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Legge

L.R. Campania 26/2012

Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 26/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina tutela della fauna selvatica, pianificazione faunistico-venatoria, strutture e attività venatorie, vigilanza, sanzioni e indennizzi danni in Campania. Prevede regole su ATC, aziende faunistico-venatorie e allevamenti, calendario venatorio, controlli e tassa regionale. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione; molti termini attuativi e regimi transitori erano riferiti ai primi anni di applicazione.

Protezione della fauna selvatica e disciplina della caccia in Campania

Protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania

La legge definisce il quadro regionale campano per la tutela della fauna selvatica e per l’organizzazione dell’attività venatoria, nel rispetto della normativa statale, europea e convenzionale richiamata. La disciplina riguarda pianificazione faunistico-venatoria, strutture territoriali, allevamenti, controlli, vigilanza, sanzioni e finanziamento del sistema.

Finalità e principi generali

La Regione Campania tutela le specie faunistiche presenti, anche temporaneamente, sul proprio territorio e regola l’attività venatoria in coerenza con la legge statale sulla fauna omeoterma, con la disciplina delle aree naturali protette e con gli obblighi internazionali e comunitari in materia ambientale e faunistica. La fauna selvatica è considerata patrimonio indisponibile dello Stato e la caccia è ammessa solo se compatibile con la conservazione della fauna e senza danno effettivo alle produzioni agricole.

Patrimonio faunistico e specie protette

Rientrano nel patrimonio faunistico regionale i mammiferi e gli uccelli che dimorano stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà in Campania. Le specie particolarmente protette, anche sul piano sanzionatorio, sono quelle elencate dalla legge statale e quelle indicate da atti comunitari o convenzioni internazionali come minacciate di estinzione. Per le specie particolarmente protette non presenti nel territorio regionale è vietata comunque la detenzione in qualsiasi forma.

Divieti generali di cattura e regole sui richiami

È vietata in tutto il territorio regionale qualsiasi forma di uccellagione, cattura di fauna selvatica e prelievo di piccoli nati, uova o nidi, salvo le forme di cattura previste dalla legge regionale. L’inanellamento per fini scientifici degli uccelli può essere autorizzato dalla competente struttura regionale con provvedimento monocratico. L’uso di richiami vivi è consentito solo se identificati mediante anello inamovibile numerato applicato al tarso di ciascun esemplare.

Centri di recupero della fauna selvatica

La Giunta regionale, sentito l’ISPRA, può autorizzare centri di recupero della fauna selvatica destinati a soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari feriti. Le autorizzazioni possono essere rilasciate a Corpo forestale, università, associazioni venatorie e associazioni ambientaliste riconosciute che operano in Campania. L’autorizzazione richiede un progetto esecutivo con descrizione di strutture, funzioni, risorse finanziarie e professionali e un programma di gestione. La Giunta stabilisce anche eventuali contributi annuali all’inizio della stagione venatoria. La disciplina non si applica ai parchi nazionali presenti sul territorio regionale.

Strutture venatorie e appostamenti fissi

La legge distingue appostamenti fissi, temporanei e strutture assimilate, definendo i requisiti materiali e dimensionali degli impianti, i limiti quantitativi e le distanze di sicurezza. L’autorizzazione provinciale per gli appostamenti fissi ha durata minima quinquennale, è subordinata a planimetria e al consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo o dello specchio d’acqua interessato. Sono previste limitazioni numeriche sul numero degli appostamenti autorizzabili, limiti di distanza da mare, parchi, riserve, oasi e altri appostamenti, nonché l’obbligo di versare annualmente la tassa di concessione regionale. Sono disciplinati anche l’uso dei richiami vivi, l’accesso riservato a chi ha optato per la forma di caccia esclusiva e le fasce di rispetto per il recupero della selvaggina ferita. Gli appostamenti temporanei sono ammessi per una sola giornata, senza modificazioni stabili del sito e senza taglio di piante o uso di flora protetta.

Allevamento, detenzione e uso dei richiami e della fauna allevata

La Giunta regionale disciplina allevamento, vendita, detenzione e uso di uccelli allevati appartenenti a specie cacciabili, nonché la costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi. Per la detenzione dei richiami, i cacciatori che esercitano in forma esclusiva da appostamento fisso possono detenere fino a dieci soggetti per specie, con un massimo complessivo di quaranta; per l’appostamento temporaneo il limite complessivo è di dieci unità. È vietata la vendita di uccelli di cattura. La sostituzione dei richiami richiede la consegna del soggetto morto oppure la presentazione di certificato veterinario e del relativo anellino. Le Province svolgono vigilanza e controllo.

Tassidermia

La detenzione, il commercio e la preparazione tassidermica di uccelli o mammiferi appartenenti a specie non cacciabili sono vietati. La tassidermia è ammessa solo per fauna selvatica abbattuta legittimamente, fauna proveniente dall’estero in regola con la normativa del Paese d’origine e con la CITES, fauna domestica e fauna proveniente da allevamenti autorizzati di specie cacciabili. Chi possiede fauna selvatica protetta imbalsamata o fauna di cui alla normativa richiamata deve denunciarne il possesso entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge; le Province appongono targhette inamovibili, tengono registri e possono chiedere rimborso spese. Per la selvaggina abbattuta da tassidermizzare è necessaria autorizzazione provinciale entro due giorni dall’uccisione, rilasciabile solo nel periodo di apertura della stagione venatoria. L’attività del tassidermista è subordinata ad autorizzazione provinciale previa prova di idoneità.

