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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20146/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per porto abusivo di arma (art. 699 cod. pen.), sostenendo che l'oggetto rinvenuto non fosse un pugnale (arma propria) ma un coltello a lama singola o un oggetto ornamentale, per cui avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 4 legge n. 110/1975; inoltre contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) e l'omessa valutazione di elementi probatori forniti dalla difesa (dichiarazioni del precedente proprietario), nonché la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, accertando una contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata circa la qualificazione giuridica dell'oggetto: la Corte d'appello aveva richiamato il criterio giurisprudenziale per distinguere arma propria da arma impropria (presenza di punta acuminata e di lama a due tagli) ma poi aveva qualificato l'oggetto come pugnale sulla base della presenza di un solo lato affilato. Per tale motivo la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia; il secondo motivo (riguardante l'art. 131-bis) è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 699 cod. pen.

    Norma applicata in primo grado e in appello per il reato di porto abusivo di arma: la qualificazione del fatto come punibile ai sensi di questa norma dipende dalla qualificazione dell'oggetto come arma propria (pugnale), che richiede la presenza di punta acuminata e lama a due tagli secondo la giurisprudenza.

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Norma che disciplina le armi improprie (es. coltelli a un solo taglio) e le relative fattispecie: la difesa sosteneva che l'oggetto dovesse essere qualificato ai sensi di questa norma anziché come arma propria ai fini dell'art. 699 cod. pen.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicabilità richiede una valutazione delle caratteristiche dell'atto e del concreto grado di offensività e, nel caso, la sua operatività poteva risultare influenzata dalla diversa qualificazione dell'oggetto (arma propria vs arma impropria).

  • art. 697 cod. pen.

    Norma richiamata nel processo rispetto ad accertamenti sul precedente proprietario indagato per detenzione dell'oggetto; rilevante per la valutazione complessiva delle circostanze e dell'idoneità offensiva dell'oggetto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Fondamenti di impugnazione in cassazione invocati dal ricorrente per vizio di motivazione e travisamento delle prove; la Corte ha ritenuto fondato il vizio di motivazione riguardo alla qualificazione dell'oggetto.

Massime di principio

  • Per qualificare un coltello/arma corta come arma propria (pugnale) occorre valutare la presenza di punta acuminata e della lama a due tagli; la presenza di un solo lato affilato può orientare invece verso la qualificazione come arma impropria.
  • La motivazione del giudice di merito deve essere coerente: non è possibile richiamare un criterio giurisprudenziale e poi decidere sulla base di un parametro difforme senza giustificazione, pena l'annullamento per vizio di motivazione.
  • La valutazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. dipende strettamente dalla qualificazione giuridica dell'oggetto e dalle caratteristiche concrete (lunghezza della lama, idoneità all'offesa, contesto di detenzione); cambiamenti nella qualificazione possono assorbire o revocare la questione della particolare tenuità.
  • Il giudice deve confrontarsi esplicitamente con le prove e le dichiarazioni rilevanti depositate dalla difesa (es. dichiarazioni del precedente proprietario); l'omissione di tale confronto può costituire motivo di annullamento.
  • In casi di dubbio sulla natura dell'oggetto e di contraddittorietà nella motivazione, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio affinché il merito valuti correttamente la qualificazione e le conseguenti questioni di non punibilità.

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