Cassazione Civile, Ordinanza n. 20906/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un autotrasportatore proponeva opposizione contro un verbale della Polizia Stradale che gli contestava la violazione dell'art. 46 della L. n. 298/1974 per avere effettuato un trasporto di materiale ferroso con veicolo e rimorchio, pur non essendo intestatario di trattori stradali adibiti al trasporto di cose in conto terzi. L'interessato allegava di avere esibito una fotocopia di un contratto di comodato d'uso gratuito e sosteneva che il controllo era avvenuto con semirimorchio vuoto; impugnava anche il verbale di fermo amministrativo. In cassazione deduceva due motivi: con il primo, lamentava violazione delle norme sulla competenza e sosteneva che il verbale sanzionatorio fosse immediatamente impugnabile davanti al giudice di pace; con il secondo, denunciava violazione dell'art. 46 L. n. 298/1974, affermando che, alla luce della disciplina introdotta dal 2012 per il trasporto conto terzi, la propria attività sarebbe stata conforme alle norme di settore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per le violazioni dell'art. 46 L. n. 298/1974, il richiamo normativo opera verso l'art. 214 cod. strada, quindi verso il procedimento con ricorso al Prefetto, e non verso l'art. 204-bis cod. strada che prevede l'alternativa con il ricorso al giudice di pace. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché generico e non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: il ricorrente non si confrontava con il decisivo rilievo secondo cui la violazione consisteva nell'aver effettuato il trasporto violando le condizioni e i limiti dell'autorizzazione, non essendo intestatario di un trattore stradale di pari categoria. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'amministrazione intimata; è stata inoltre data atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa..."
La disposizione sanziona anche il trasporto eseguito in violazione delle condizioni o dei limiti dell'autorizzazione; per il relativo regime impugnatorio richiama le norme del codice della strada indicate dalla Corte.
È la norma richiamata dall'art. 46 L. n. 298/1974 per il fermo e per il procedimento conseguente, con ricorso al Prefetto.
Non è applicabile alla violazione in esame, perché riguarda un diverso sistema di tutela (opposizione alternativa davanti al giudice di pace) non richiamato dall'art. 46 L. n. 298/1974.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, completo e riferito alla decisione impugnata; la genericità o la non congruenza con la ratio decidendi comportano l'inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una disposizione speciale in materia di sanzioni amministrative richiama espressamente un determinato segmento della disciplina del codice della strada, non può applicarsi il diverso regime impugnatorio previsto per norme non richiamate.
- La contestazione relativa all'esecuzione di trasporti in conto terzi non si esaurisce nella mera esistenza di un titolo contrattuale, ma richiede il rispetto delle condizioni e dei limiti dell'autorizzazione prevista dalla disciplina di settore.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, intelligibile e aderente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; una deduzione generica o svincolata dal decisum è inammissibile.
- Non è sufficiente riproporre in sede di legittimità una generica conformità della propria attività alla normativa di settore se non si confronta il punto decisivo sul quale il giudice di merito ha fondato la decisione.
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