Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19448/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (richiedente asilo)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento con cui l'Unità Dublino disponeva il trasferimento in Germania di un cittadino pakistano, primo Stato UE in cui aveva presentato domanda di protezione internazionale, poi rigettata, e dal quale si era allontanato. Il Tribunale di Catanzaro aveva annullato il trasferimento ritenendo decisiva la mancata prova, da parte dell'amministrazione, dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento Dublino, in particolare della consegna dello specifico opuscolo informativo di cui all'art. 4 del Reg. UE n. 604/2013, distinto dagli adempimenti informativi relativi alla domanda di protezione internazionale ex d.lgs. n. 25/2008. Il Ministero ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013: sosteneva che la procedura fosse unitaria, non suddivisa in due fasi autonome, e che l'obbligo informativo fosse stato comunque assolto mediante compilazione e sottoscrizione del modello C3, con assistenza dell'interprete, interrogatorio dell'interessato e consegna dell'opuscolo previsto per la domanda di asilo. Il resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che gli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013 sono autonomi rispetto a quelli della procedura di protezione internazionale disciplinata dal d.lgs. n. 25/2008, hanno contenuto specifico e devono essere adempiuti in modo sostanziale, mediante informazione scritta, sistematica e oggettiva, con consegna dello specifico opuscolo previsto dal regolamento. La sola sottoscrizione del modello C3, relativo alla domanda di asilo, non è sufficiente a provare l'assolvimento di tali obblighi. Nel caso concreto, il Ministero aveva allegato solo il modello C3, senza dimostrare l'effettiva consegna dell'opuscolo e delle informazioni specifiche richieste dal regolamento Dublino; perciò il provvedimento di trasferimento era stato correttamente annullato. La Corte ha inoltre posto le spese di legittimità a carico del Ministero, senza applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 4 Reg. UE n. 604/2013

    "Diritto di informazione"; opuscolo comune; informazioni essenziali fornite per iscritto

    impone allo Stato membro di informare il richiedente protezione internazionale, in modo scritto, sistematico e oggettivo, mediante consegna di uno specifico opuscolo informativo predisposto ai fini della procedura Dublino

  • art. 5 Reg. UE n. 604/2013

    richiede un colloquio finalizzato a consentire al richiedente di fornire tutte le informazioni utili alla determinazione dello Stato membro competente; gli adempimenti informativi devono essere letti in collegamento con l'obbligo di informazione dell'art. 4

  • art. 10 d.lgs. 25/2008

    opuscolo informativo per la domanda di protezione internazionale

    non è fungibile né assorbe gli obblighi informativi propri della procedura Dublino, avendo finalità e contenuti diversi

  • art. 38 d.lgs. 25/2008

    richiamato solo per la redazione dell'opuscolo informativo relativo alla procedura di protezione internazionale

  • art. 380bis1 c.p.c.

    "la motivazione" riservata in camera di consiglio

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale e la riserva di motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato indirettamente nella parte finale sulla non applicazione del raddoppio del contributo unificato alle Amministrazioni dello Stato

  • art. 4, paragrafo 3, Reg. UE n. 604/2013

    base per l'opuscolo comune da consegnare al richiedente, quale strumento di informazione completa e uniforme

Massime di principio

  • Gli obblighi informativi previsti dal regolamento Dublino hanno natura autonoma e specifica rispetto agli adempimenti informativi connessi alla domanda di protezione internazionale: non possono essere assorbiti da modulistica o colloqui riferiti ad altri segmenti procedimentali.
  • L'adempimento dell'obbligo informativo nella procedura Dublino deve essere valutato in termini sostanziali e non meramente formali: occorre verificare che il richiedente abbia ricevuto, in forma scritta e completa, le informazioni espressamente previste dal regolamento.
  • La prova dell'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi grava sull'amministrazione competente; in mancanza di prova specifica della consegna dell'opuscolo Dublino e delle informazioni richieste, la decisione di trasferimento va annullata.
  • La sottoscrizione del modello C3 o la consegna dell'opuscolo previsto per la domanda di asilo non dimostrano, di per sé, l'adempimento degli obblighi di informazione imposti dagli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013.
  • La violazione degli obblighi informativi della procedura Dublino determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che sia necessario per lo straniero allegare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.