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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02250/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici avevano agito per ottenere il riconoscimento del diritto a una remunerazione adeguata per la frequenza dei corsi di specializzazione universitari svolti negli anni 1985-1994, deducendo di aver svolto attività a tempo pieno per l'intera durata del corso senza ricevere alcun compenso. Il Tribunale aveva respinto la domanda per prescrizione; in appello l'impugnazione era stata dichiarata inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione delle norme europee e interne sulla remunerazione dei medici specializzandi e sulla prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale non avrebbe potuto iniziare a decorrere prima della piena attuazione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie richiamate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse conforme a una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata: per i medici specializzandi che rientrano nel periodo di mancata o tardiva attuazione delle direttive, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, perché da quel momento gli interessati hanno avuto ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emanato ulteriori atti di adempimento. Poiché il Tribunale aveva accertato l'assenza di atti interruttivi prima della domanda giudiziale, il credito è stato correttamente ritenuto prescritto. La Corte ha inoltre condannato solidalmente i ricorrenti alle spese di cassazione e all'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizio motivazionale

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme a giurisprudenza consolidata

  • art. 348-bis c.p.c.

    l'appello era stato dichiarato inammissibile in quanto non aveva ragionevole probabilità di essere accolto

  • art. 5 del Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla prescrizione e sull'attuazione del diritto europeo

  • art. 189 del Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla prescrizione e sull'attuazione del diritto europeo

  • direttiva n. 82/76/CEE

    richiamata come fonte europea tardivamente e incompletamente trasposta in Italia in materia di compenso dei medici specializzandi

  • direttiva n. 75/363/CEE

    richiamata come fonte europea tardivamente e incompletamente trasposta in Italia in materia di compenso dei medici specializzandi

  • direttiva n. 75/362/CEE

    richiamata come fonte europea tardivamente e incompletamente trasposta in Italia in materia di compenso dei medici specializzandi

  • direttiva n. 93/16/CEE

    richiamata dai ricorrenti nel motivo, ma non è oggetto della ratio decidendi espressa

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    richiamato come norma interna di attuazione della disciplina sulla remunerazione dei medici specializzandi

  • art. 11 L. n. 370 del 1999

    considerato il momento dal quale i destinatari esclusi hanno avuto certezza che lo Stato non avrebbe emesso ulteriori atti di adempimento, con conseguente decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione estintiva

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di decorrenza della prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di rilevabilità della prescrizione

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma ulteriore per ricorso ritenuto proposto nonostante una giurisprudenza ormai ferma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per la liquidazione delle spese

  • sentenza Sezioni Unite n. 17619 del 2022

    conferma che, nei casi analoghi, la decorrenza della prescrizione decennale va fissata al 27 ottobre 1999

Massime di principio

  • Nei giudizi promossi dai medici specializzandi per il mancato recepimento della normativa europea sulla remunerazione, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, perché da quel momento gli aventi diritto esclusi hanno avuto certezza dell'inadempimento definitivo dello Stato.
  • Quando il provvedimento impugnato è conforme a un orientamento di legittimità consolidato e non sono prospettate ragioni idonee a mutarlo, il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • In materia di prescrizione, chi agisce deve allegare e provare eventuali atti interruttivi utili a evitare l'estinzione del diritto; in mancanza di deduzioni specifiche su atti interruttivi anteriori, la domanda può essere correttamente respinta per prescrizione.
  • La reiterazione in cassazione di questioni già stabilmente decise può giustificare, oltre alle spese, anche la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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