Cassazione Civile, Ordinanza n. 01227/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo della procedura concorsuale per differenze retributive, sostenendo da un lato che il proprio inquadramento originario fosse errato perché, sin dall’assunzione come autista soccorritore, avrebbe dovuto essere collocato nell’area B, posizione B1, secondo la contrattazione collettiva applicabile; dall’altro, in subordine e comunque, che avesse svolto in concreto mansioni superiori rispetto all’inquadramento A2, con diritto alle relative differenze retributive. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo corretta la decisione datoriale e, quanto alle mansioni superiori, aveva motivato in modo generico, senza svolgere il giudizio trifasico di comparazione tra mansioni in concreto svolte e declaratorie contrattuali tempo per tempo vigenti. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione di varie disposizioni contrattuali collettive, delle deliberazioni regionali richiamate e dell’art. 36 Cost., insistendo sull’erroneità dell’inquadramento e sul mancato riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori.
La decisione
La Corte ha accolto solo la censura relativa allo svolgimento in concreto di mansioni superiori, mentre ha respinto la doglianza sull’asserito errore originario di inquadramento. Ha ribadito che la contrattazione integrativa della Croce Rossa Italiana non aveva effettuato una trasposizione automatica dall’area A all’area B, ma una nuova e più chiara definizione dei profili professionali per le assunzioni e gli inquadramenti successivi. Tuttavia ha cassato il decreto impugnato perché il giudice di merito non aveva distinto correttamente tra domanda di superiore inquadramento e domanda di differenze retributive per mansioni superiori, né aveva svolto il necessario giudizio trifasico, cioè il raffronto tra declaratorie contrattuali applicabili nel tempo e mansioni effettivamente svolte con abitualità e prevalenza, anche sotto il profilo qualitativo e temporale. La causa è stata rinviata al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo della procedura concorsuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Richiamato per aderire ai precedenti di legittimità senza ripetere integralmente la motivazione già consolidata.
art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011
Richiamato quale parametro per escludere la nullità della contrattazione integrativa in tema di classificazione del personale, secondo il precedente giurisprudenziale seguito dalla Corte.
art. 22, comma 1, lett. a), c.c.n.l. enti pubblici non economici 1998-2001
Richiamato per affermare che la contrattazione integrativa non contrastava con i limiti del contratto nazionale.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per precisare che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la sussunzione delle mansioni ha rilievo ai soli fini retributivi e non per il riconoscimento della superiore qualifica.
art. 36 Cost.
Invocato dal ricorrente quale parametro di tutela della retribuzione proporzionata e sufficiente in relazione alle mansioni svolte.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per escludere, nel caso concreto, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di superiore inquadramento e la domanda di differenze retributive per mansioni superiori sono questioni distinte e non sovrapponibili, sicché il giudice deve esaminarle separatamente.
- Per accertare il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori, il giudice deve svolgere il giudizio trifasico: individuare l’inquadramento posseduto, individuare quello rivendicato e comparare le declaratorie contrattuali con le mansioni effettivamente svolte.
- La comparazione deve essere effettuata sulla base della contrattazione collettiva applicabile tempo per tempo, compresa quella integrativa, in relazione all’intero arco temporale rilevante per la domanda.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato i c.c.n.l. sono conoscibili d’ufficio dal giudice ex art. 115 c.p.c. e secondo il principio iura novit curia, una volta che la parte abbia allegato mansioni svolte, comparto e livello di inquadramento.
- L’accertamento delle mansioni superiori richiede una valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa e temporale, tenendo conto dell’abitualità e prevalenza delle attività svolte, nonché della pienezza dei poteri e delle responsabilità connesse.
- La contrattazione collettiva può ridefinire i profili professionali e le aree di inquadramento senza che ciò implichi automaticamente una ricollocazione del personale in aree diverse, salvo espresse previsioni transitorie contrarie.
- Se il giudice di merito omette di svolgere la comparazione analitica tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali applicabili, la decisione è viziata per violazione dei criteri giuridici di sussunzione richiesti dalla pretesa azionata.
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