 1 luglio 2022; perciò il reato è dichiarato estinto. Sono confermate le statuizioni civili, ivi compresa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento da liquidarsi ai sensi degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Norma del reato per il quale l'imputato è stato ritenuto colpevole in primo e secondo grado; la sentenza di legittimità ha infine disposto l'annullamento per prescrizione senza riesame del fatto sostanziale.
art. 393 cod. pen. (menzionato con art. 81, 2° c.)
Norma fra le originarie imputazioni; richiamata per contestare la qualificazione iniziale, poi riqualificata in sede di giudizio.
art. 646 cod. pen. (menzionato con art. 81, 2° c.)
Altra norma originariamente contestata (capo B) poi ricondotta in diversa qualificazione nel corso del processo.
Causa di non punibilità per 'tenuità del fatto'. La Corte di appello ha esaminato e motivatamente rigettato la sua applicazione valorizzando modalità della condotta, condizioni soggettive dell'autore e valore del bene oggetto del reato.
Criteri per la valutazione della tenuità dell'offesa; la Corte ha ricordato che non è necessario enucleare tutti gli elementi elencati dalla norma, ma indicare quelli ritenuti rilevanti per il caso concreto.
Principio secondo cui il reato commesso in danno di più persone è perseguibile anche se la querela è proposta da una sola; utilizzato per respingere l'eccezione relativa alla mancata querela di Turdo Giuseppe.
Disciplina della sospensione della prescrizione in caso di rinvii disposti su istanza della parte: la sospensione vale per l'intera durata del rinvio salvo il caso di "legittimo impedimento" che limita la sospensione a 60 giorni. Tale principio è stato applicato nel calcolo delle sospensioni che hanno portato alla maturazione della prescrizione.
Richiamati nelle censure del ricorrente in materia di estinzione del reato e effetti sulla legge penale; la motivazione della Corte ha trattato la questione della prescrizione ex art. 159 e della sua applicazione pratica.
Norma richiamata fra quelle contestate in relazione alla correttezza del processo e agli effetti sui termini prescrizionali; la valutazione finale si è concentrata sul computo dei termini e sulle sospensioni.
Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sulle modalità di liquidazione delle spese: richiamate per disporre la liquidazione e il pagamento delle somme dovute alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio.
Massime di principio
- La prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di merito può comportare l'annullamento senza rinvio da parte della Cassazione quando il decorso dei termini, comprensivo di sospensioni, determini l'estinzione del reato.
- I rinvii disposti su istanza della difesa sospendono la prescrizione per l'intera durata del rinvio, salvo che si tratti di "legittimo impedimento", caso in cui la sospensione è limitata a 60 giorni; ciò può prolungare sostanzialmente i termini prescrizionali.
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede motivazione quando viene negata: il giudice deve indicare i fattori ritenuti decisivi (modalità della condotta, condizioni soggettive, valore del bene), ma non è obbligato a trattare esaurientemente tutti i criteri elencati dall'art. 133.
- Quando un reato è commesso in danno di più persone, la querela di una sola di esse è sufficiente per la procedibilità (art. 122 c.p.); quindi l'assenza di querela da parte di altri danneggiati non invalida l'azione penale.
- Le statuizioni civili pronunciate nel processo penale (compresa la condanna al risarcimento e la concessione di una provvisionale) possono essere confermate anche se la responsabilità penale viene estinta per prescrizione; le decisioni discrezionali sulle provvisionali sono difficilmente censurabili in Cassazione.
- Nel valutare ricorsi che invocano estinzione per prescrizione è essenziale computare con precisione tutti i periodi di sospensione derivanti da rinvii e impedimenti per determinare la data effettiva di maturazione della prescrizione.
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