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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03915/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società immobiliare aveva stipulato un mutuo ipotecario fondiario per finanziare la costruzione/ristrutturazione di un immobile, con fideiussione prestata dal legale rappresentante. Il contratto prevedeva la possibilità di suddivisione del mutuo in quote e il frazionamento dell’ipoteca in vista della vendita delle singole unità. La mutuataria chiese che la banca aderisse all’accollo liberatorio delle quote di mutuo da parte degli acquirenti degli immobili, ottenendo inizialmente una comunicazione di adesione per una prima compravendita, ma incontrando poi un rifiuto per le vendite successive. In giudizio venne chiesto l’accertamento della liberazione della società mutuataria e del fideiussore dalle obbligazioni nascenti dal mutuo. In appello la banca sosteneva che l’accollo non fosse liberatorio in difetto di espressa dichiarazione scritta ai sensi dell’art. 1273, comma 2, c.c.; i debitori, invece, sostenevano che la banca, tenendo un comportamento ambiguo e non rispondendo tempestivamente alla richiesta, avesse violato buona fede e correttezza, sicché doveva essere riconosciuto un risarcimento del danno coincidente, in sostanza, con la liberazione dalle obbligazioni. In Cassazione la banca deduceva ultrapetizione, per avere la Corte d’appello accolto una domanda risarcitoria asseritamente non riproposta, e violazione delle norme su buona fede, nesso causale e prova del danno, sostenendo che la liberazione non fosse conseguenza immediata e diretta della dedotta violazione e che il pregiudizio non fosse stato allegato e provato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi della banca: ha escluso la nullità per ultrapetizione, osservando che la domanda di accertamento della responsabilità della banca per violazione di correttezza e buona fede e quella di liberazione dalle obbligazioni erano state già formulate e la decisione di merito si era mantenuta entro tali limiti. Ha inoltre ritenuto che la censura sul danno e sul nesso causale mirasse in realtà a una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso principale è stato quindi respinto; il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Nel dispositivo la pronuncia riporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma nel corpo della motivazione si parla di rigetto: sulla base del testo emerge comunque la soccombenza della banca e la conferma della decisione impugnata, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1273 c.c.

    L’adesione del creditore all’accollo produce la liberazione del debitore originario solo se ciò è espressamente previsto come condizione della stipulazione oppure se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello domandato; non vi è ultrapetizione quando il giudice decide su una questione tacitamente proposta o necessariamente connessa alle domande espresse.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro dei doveri di correttezza nell’esecuzione del rapporto, la cui violazione è stata prospettata dalla controparte.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come fonte del dovere di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contestare la responsabilità e la riconducibilità del preteso danno all’inadempimento.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile deve costituire conseguenza immediata e diretta della violazione; la censura della banca mirava a escludere che la liberazione dei debitori integrasse tale conseguenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel lamentare che il danno non fosse stato allegato e provato secondo il materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per ultrapetizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’accollo del mutuo non determina la liberazione del debitore originario se non ricorre una espressa pattuizione in tal senso o una chiara dichiarazione del creditore aderente alla liberazione; in mancanza, l’adesione del creditore vale solo come accollo cumulativo.
  • La violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto può fondare responsabilità risarcitoria quando il comportamento ambiguo o reticente del creditore frustri in modo ingiustificato l’affidamento dell’altra parte su una diversa regolazione del debito.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste se il giudice di merito si pronuncia su una tutela che sia già compresa, anche implicitamente, nelle domande formulate o strettamente connessa a esse.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o del nesso causale; tali apprezzamenti spettano al giudice di merito se la motivazione è logicamente e giuridicamente adeguata.
  • Ai fini del risarcimento del danno da violazione della buona fede, il pregiudizio deve essere conseguenza immediata e diretta della condotta contestata e deve risultare adeguatamente allegato e provato, ma la censura che miri solo a rimettere in discussione l’apprezzamento del fatto è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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