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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23277/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di retrodatazione della decorrenza della misura cautelare emessa il 3.7.2023 (eseguita il 12.7.2023) alla data del 16.11.2022, sostenendo che tra le imputazioni nei due procedimenti (associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e associazione di stampo mafioso con estorsione aggravata) sussisteva una connessione qualificata e che gli elementi di gravità indiziaria relativi al reato di stampo mafioso erano gia disponibili al momento del primo provvedimento cautelare. Ha dedotto vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis, 416-bis.1 cod. pen., 74 DPR 309/1990, 273 comma terzo cod. proc. pen., 12 lett. b) cod. proc. pen., chiedendo la retrodatazione per evitare la decorrenza autonoma dei termini di custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che mancasse il presupposto richiesto dall'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. per la retrodatazione: la norma richiede che i fatti oggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente successiva siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva. Nel caso di specie la contestazione per associazione mafiosa era formulata in termini di persistenza 'aperta' sino al luglio 2023, quindi non dimostrata come antecedente alla prima ordinanza del 16.11.2022, salvo prova della cessazione della permanenza alla data della prima ordinanza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata in tal senso e ha confermato il rigetto della retrodatazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma disciplina la possibile retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare per evitare la dilatazione della carcerazione mediante provvedimenti successivi; la corte interpreta che la retrodatazione è ammessa solo se i fatti oggetto dell'ordinanza successiva sono stati commessi anteriormente all'ordinanza anteriore, salvo prova che la condotta sia cessata anteriormente

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di associazione di stampo mafioso; la corte osserva che la contestazione formulata in termini di persistenza aperta impedisce la retrodatazione se non è dimostrata la cessazione della permanenza entro la data anteriore

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma collegata all'aggravante mafiosa; richiamata nel motivo ma non decisiva per la doglianza della difesa in assenza di elementi che dimostrino cessazione della permanenza

  • art. 74 DPR 309/1990

    Riferimento al delitto relativo al traffico di stupefacenti oggetto del primo provvedimento cautelare; la corte distingue temporalmente le due contestazioni (traffico 2019-2020 vs associazione mafiosa dal 2017 sino a oggi) e nega l'automatica retrodatazione

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Norma procedurale richiamata dalla Procura Generale per la trasmissione della requisitoria scritta; non centrale nella decisione di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; applicata per la condanna alle somme disposte

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. richiede che i fatti oggetto dell'ordinanza successiva siano antecedenti alla prima ordinanza coercitiva; non è sufficiente la mera disponibilità di elementi o la coincidenza di contesti se la contestazione successiva è formulata come 'aperta' e persistente.
  • Quando la seconda ordinanza cautelare riguarda un reato associativo con formulazione di permanenza continua fino al momento recente, occorrono elementi probatori che dimostrino la cessazione di tale permanenza entro la data della prima ordinanza per poter retrodatare i termini.
  • La qualificazione formale dei reati (es. associazione per traffico di stupefacenti vs associazione di stampo mafioso) e la relativa cronologia delle condotte sono decisive: la connessione qualificata tra procedimenti deve essere provata concretamente, non dedotta solo dalla sovrapposizione di elementi investigativi.
  • Le censure sulla motivazione devono dimostrare specifici vizi logico-giuridici; doglianze basate su una diversa valutazione degli elementi disponibili sono difficilmente ammissibili se la giurisprudenza consolidata offre chiari criteri di applicazione della norma.
  • In presenza di più provvedimenti cautelari, la finalità della norma è evitare l'allungamento artificioso della custodia preventiva; tuttavia la tutela di tale principio non autorizza retrodatazioni automatiche senza prova della effettiva anteriorità e cessazione delle condotte successive.

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