Cassazione Civile, Ordinanza n. 09192/2024 del 06/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
Un proprietario di un fondo sito in Favignana ha agito in negatoria servitutis contro i vicini, lamentando che costoro scaricassero acque meteoriche e reflue sul suo terreno mediante un foro praticato nel muro di confine e che avessero trasformato un tetto/lastrico e il parapetto di copertura in modo da consentire una veduta sul suo fondo. In primo grado la domanda era stata accolta con ordine di rimozione delle tubazioni e ripristino dei luoghi. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che le opere contestate fossero in sostanza preesistenti da molti decenni e che i convenuti avessero acquistato per usucapione la servitù di veduta; quanto allo scolo, ha ritenuto cessato il deflusso di acque lamentato. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: nullità della sentenza per aver pronunciato sull'appello incidentale di un intimato senza valida notifica e per asserito giudicato interno; violazione dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dell'appello; violazione degli artt. 832, 949 e 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova nella negatoria servitutis; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte fondato la decisione su prove inesistenti o male percepite; nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, specie sulla fonte del diritto di servitù e sulla reale portata della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, e inammissibile il quarto. Ha escluso il giudicato interno, osservando che l'appello principale investiva integralmente la decisione di primo grado e impediva la formazione del giudicato sulle domande di negatoria servitutis; ha ritenuto specifico l'atto di appello; ha affermato che non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice decide sulla base dell'apprezzamento del materiale istruttorio e non per erronea distribuzione formale dell'onere probatorio; ha qualificato la censura ex art. 115 c.p.c. come richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; ha infine escluso la motivazione apparente, ritenendo comprensibile il percorso logico della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue tra violazioni di legge, nullità processuali e censure inammissibili di merito.
art. 292 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la validità dell'appello incidentale, ma la Corte esclude la nullità in concreto perché il controricorrente si era limitato a condividere le difese degli appellanti principali e non risulta leso il diritto di difesa.
art. 342 c.p.c.
l'appello è specifico se contiene una critica adeguata e comprensibile alla decisione impugnata, anche riproponendo le stesse ragioni del primo grado, purché consenta di individuare con certezza le censure.
art. 832 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di contenuto del diritto di proprietà; la Corte non ravvisa violazione della norma perché la decisione si fonda sull'accertamento dell'esistenza delle servitù in favore dei vicini.
art. 949 c.c.
richiamato per la negatoria servitutis; la Corte conferma che l'azione è infondata quando, in fatto, risulti l'esistenza del diritto reale parziale vantato dalla controparte.
art. 2697 c.c.
la norma è violata solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; non quando il giudice, valutate le prove, ritenga dimostrato il diritto controverso.
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice dichiari espressamente di non osservare la regola di acquisizione della prova o utilizzi prove non introdotte dalle parti; non è deducibile per contestare la valutazione delle prove raccolte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di negatoria servitutis, il rigetto della domanda può derivare non da un errore nella ripartizione dell'onere della prova, ma dall'accertamento in fatto dell'esistenza, in capo al vicino, di una servitù acquistata per usucapione o comunque già esercitata da lungo tempo.
- La specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali né l'allegazione di ragioni nuove rispetto al primo grado: è sufficiente una critica chiara e puntuale alle statuizioni impugnate, idonea a delimitare l'oggetto del riesame.
- Il vizio di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice assegni l'onus probandi alla parte diversa da quella gravata secondo la struttura della fattispecie; non può essere invocato per contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio: è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia dichiarato di non dover osservare la regola di disponibilità della prova.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso decisorio; non lo è quando la sentenza spiega, in modo intellegibile, quali fatti storici e quali risultanze istruttorie hanno portato al rigetto della domanda.
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