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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41805/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il trattenimento di corrispondenza in arrivo al detenuto (una missiva inviata dalla moglie, Cinzia Perrone), ritenuta dal magistrato contenere espressioni "criptiche" e con un riferimento incongruo al cosiddetto nucleo familiare e, segnatamente, alla "sorella Francesca". Il ricorrente denunciava: (i) violazione dell'art. 18-ter Ord. pen. e dell'art. 606 cod. proc. pen., per insufficiente e carente motivazione e per mancato bilanciamento tra segretezza della corrispondenza e esigenze di sicurezza/prevenzione; (ii) contraddittorietà e illogicità della motivazione, attesa l'integrazione istruttoria disposta che, secondo il ricorrente, non giustificava il permanere del sospetto e, inoltre, altra missiva con analogo riferimento era stata invece consegnata al detenuto, rendendo incoerente il trattenimento contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per nuovo esame. Motivazione: l'ordinanza non era adeguatamente motivata poiché si limitava a ribadire il carattere criptico della missiva senza indicare concretamente le parole, le frasi o i segni grafici che avrebbero legittimato il trattenimento e senza spiegare in che modo quel riferimento potesse costituire un pericolo per l'ordine o la sicurezza o incidere sulle esigenze investigative. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la mancata consegna deve essere fondata su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare del significato apparente della lettera e che la motivazione, seppure sintetica, deve rendere comprensibile il percorso valutativo del giudice.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 18-ter (Ordinamento penitenziario)

    Disciplina le limitazioni, il visto di controllo e il trattenimento della corrispondenza: tali misure possono essere adottate solo per esigenze di indagine, prevenzione dei reati, sicurezza o ordine dell'istituto e richiedono provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria; la decisione di trattenimento deve poggiare su elementi concreti che giustifichino un dubbio ragionevole sul contenuto apparente della missiva.

  • Legge 8 aprile 2004, n. 95

    Modifica normativa in materia penitenziaria richiamata come riferimento alle modifiche dell'art. 18-ter; conferma il quadro normativo che limita la possibilità di controllo e trattenimento della corrispondenza.

  • Art. 15 Costituzione

    Richiama la tutela costituzionale della riservatezza e della libertà della corrispondenza, che rende necessaria una riserva di legge rinforzata e garanzia giurisdizionale per le limitazioni.

  • Art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamato solo per il contesto detentivo (regime cautelare intensificato); nei casi di regime speciale è comunque necessario che il trattenimento della corrispondenza sia adeguatamente motivato e fondato su elementi concreti.

  • Art. 606 cod. proc. pen.

    Norma indicata tra i motivi di ricorso per denunciare vizi di motivazione e violazioni di legge; la Corte ha esaminato il ricorso in relazione ai principi di adeguata motivazione previsti dall'art. 18-ter e dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Il trattenimento della corrispondenza deve essere motivato con riferimento a elementi concreti e specifici: il giudice deve indicare le parole, frasi o segni che giustificano il dubbio sul significato apparente della missiva.
  • Le limitazioni alla corrispondenza sono ammissibili solo per esigenze di indagine, prevenzione dei reati o per ragioni di sicurezza e ordine dell'istituto e richiedono un bilanciamento adeguato tra il diritto alla riservatezza e le esigenze di sicurezza.
  • Una motivazione meramente affermativa di 'carattere criptico' senza illustrare il nesso tra il contenuto e il pericolo invocato è insufficiente e comporta annullamento del provvedimento.
  • Se è stata disposta un'integrazione istruttoria, il giudice deve valutare esplicitamente gli esiti investigativi e spiegare perché tali elementi confermano o meno il sospetto originario; risultati che attenuano il sospetto devono incidere sulla decisione.
  • Il fatto che contenuti analoghi siano stati consegnati al destinatario in altra occasione deve essere affrontato dal giudice: la consegna di materiale simile può rendere incoerente il trattenimento e necessita di una spiegazione specifica.
  • Nei casi di detenuti sottoposti a regimi restrittivi (es. 41-bis) permane l'obbligo di motivazione rigorosa; il contesto non elimina il requisito di concretezza e comprensibilità del percorso decisionale.

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