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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09193/2024 del 06/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda l’esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile su un giardino di proprietà degli originari attori, a favore di un fondo confinante. In primo grado era stata esclusa la servitù; in appello, invece, la Corte territoriale l’aveva riconosciuta sulla base dell’atto di compravendita del 2 agosto 1982. La precedente cassazione con rinvio aveva già fissato alcuni principi: prevalenza del dato letterale di clausola univoca, inidoneità dell’atto di un solo comproprietario a costituire servitù passiva, insussistenza della destinazione del padre di famiglia nei casi indicati, irrilevanza di riconoscimenti non tradotti in negozio costitutivo e necessità che la costituzione a favore di terzo sia voluta e prevista dai contraenti. Nel giudizio di rinvio la corte d’appello ha poi dichiarato inesistente la servitù e ordinato ai convenuti di astenersi da turbative del diritto di proprietà. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) omessa rilevazione del giudicato esterno sull’efficacia costitutiva del contratto del 4 aprile 1980; (2) violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale e del giudicato, per avere il giudice del rinvio ritenuto precluso l’esame della portata costitutiva della divisione del 4 aprile 1980; (3) violazione delle norme in tema di usucapione ordinaria, assumendo che il termine ventennale fosse maturato sommando il possesso proprio a quello del dante causa; (4) violazione delle norme sull’usucapione abbreviata, deducendo che l’atto di divisione del 1980 e la vendita del 1982 fossero idonei al trasferimento della servitù. La Corte di cassazione, però, non ha esaminato nel merito tali doglianze perché ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso: il ricorso non conteneva un’esposizione sommaria adeguata dei fatti di causa, ma si limitava a trascrivere integralmente atti e sentenza impugnata con tecnica di "copia e incolla", senza una selezione ragionata delle questioni e dei fatti rilevanti. Nel giudizio di rinvio, inoltre, il thema decidendum è chiuso e non possono essere introdotte questioni nuove o comunque estranee ai limiti tracciati dalla sentenza rescindente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché privo di una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., essendo redatto in modo meramente riproduttivo di atti processuali e della sentenza impugnata. Ha ritenuto che, soprattutto nel giudizio di rinvio, fosse necessario selezionare e indicare chiaramente i fatti e le questioni ancora devolvibili, alla luce delle preclusioni derivanti dalla precedente sentenza rescindente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come parametro del giudicato esterno e della sua rilevabilità; nel caso concreto non ha condotto all'accoglimento del ricorso perché la Corte ha definito il ricorso inammissibile per difetto di esposizione dei fatti.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiede un'esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti; la sua violazione comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi per dedotta omessa pronuncia, ma la Corte non è entrata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nei motivi per l'interpretazione del contratto di divisione, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato nei motivi per l'interpretazione complessiva delle clausole, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato nei motivi per il criterio conservativo dell'interpretazione contrattuale, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità.

  • art. 2908 c.c.

    citato nei motivi con riferimento agli effetti del giudicato e alla costituzione della servitù, ma non decisivo nel dispositivo.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato nei motivi sulla usucapione ordinaria della servitù, ma non esaminato nel merito.

  • art. 1146 c.c.

    richiamato nei motivi per l'accessione del possesso e per l'usucapione abbreviata, ma non esaminato nel merito.

  • art. 1159 c.c.

    richiamato nei motivi per l'usucapione abbreviata della servitù, ma non esaminato nel merito.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato nei motivi in relazione al giudizio di rinvio e ai suoi limiti, coerentemente con il principio per cui il rinvio è un procedimento chiuso.

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato nei motivi in relazione alle preclusioni del giudizio di rinvio; la Corte ribadisce che nel rinvio non possono essere introdotte nuove questioni.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi per il preteso travisamento del materiale probatorio e degli atti, ma non esaminato nel merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato nei motivi per vizio di motivazione apparente o carenza della sentenza, ma non esaminato nel merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi quale parametro della motivazione, ma non esaminato nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato in collegamento con l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti di causa sufficiente a consentire alla Corte una piena comprensione della controversia senza dover consultare autonomamente altri atti o la sentenza impugnata.
  • La violazione del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un mero formalismo, ma determina l’inammissibilità del ricorso quando la narrazione dei fatti sia sostituita dalla riproduzione integrale di atti e provvedimenti senza una selezione ragionata delle questioni rilevanti.
  • Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è chiuso: le parti non possono ampliare l’oggetto della controversia né introdurre domande, eccezioni o questioni precluse dalla sentenza rescindente o dal giudicato implicito formatosi con essa.
  • Quando la Corte di cassazione ha già fissato i principi di diritto per il giudizio di rinvio, il ricorso successivo deve misurarsi puntualmente con tali limiti; l’omessa selezione dei fatti e delle questioni ancora devolvibili rende il ricorso inidoneo a superare il controllo di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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