Cassazione Civile, Ordinanza n. 09194/2024 del 06/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra due proprietari di immobili contigui inseriti in un fabbricato articolato su più livelli e dotato di un vano scale/androne con portone di accesso. Una parte assumeva di avere acquistato un magazzino al piano terra e di dover accedere, per controllare e manutenere i contatori di acqua e gas collocati nel vano scale del fabbricato vicino, tramite una porta e un portone del civico confinante, di cui sosteneva l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia; in subordine chiedeva l'accertamento del diritto di accesso al vano scale in base alla disciplina condominiale. Nel corso del giudizio proponeva anche un'azione possessoria lamentando l'interruzione dell'acqua. Il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda possessoria incidentale e, sulla domanda principale, riqualificava la pretesa come azione possessoria di reintegrazione della servitù di passaggio, condannando la controparte a consegnare le chiavi del portone. In appello la decisione veniva confermata. In cassazione il ricorrente deduceva: nullità della sentenza d'appello per illegittima composizione del collegio per la presenza di un giudice ausiliario; violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi all'ultrapetizione e alle spese; violazione degli artt. 112, 1168 c.c., 703 e 669-bis e ss. c.p.c. per avere i giudici di merito riqualificato la domanda petitoria come possessoria; erronea applicazione dei presupposti dello spoglio; censure sulle spese e sulla condanna ex art. 96 c.p.c.; censure sui criteri di liquidazione dei compensi. La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo per omessa pronuncia sull'effettivo motivo di appello relativo all'ultrapetizione e alla riqualificazione della domanda, ha assorbito gli altri motivi e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla pretesa nullità del collegio d'appello per la presenza del giudice ausiliario, richiamando l'orientamento successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021 sulla temporanea tollerabilità della partecipazione degli ausiliari nelle corti d'appello. Ha invece accolto i motivi centrali di ricorso, rilevando che la Corte territoriale non aveva esaminato il vero motivo di appello con cui si denunciava l'ultrapetizione della sentenza di primo grado e la sua inammissibile riqualificazione della domanda originaria da petitoria a possessoria. L'omessa pronuncia integra violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il motivo di gravame costituisce domanda specifica devoluta al giudice dell'impugnazione. Accolti i motivi sulla mancata pronuncia, sono stati assorbiti gli ulteriori censure sulle condizioni dello spoglio e sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che dovrà riesaminare i motivi non trattati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1062 c.c.
Richiamato quale base della servitù per destinazione del padre di famiglia invocata in giudizio; la Corte di merito ha ritenuto decisivo il requisito dell'apparenza.
art. 1117 c.c.
Invocato in via subordinata per sostenere il diritto di accesso al vano scale in relazione a un'asserita disciplina delle parti comuni.
art. 1168 c.c.
Richiamato per la qualificazione possessoria della domanda e per il tema della reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel contesto della censura sulla specificità e sulla mancata trattazione dei motivi di appello.
art. 158 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per vizi della costituzione del collegio.
art. 161 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per pretesi vizi della composizione del giudice.
art. 106, secondo comma, Cost.
Invocato per sostenere l'illegittimità della partecipazione del giudice ausiliario al collegio d'appello.
art. 62 d.l. 69/2013
Richiamato insieme alle norme successive relative ai giudici ausiliari, poi interpretate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021.
artt. 62 e seguenti d.l. 69/2013
La Corte afferma la temporanea tollerabilità costituzionale dell'assetto che consente alle corti d'appello di avvalersi dei giudici ausiliari fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria entro il 31/10/2025.
art. 703 c.p.c.
Richiamato nel contesto della qualificazione dell'azione possessoria di reintegrazione.
artt. 669-bis e seguenti c.p.c.
Richiamati nel motivo relativo al procedimento cautelare/possessorio e alla riqualificazione della domanda.
art. 96 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese e sulla richiesta di condanna per responsabilità aggravata.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati in tema di regolazione e compensazione delle spese di lite.
d.m. 127/2004, art. 5
Richiamato per contestare l'aumento del compenso professionale in assenza di altre parti in causa.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia della Corte d'appello su uno specifico motivo di gravame integra violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è causa di cassazione della sentenza, poiché il motivo di appello costituisce una domanda devoluta al giudice dell'impugnazione.
- Il giudice di merito non può obliterare il contenuto effettivo dei motivi di appello scambiandoli per meri titoli o rubriche dell'atto: deve esaminare il loro effettivo contenuto sostanziale.
- In presenza di una censura di ultrapetizione e di inammissibile riqualificazione della domanda, il giudice d'appello deve verificare se il primo giudice abbia deciso oltre i limiti del petitum e della causa petendi originari.
- La questione della partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi delle corti d'appello, alla luce della disciplina e della giurisprudenza costituzionale richiamata, non determina di per sé nullità della sentenza nei termini prospettati, essendo stata affermata una temporanea tollerabilità dell'assetto vigente fino alla riforma complessiva prevista.
- Quando vengono accolti i motivi che investono il vizio di omessa pronuncia su questioni preliminari o assorbenti, le ulteriori censure restano assorbite e il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia nei limiti segnati dalla cassazione.
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