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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23635/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. La difesa ha dedotto marginalità del ruolo dell'imputato nell'ambito dell'associazione mafiosa (limitato a sporadici accompagnamenti), lo stato di incensuratezza, la lunga permanenza in carcere dal 17/07/2023 e l'eventuale esecuzione degli arresti domiciliari in luogo diverso dall'area dei fatti (cooperativa sociale). Si è inoltre invocata la non applicabilità dell'ostatività richiamando l'art. 4-bis O.P. e l'art. 275 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo il ricorrente stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., operi la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione relativa circa le esigenze cautelari e presunzione assoluta circa l'adeguatezza della sola custodia carceraria), non superata dagli elementi prospettati dalla difesa. La Corte ha inoltre considerato inapplicabile la richiamata invocazione dell'art. 4-bis O.P. per mutare la valutazione cautelare e ha osservato che le deduzioni difensive, ove incidessero sulla portata della partecipazione, entrerebbero nel merito della sentenza di condanna. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso legittima, anche dopo la condanna, la presunzione di pericolosità che giustifica la custodia cautelare in carcere; la partecipazione accertata in sentenza rafforza la presunzione di persistenza del vincolo associativo.

  • art. 275, comma 1-bis c.p.p.

    Rilevato dalla difesa come possibile base per valutare esigenze cautelari alla luce degli elementi sopravvenuti; la Corte ha però ritenuto che, dopo condanna per 416‑bis, la mera enunciazione del ruolo marginale non sia idonea a superare la presunzione di cui al comma 3.

  • art. 275, comma 2 e comma 3 c.p.p.

    Il comma 2 richiede di tener conto dell'esito del procedimento e di elementi sopravvenuti; il comma 3, specifico per i fatti di mafia, stabilisce una doppia presunzione (relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della sola custodia carceraria), presunzione che la Corte interpreta come difficilmente superabile e operante anche dopo la condanna, salvo i casi tassativi previsti dai commi successivi (es. commi 4 e 4-bis).

  • art. 4-bis O.P. (l. 354/75)

    La difesa l'ha invocato per sostenere l'impossibilità di collaborazione e l'irrilevanza dell'ostatività; la Corte ha invece ritenuto tale richiamo inadeguato a incidere sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., trattandosi di normativa penitenziaria non idonea a sostituirsi alle specifiche eccezioni previste nel codice di procedura penale.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 191/2020 e ord. n. 136/2017

    Pronunce richiamate per confermare la ragionevolezza della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i partecipi di associazione di tipo mafioso e la stabilità del vincolo associativo come elemento giustificativo della medesima presunzione.

  • Cass. Sez. 2, n. 24515/2023

    Giurisprudenza richiamata che ribadisce la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. e la sua portata vincolante nella valutazione delle misure cautelari per i reati associativi di tipo mafioso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per inammissibilità dovuta a profili di colpa dell'impugnazione, al versamento in favore della cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione esecutiva richiamata per la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti connessi alla permanenza del ricorrente in carcere.

Massime di principio

  • La condanna per il reato di associazione mafiosa (art. 416‑bis) attiva una presunzione, prevista dall'art. 275 c.p.p., che rende assai difficile la sostituzione della custodia carceraria con misure meno afflittive; solo fatti concreti e specifici possono superarla.
  • Non è possibile utilizzare il rito cautelare o la richiesta di sostituzione della misura per riallattare o rimettere in discussione il merito della sentenza di condanna: le deduzioni che invece mirino a contrastare la portata della partecipazione già accertata sono inidonee.
  • Per superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, occorrono elementi concreti e positivi (es. prova di dissociazione reale e duratura dal sodalizio, cessazione dell'operatività del gruppo, casi tassativi previsti dai commi 4 e 4‑bis quali esigenze familiari o gravi patologie), non mere affermazioni generiche di marginalità del ruolo.
  • Il richiamo a norme dell'ordinamento penitenziario (es. art. 4‑bis O.P.) non sostituisce né elide la disciplina cautelare codificata nel codice di procedura penale quando la legge processuale prevede presunzioni e limiti specifici.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o meramente ripropositive possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende; è quindi essenziale che il gravame contenga elementi nuovi e concreti idonei a modificare la valutazione cautelare.

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