Funzioni amministrative e organi tecnici consultivi

Le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle riservate alla Regione, sono delegate alle Province. Regione e Province si avvalgono dei pareri dei comitati tecnico-faunistico-venatori regionale e provinciali. I comitati hanno composizione mista istituzionale, venatoria, agricola e ambientalista, con partecipazione anche dell’ENCI; i componenti durano cinque anni e sono riconfermabili. La Regione può avvalersi di ISPRA, università e altri enti specializzati. La Giunta regionale esercita poteri di iniziativa, vigilanza e sostituzione in caso di inerzia o inosservanza degli enti delegati.

Pianificazione faunistico-venatoria

Il territorio agro-silvo-pastorale regionale deve essere ripartito tra aree di protezione della fauna, gestione privata della caccia e gestione programmata. La quota destinata a protezione della fauna selvatica deve essere compresa tra il 20% e il 30% del territorio agro-silvo-pastorale regionale; fino al 10% per provincia può essere destinato a strutture private di gestione della caccia; la parte residua è riservata alla gestione programmata. La Giunta regionale deve rideterminare i confini delle aree di protezione di competenza regionale entro sei mesi dalla disposizione introdotta nel 2013. La Giunta propone al Consiglio regionale il documento di indirizzo per i piani faunistici provinciali; le Province li adottano o aggiornano entro dodici mesi, con validità quinquennale. Il piano provinciale individua oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di produzione della fauna, zone per addestramento cani, valichi migratori, criteri di risarcimento danni e programmi di miglioramento ambientale. Il piano faunistico regionale, approvato dal Consiglio regionale, ha validità decennale e può essere modificato o revisionato ogni cinque anni.

Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura

Le oasi di protezione sono istituite dalla Provincia, sentito il comitato provinciale, per assicurare sopravvivenza, sosta e riproduzione della fauna, specie migratorie e integrità di aree di valore naturalistico. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite con durata pari a quella del piano faunistico provinciale e sono destinate alla riproduzione della fauna allo stato naturale e alla cattura per l’immissione in altre aree. I confini devono essere notificati ai proprietari e conduttori dei fondi; è possibile opposizione entro sessanta giorni e, se l’opposizione riguarda almeno il 40% del territorio, la struttura non può essere istituita. La gestione può essere affidata tramite convenzioni ad associazioni ambientaliste, venatorie o all’ENCI. La Regione può istituire coattivamente zone di ripopolamento e cattura in presenza di eccezionali necessità ambientali e faunistiche.

Centri pubblici di produzione della selvaggina

I centri pubblici hanno lo scopo di produrre selvaggina allo stato naturale e sono istituiti prevalentemente su terreni pubblici, con possibili sedi regionali, provinciali o comprensoriali. La Regione può istituire centri regionali su beni demaniali o, con assenso del proprietario, su proprietà private idonee; le Province e i Comuni possono istituire centri provinciali e comprensoriali. La gestione spetta all’ente competente e i programmi sono approvati secondo il livello di istituzione. Il prodotto è destinato ai ripopolamenti; l’eccedenza può essere venduta a prezzo di mercato per aziende faunistiche o agrituristico-venatorie.

Allevamenti privati e registri

Gli allevamenti privati di specie cacciabili possono essere istituiti per ripopolamento, scopo alimentare, amatoriale, ornamentale o per richiami vivi. Per i centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale e per quelli intensivi sono previste autorizzazioni regionali, rinnovo quinquennale a pena di decadenza, disciplina tecnica e tassa annuale di concessione regionale con quota fissa minima e quota variabile. Per gli allevamenti familiari a fini alimentari, amatoriali o ornamentali sono fissati limiti numerici per specie; per gli allevamenti industriali è richiesta documentazione tecnica, urbanistica ed economica. Anche per l’ornicoltura e gli ibridi valgono limiti specie-specifici, obblighi di anellatura, registri e denunce annuali o entro tre giorni per nuovi acquisti o scambi. Il settore regionale istituisce un registro degli allevamenti di fauna selvatica; i titolari di allevamenti già autorizzati devono chiedere l’iscrizione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. La violazione comporta sospensione o revoca.

Zone di addestramento cani e campi di gara

Le Province istituiscono, su richiesta di associazioni venatorie e cinofile o di imprenditori agricoli, zone destinate all’addestramento e allenamento dei cani e allo svolgimento di gare, su terreni incolti o a agricoltura svantaggiata. Sono previste zone senza abbattimento e zone con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili, con limiti minimi e massimi di superficie, distanze da centri abitati, vie di comunicazione, aree protette e strutture faunistiche, obblighi di tabellazione e sorveglianza, nonché periodi di divieto stagionale. Le procedure e i criteri applicativi sono demandati a regolamento regionale. È ammessa, in località compatibili con la pianificazione faunistico-venatoria, anche l’istituzione di zone per cani da seguita su lepre e cinghiale; quelle per il cinghiale devono essere recintate con rete metallica di caratteristiche minime.

Specie cacciabili e calendario venatorio

Le specie cacciabili, i periodi di prelievo e le limitazioni sono quelli definiti dalla legge statale. La Giunta regionale pubblica il calendario venatorio e il regolamento annuale entro il 15 giugno, sentiti ISPRA e il comitato regionale. