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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32254/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, in continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la destinazione allo spaccio dello stupefacente fosse stata affermata senza adeguato riscontro probatorio. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, l'imputato aveva consegnato a un'altra persona un involucro contenente sostanza stupefacente, ricevendo in cambio una banconota da dieci euro; alla vista degli agenti aveva inoltre tentato di disfarsi di altri involucri, poi recuperati e quantificati. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero ripetitive, non adeguatamente confrontate con la motivazione impugnata e dirette a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, senza l'individuazione di specifici travisamenti delle risultanze processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la motivazione della Corte di appello era logica, congrua e corretta in diritto e che i giudici di merito avevano fondato la responsabilità dell'imputato, oltre ogni ragionevole dubbio, sulla cessione osservata dagli agenti, sulla ricezione del denaro e sul tentativo di disfarsi di ulteriori involucri. La Corte ha ribadito che la destinazione allo spaccio deve essere accertata dal giudice di merito mediante una valutazione globale delle circostanze oggettive e soggettive e che il solo dato ponderale, anche se superiore ai limiti tabellari, non determina una presunzione automatica di destinazione non personale. Alla dichiarazione di inammissibilità sono conseguite la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    La condotta di cessione concretamente osservata e il possesso di ulteriori involucri, valutati unitariamente con le circostanze del fatto, sono stati ritenuti indicativi della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La condanna è stata riferita anche alla continuazione, senza che la sentenza di legittimità sviluppi uno specifico principio interpretativo sull'istituto.

  • art. 73-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. 309/1990

    Il superamento dei limiti tabellari non comporta di per sé alcuna presunzione di destinazione dello stupefacente a uso non personale; il dato quantitativo deve essere valutato insieme agli altri elementi del caso.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo la specifica deduzione di vizi rilevanti nel controllo di legittimità.

  • art. 192 c.p.p.

    null

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una puntuale critica alla motivazione impugnata e senza indicare specifiche ragioni di diritto o concreti travisamenti delle risultanze processuali.
  • La richiesta di una rivalutazione complessiva delle fonti di prova o di una diversa ricostruzione dei fatti è estranea al sindacato di legittimità e non può trasformare la Corte di cassazione in un ulteriore giudice del fatto.
  • La destinazione dello stupefacente alla cessione deve essere accertata dal giudice di merito mediante una valutazione globale delle circostanze oggettive e soggettive della condotta, comprese le modalità di presentazione, il numero delle dosi ricavabili e le concrete modalità dell'azione.
  • Il solo dato ponderale dello stupefacente, anche quando superiore ai limiti tabellari, non determina una presunzione di destinazione a uso non personale; esso acquista maggiore valore indiziario con l'aumentare del numero delle dosi ricavabili, ma deve essere coordinato con gli ulteriori elementi del caso.
  • La cessione concretamente osservata, accompagnata dalla ricezione di denaro e dal possesso di ulteriori involucri destinati alla cessione, può costituire base probatoria sufficiente per ritenere integrata la destinazione dello stupefacente allo spaccio, quando la motivazione di merito sia logica e coerente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniProve
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

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