Cassazione Civile, Ordinanza n. 06816/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di due creditori per il rimborso delle spese da essi anticipate per eseguire un obbligo di fare che i debitori non avevano spontaneamente adempiuto. I debitori proposero opposizione al decreto, rigettata dal Tribunale, e poi appello, respinto dalla Corte territoriale. In cassazione articolano sei motivi, ma nel testo sono esaminati in modo espresso almeno quattro profili: 1) deducono nullità della sentenza o del procedimento per asserita carenza di legittimazione passiva quanto al rifacimento di un muro e di una recinzione, sostenendo che tale questione fosse rilevabile in ogni stato e grado; 2) denunciano omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sulle prove e sull'onere probatorio, sostenendo di avere liberato il terreno oggetto della controversia e che la controparte non avesse prodotto la copia conforme della sentenza munita di formula esecutiva; 3) denunciano violazione di norme sostanziali e processuali per contestare il contenuto del provvedimento del giudice dell'esecuzione del 6 novembre 2012, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato le modalità esecutive indicate dal consulente tecnico e fatte proprie dal giudice dell'esecuzione come mera interpretazione del titolo; 4) lamentano omesso esame e violazione di ulteriori norme in relazione alla congruità delle spese poste a base del decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non si fosse pronunciata sulle specifiche doglianze economiche formulate. La Corte di cassazione reputa tutte le censure inammissibili perché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto che tali questioni dovessero essere fatte valere nella competente sede esecutiva e che la statuizione del giudice dell'esecuzione fosse ormai irrevocabile; inoltre rileva che i motivi sollecitano un non consentito riesame del merito, delle prove e dei fatti, e che alcune doglianze sono formulate in modo generico o non riconducibile a uno specifico vizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non attingessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva affermato l'onere per gli ingiunti di far valere le contestazioni nella sede esecutiva competente e la definitività delle statuizioni del giudice dell'esecuzione. La Corte ha inoltre osservato che le censure tendevano a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle prove, non consentito in sede di legittimità, e che alcuni motivi erano formulati in modo non specifico. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti in tema di legittimazione passiva, ma ritenuto inconferente rispetto alla decisione impugnata
richiamato dai ricorrenti in tema di legittimazione processuale/passiva, ma ritenuto inconferente
invocato in relazione all'onere della prova; la Corte esclude che il motivo consenta un sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale
la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia disatteso i fatti non contestati; non quando si contesti la valutazione delle prove
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto o affermi di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non per contestare il mero cattivo apprezzamento del materiale istruttorio
la censura per difetto motivazionale è ammissibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte osserva che la motivazione della sentenza era comunque sufficiente
richiamato nel motivo volto a contestare il contenuto del provvedimento esecutivo; la Corte rileva l'inammissibilità della censura perché non diretta contro la ratio decidendi
richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo sulla congruità delle spese
richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo sulla congruità delle spese
richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo sulla congruità delle spese
richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo sulla congruità delle spese
richiamato come base del decreto ingiuntivo per il rimborso delle spese di esecuzione di un obbligo di fare
utilizzato per affermare che il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei rigorosi limiti previsti dal n. 5 e che non è configurabile una doglianza atipica non contemplata dal numero chiuso
ricondotto al sindacato sul solo omesso esame di fatti decisivi e alle sole anomalie motivazionali di minimo costituzionale
richiamato per affermare che il relativo filtro conduce a declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non supera lo scrutinio preliminare
menzionato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità ai fini dell'impugnazione incidentale
richiamato nel contesto della funzione di filtro delle impugnazioni
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se le censure non si confrontano con la ragione decisiva della decisione, il motivo è inammissibile.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: restano preclusi il riesame dei fatti e la rivalutazione del materiale probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in ipotesi specifiche: quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o attribuisca a una prova un regime di valutazione diverso da quello legale; non quando si contesti il peso probatorio attribuito alle risultanze.
- Il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riformulato, cioè per omesso esame di fatti decisivi o per anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è più ammissibile una critica generica alla sufficienza della motivazione.
- Le contestazioni relative all'attuazione di un titolo esecutivo e alle modalità esecutive stabilite nel processo esecutivo vanno fatte valere nella sede esecutiva competente, non possono essere nuovamente rimesse in discussione in sede di opposizione o di legittimità quando la statuizione è divenuta irrevocabile.
- La doglianza di violazione di legge deve essere specifica e riconducibile a una norma effettivamente decisiva per la soluzione della controversia; la mera elencazione eterogenea di disposizioni non consente alla Corte di supplire all'individuazione del vizio.
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