Cassazione Civile, Ordinanza n. 32637/2024 del 15/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli eredi di una proprietaria di un'area di circa 300 mq, sulla quale insistevano due fabbricati adibiti a garage e magazzini, hanno chiesto la determinazione della giusta indennità di esproprio a seguito di una procedura avviata dal Comune per l'ampliamento di una piazza mercato. L'area era stata occupata d'urgenza, l'immissione in possesso era avvenuta in data successiva a quella prevista e il decreto di esproprio era intervenuto nel 2002 con una proposta indennitaria che gli interessati non avevano accettato. La Corte d'appello, dopo CTU, aveva determinato l'indennità in euro 35.000,00, escludendo la rivalutazione monetaria e riconoscendo solo gli interessi legali. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto: 1) erronea applicazione dell'art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 327/2001, per non avere la Corte valutato l'irreversibile trasformazione del bene durante l'occupazione illegittima e le conseguenze su efficacia del decreto, rivalutazione e decorrenza di interessi; 2) motivazione apparente o insufficiente per adesione acritica alla CTU; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione del materiale istruttorio e dei criteri estimativi; 4) violazione dell'art. 38 d.P.R. 327/2001 per errata determinazione del valore venale e mancata corretta considerazione dell'area pertinenziale e delle effettive potenzialità edificatorie; 5) violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU per mancato riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione sull'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva una delle due rationes decidendi della sentenza impugnata, essendo stata affermata anche l'autonomia del decreto di occupazione rispetto a quello di esproprio; inammissibili anche il secondo, il terzo e il quarto motivo, perché miravano sostanzialmente a contestare nel merito la valutazione probatoria e estimativa compiuta dalla Corte d'appello e la motivazione risultava invece esistente e intelligibile; infondato il quinto motivo, poiché per le indennità di espropriazione opera il principio nominalistico delle obbligazioni di valuta e la rivalutazione può essere riconosciuta solo come maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., se provato, mentre non trova diretta applicazione l'art. 1 Protocollo n. 1 CEDU nel senso invocato dai ricorrenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis, comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001
La censura è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva una delle rationes decidendi; la Corte territoriale aveva comunque ritenuto irrilevante, ai fini della validità del decreto di esproprio, l'eventuale precedente trasformazione irreversibile del bene.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; nel caso concreto la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta esistente, comprensibile e supportata dall'adesione alla CTU.
Non consente in cassazione di rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono o disattende prove legali; non basta contestare l'apprezzamento del merito.
art. 38 d.P.R. n. 327 del 2001
"Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale."
La Corte ha confermato una stima complessiva del bene comprensiva dell'area pertinenziale, ritenendo la censura dei ricorrenti diretta non a denunciare la violazione del criterio del valore venale, ma a contestare in fatto la quantificazione.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Non è stata ritenuta direttamente applicabile nel senso di imporre, per l'indennità di espropriazione, rivalutazione monetaria automatica e interessi moratori secondo la prospettazione dei ricorrenti.
Per le indennità di espropriazione, essendo debiti di valuta, la rivalutazione è riconoscibile solo come maggior danno da ritardo se specificamente provato.
Per ottenere la distrazione delle spese è necessaria la dichiarazione scritta di anticipazione delle spese di lite; in mancanza, la richiesta non può essere accolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, vanno verificati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che non aggredisca tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- Il vizio di motivazione è oggi censurabile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale": mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o motivazione incomprensibile, non già per semplice insufficienza o per dissenso sulla valutazione di merito.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito e delle prove; è ammissibile solo se si allega l'uso di prove non dedotte, l'uso extra legem di prove d'ufficio o la violazione del regime delle prove legali.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo motivazionale è assolto se sono indicate le fonti del convincimento e sono rese comprensibili le ragioni della scelta, senza necessità di confutare analiticamente ogni osservazione del consulente di parte.
- In tema di indennità di espropriazione, il criterio legale è quello del valore venale del bene legittimamente edificato; la contestazione in sede di legittimità deve riguardare la violazione di tale criterio, non la mera diversa quantificazione del valore.
- Le somme dovute a titolo di indennità di espropriazione sono debiti di valuta e, salvo prova del maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c., non danno luogo a rivalutazione monetaria automatica.
- La richiesta di distrazione delle spese richiede una specifica dichiarazione scritta di anticipazione da parte del difensore che la invoca.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32591/2024 del 15/12/2024
- ordinanza_civile · 15 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32593/2024 del 15/12/2024
- ordinanza_civile · 15 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32595/2024 del 15/12/2024
- ordinanza_civile · 15 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32596/2024 del 15/12/2024
- ordinanza_civile · 15 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32598/2024 del 15/12/2024
- ordinanza_civile · 15 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32600/2024 del 15/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →