Cassazione Civile, Ordinanza n. 25067/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore per il pagamento di euro 38.551,98, oltre competenze, interessi e spese, in relazione alle obbligazioni di una società garantita. L'ingiunto aveva proposto opposizione e, nel corso del giudizio, querela di falso avverso una fideiussione omnibus datata 10 agosto 2006, sostenendo che il documento fosse stato sottoscritto in bianco e successivamente riempito senza accordo. Il tribunale aveva rigettato la domanda relativa alla falsità della fideiussione. La corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando la testimonianza, l'interrogatorio formale e soprattutto una successiva richiesta di affidamento sottoscritta dal fideiussore, nella quale era richiamata la fideiussione e risultava un piano di rientro parzialmente eseguito. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per non essere stata disposta una consulenza tecnica grafologica volta ad accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla fideiussione. Ha sostenuto, in particolare, che la successiva richiesta di affidamento fosse irrilevante e che la mancata proposizione di querela di falso nei confronti di tale documento non potesse dimostrare la genuinità della fideiussione contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la corte d'appello aveva valutato complessivamente le risultanze istruttorie e aveva escluso la falsità della sottoscrizione sulla fideiussione con motivazione esaustiva, attribuendo rilievo anche alla sottoscrizione non disconosciuta apposta sulla successiva richiesta di affidamento. La consulenza tecnica grafologica rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata ammissione è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non per mera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c. Inoltre, ricorreva una situazione di doppia conforme, poiché i giudici di primo e secondo grado avevano adottato decisioni conformi sulla medesima questione; il ricorrente non aveva indicato ragioni di fatto divergenti tra le due decisioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La valutazione delle prove è stata censurata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non evidenziasse una violazione deducibile in cassazione, bensì tendesse a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.
La censura relativa alla valutazione delle prove non è stata ritenuta idonea a dimostrare una violazione della norma, avendo il giudice di merito esaminato complessivamente gli elementi istruttori.
Il richiamo all'onere della prova non consentiva di rimettere in discussione in cassazione l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio può essere censurata in cassazione, in quanto attinente alla motivazione, nei limiti del vizio previsto da questa disposizione.
In presenza di doppia conforme, il ricorso fondato sul vizio di motivazione è inammissibile se non indica le ragioni di fatto diverse poste a fondamento della decisione di primo grado e della sentenza d'appello.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Il richiamo è stato effettuato ai fini dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La decisione di disporre o non disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la relativa scelta è censurabile in cassazione soltanto nei limiti del vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non può essere contestata mediante la mera richiesta di una diversa valutazione delle prove.
- Il giudice di merito può ritenere superflua una consulenza grafologica quando abbia valutato complessivamente gli altri elementi istruttori e abbia fornito una motivazione effettiva, esaustiva e non apparente sulla genuinità della sottoscrizione contestata.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto divergenti poste a fondamento della decisione di primo grado e della sentenza d'appello.
- La sottoscrizione non disconosciuta di una scrittura privata, una volta riconosciuta o assistita da un equipollente legale del riconoscimento, comporta una presunzione di riferibilità della scrittura al sottoscrittore; la contestazione della divergenza tra sottoscrizione e volontà dichiarata deve essere proposta mediante querela di falso quando incida sul collegamento estrinseco tra dichiarazione e sottoscrizione.
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