Cassazione Civile, Ordinanza n. 26370/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato, per quanto qui rileva, l'annullamento parziale di un avviso di accertamento relativo a Irpef per gli anni 1999-2000. L'accertamento recuperava a tassazione, tra l'altro, un costo dedotto dal consorzio a titolo di somma corrisposta per conguaglio in relazione all'esproprio di un terreno. La CTR aveva ritenuto corretta l'imputazione di tale costo all'anno 2000, perché solo in quell'anno la somma sarebbe divenuta certa in ragione di delibere interne del consorzio. Con il primo motivo l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 75 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il costo era già certo e obiettivamente determinabile nel 1999, anno della notificazione della sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa, e che non rilevano le procedure interne del debitore per il pagamento. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non aveva considerato che la ripresa fiscale già teneva conto dell'annualità corretta, con conseguente indebita duplicazione del costo.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, ritenendo valida la notificazione presso il domicilio eletto in primo grado e non operante l'art. 360-bis c.p.c. nel caso concreto. Nel merito ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, affermando che i componenti negativi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza quando la loro esistenza o il loro ammontare siano oggettivamente determinabili. Ha ritenuto errata la CTR nel collegare la certezza del costo alle delibere interne del consorzio, poiché la determinabilità obiettiva discendeva già dalla sentenza di condanna notificata nel 1999. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
I componenti positivi o negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza quando la loro esistenza o il loro ammontare siano determinabili in modo oggettivo; in mancanza, rileva l'esercizio in cui tali condizioni si verificano.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge, in particolare della norma sul principio di competenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
L'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché la decisione impugnata non risultava conforme all'orientamento costante della Corte.
Richiamato per la disciplina del luogo di notificazione del ricorso per cassazione.
artt. 16 e 17 d.lgs. n. 546/1992
Le notificazioni nel processo tributario si eseguono nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata; tali indicazioni hanno effetto anche per i successivi gradi se la parte non si costituisce in appello o non indica diversamente.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione del ricorso per cassazione è valida se eseguita presso il domicilio eletto o la sede/residenza dichiarata in primo grado, quando la parte non si sia costituita in appello oppure non abbia mutato l'indicazione del domicilio.
- Il principio di competenza impone l'imputazione dei componenti positivi e negativi al periodo d'imposta in cui essi risultano oggettivamente certi o determinabili nell'ammontare; non è sufficiente una mera incertezza interna sulla procedura di pagamento.
- Non può posticiparsi l'imputazione di un costo al momento in cui il debitore adotta atti interni che rendono possibile il pagamento se l'obbligazione è già certa e quantificabile per effetto di un titolo esterno.
- L'incertezza rilevante ai fini della competenza deve essere giuridica e oggettiva, non una semplice difficoltà organizzativa o contabile del soggetto passivo.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su una nozione di certezza del costo ancorata alle modalità interne di esecuzione del pagamento, viola il principio di competenza fiscale.
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