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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11883/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva già parzialmente riformato la decisione di primo grado, riqualificando il fatto di cui al capo A) nell'ipotesi lieve di spaccio di stupefacenti e rideterminando le pene: anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 4.200 di multa per un imputato, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 1.600 di multa per l'altra imputata, confermando il resto. Entrambi ricorrevano per cassazione. L'imputato chiedeva sostanzialmente di escludere la recidiva, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. L'imputata contestava invece la motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili perché meramente riproduttivi delle censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica delle ragioni della sentenza impugnata. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato i plurimi precedenti, anche specifici, e la persistenza di condotte analoghe, sintomatiche di maggiore capacità a delinquere e pericolosità. Quanto alla posizione dell'imputata, la Corte ha ritenuto logica e coerente la valutazione probatoria: denaro in banconote di piccolo taglio nella borsa, lancio dal lato passeggero di un sacchetto contenente stupefacente durante l'inseguimento, rinvenimento di un sacchetto vuoto della stessa tipologia e mancanza di giustificazione sul denaro. È stata ritenuta non credibile la versione dell'altro imputato che si era assunto l'intera responsabilità, perché incompatibile con le modalità dell'inseguimento e con la possibilità materiale di lanciare il sacchetto mentre era alla guida. La Corte ha concluso che l'imputata era consapevole di custodire stupefacente e denaro.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Di conseguenza, entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta ferma, con conferma della riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e della responsabilità penale dell'imputata, nonché della recidiva applicata all'altro imputato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La condotta è stata riqualificata nell'ipotesi lieve di detenzione/cessione di stupefacenti, con rideterminazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere confermata quando i precedenti e la nuova condotta evidenziano maggiore capacità a delinquere e persistenza criminosa.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifica critica, le censure già formulate in appello e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
  • La verifica della recidiva richiede un apprezzamento concreto dell'idoneità della nuova condotta a rivelare una maggiore capacità a delinquere; i plurimi precedenti, specie se specifici e non seguiti da effetti dissuasivi, possono sorreggere la conferma dell'aumento di pena.
  • La responsabilità per detenzione/trasporto di stupefacenti può essere desunta da un quadro indiziario complessivo, valorizzando il possesso di denaro in banconote di piccolo taglio, il rinvenimento del narcotico in collegamento con il veicolo e l'assenza di spiegazioni plausibili sulla provenienza del denaro.
  • La credibilità di una versione difensiva può essere esclusa quando sia incompatibile con le concrete modalità fattuali dell'azione e con la plausibilità materiale della dinamica prospettata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussistono cause di esonero, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza automatica ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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