Cassazione Civile, Ordinanza n. 09195/2024 del 06/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondo dominante)
La controversia
La controversia riguarda una servitù di passaggio costituita con atto notarile del 1962 a favore di un fondo intercluso. I proprietari del fondo dominante hanno agito per far cessare le turbative e ottenere la rimozione dei manufatti e delle opere che il vicino aveva collocato sulla fascia di terreno gravata da servitù (muretto, siepe, palo dell’energia elettrica, pompa per l’irrigazione, pozzetto del gas, alberi e staccionata). Il proprietario del fondo servente ha resistito sostenendo che, per effetto di modifiche dei luoghi verificatesi da oltre trent’anni e del mancato esercizio del passaggio nella sua estensione originaria di sei metri, la servitù si fosse estinta per non uso; ha inoltre proposto domanda riconvenzionale per accertare l’estinzione della servitù e l’usucapione del diritto a mantenere i manufatti. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) falsa applicazione degli artt. 1074 e 1075 c.c., sostenendo che la servitù non era mai stata in concreto esercitabile nella misura originaria e che quindi non si trattava di mero esercizio in forma ridotta, ma di estinzione per non uso; 2) erroneità della sentenza d’appello perché avrebbe pronunciato solo una condanna alla rimozione senza una specifica declaratoria; 3) omesso esame di fatti decisivi e erronea lettura della consulenza tecnica, in particolare sulla mancata rappresentazione grafica della servitù, sulla larghezza del ponte e sulla domanda riconvenzionale di estinzione per non uso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza consolidata e l’art. 1075 c.c., l’uso della servitù in misura minore rispetto a quella massima prevista dal titolo non ne comporta la riduzione o l’estinzione, se il diritto viene comunque esercitato e non risulta impossibile esercitarne integralmente le facoltà. Ha considerato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché non indicava la norma asseritamente violata, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Ha infine rigettato il terzo motivo perché non sussisteva un omesso esame di fatto decisivo: la mancata rappresentazione grafica del tracciato non era decisiva, la questione della larghezza del ponte era stata esaminata dalla corte territoriale, e la doglianza sulla domanda riconvenzionale era comunque estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., oltre a non risultare impugnata in via incidentale la decisione di primo grado che aveva respinto tale domanda. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con avviso dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla prescrizione estintiva delle servitù per non uso ventennale.
Richiamato per la disciplina dell’estinzione parziale o dell’incidenza del non uso in rapporto al contenuto della servitù.
Interpretato nel senso che la servitù esercitata con utilità minore di quella indicata nel titolo si conserva per intero, se il diritto viene comunque esercitato.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è inammissibile se non indica specificamente le norme di diritto che si assumono violate e non le confronta con la decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non del mero omesso esame di elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiede la precisa indicazione del fatto storico omesso e del dato da cui risulta.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso fonda la censura di omesso esame.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriormente dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- L’uso parziale di una servitù non ne determina l’estinzione, né consente di ridurre il contenuto del diritto ai soli modi concretamente esercitati, quando il diritto sia stato comunque utilizzato e il suo esercizio integrale non sia divenuto oggettivamente impossibile.
- La servitù si conserva per intero se il titolare continua a esercitarla, anche con utilità minore rispetto a quella massima prevista dal titolo; il non uso estintivo presuppone il mancato esercizio del diritto e non la mera utilizzazione meno ampia.
- Nel ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge è necessario indicare in modo specifico la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o peritali, se il fatto decisivo è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Non può essere dedotto come omesso esame un profilo processuale o una questione estranea al fatto storico decisivo, specie quando la parte non abbia impugnato in via incidentale la statuizione di primo grado che le era sfavorevole.
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