Ordinanza n. 1774/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 106 del 31 marzo 2026, avente ad oggetto “Determinazione numero dei cacciatori ammissibili in ogni Ambito territoriale di caccia (ATC)”, con la quale è stato determinato in 43.166 unità il numero massimo di cacciatori ammissibili in Campania, in dichiarata applicazione della L. 157/1992, della L.R.C. 26/2012 e del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresi: b) la nota prot. 0410359 del 20.08.2025, con cui la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania ha chiesto all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), quale organo tecnico-scientifico di riferimento a livello nazionale in materia ambientale, parere in merito alla correttezza della metodologia utilizzata per il calcolo del numero dei cacciatori per ATC; c) la nota del 17.03.2026 – verbale prot. n. verbale prot. n. 0291453/2026, con cui “l’Assessora al ramo ha comunicato ai sei ATC della Campania la determinazione del numero di cacciatori ammissibili in ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC), sulla base dei valori di Superficie a Gestione Programmata della Caccia (SGPC)”; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto delle associazioni ricorrenti e dei loro associati a veder determinato il numero massimo di cacciatori ammissibili negli A.T.C. della Campania in complessive 63.046 unità, in conformità a quanto previsto dall’art. 14 della L. 157/1992, dall’art. 36 della L.R. Campania n. 26/2012 e dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024-2029, nonché del conseguente obbligo della Regione Campania di rideterminare il contingente di cacciatori ammissibili in ogni A.T.C. in applicazione del corretto parametro normativo; e in subordine per l’accertamento dell’illegittimità della deliberazione di Giunta Regionale n. 106/2026 ai fini della successiva azione di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalle associazioni ricorrenti, anche ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 106 del 31 marzo 2026, relativa alla determinazione del numero massimo di cacciatori ammissibili negli ATC campani, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le associazioni ricorrenti hanno impugnato la deliberazione regionale che ha fissato in 43.166 unità il numero massimo di cacciatori ammissibili nei sei Ambiti territoriali di caccia della Campania. Hanno contestato, anche mediante l'impugnazione degli atti presupposti, la metodologia e il parametro utilizzati dalla Regione per il calcolo del contingente, sostenendo che il numero avrebbe dovuto essere determinato in complessive 63.046 unità in applicazione dell'art. 14 della l. 157/1992, dell'art. 36 della l.r. Campania n. 26/2012 e del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024-2029. È stata inoltre proposta, in via subordinata, domanda di accertamento dell'illegittimità della deliberazione ai fini di una successiva azione risarcitoria. Nel giudizio cautelare le associazioni hanno chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che le questioni prospettate richiedano un adeguato approfondimento nella sede di merito e, nel bilanciamento degli interessi, ha considerato prevalente allo stato l'interesse pubblico all'ordinato svolgimento della stagione venatoria, evitando un maggiore carico per le comunità rurali coinvolte. Tale interesse è stato ritenuto prevalente rispetto all'interesse delle associazioni ricorrenti all'ampliamento della platea dei cacciatori ammissibili nei singoli ATC. Le esigenze cautelari non sono state quindi favorevolmente apprezzate. Le spese sono state rinviate alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale prevista dal codice del processo amministrativo.
È richiamato quale fondamento della domanda subordinata di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori, senza che l'ordinanza ne definisca l'applicazione.
È indicata dalle parti quale fonte normativa per la determinazione del numero dei cacciatori ammissibili negli ATC; l'ordinanza cautelare non ne interpreta specificamente le disposizioni.
È invocato dalle ricorrenti quale parametro per la richiesta di determinazione del contingente in 63.046 unità; la questione è riservata alla sede di merito.
art. 36 l.r. Campania n. 26/2012
È invocato quale parametro regionale per il calcolo del numero massimo dei cacciatori ammissibili; l'ordinanza non decide la relativa interpretazione.
Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024-2029
È indicato quale ulteriore parametro applicativo del contingente venatorio regionale; la correttezza della metodologia resta da approfondire nel merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni di legittimità dell'atto richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con una valutazione sommaria, il giudice può respingere la domanda senza definire il merito della controversia.
- Nel bilanciamento cautelare relativo alla determinazione dei contingenti venatori, l'interesse pubblico all'ordinato svolgimento della stagione di caccia e alla prevenzione di un maggiore carico sulle comunità rurali può prevalere sull'interesse associativo all'ampliamento del numero dei cacciatori ammissibili.
- Il rigetto dell'istanza cautelare non pregiudica l'esame nel merito delle contestazioni relative alla metodologia e ai parametri normativi utilizzati per determinare il numero dei cacciatori ammissibili negli ATC.
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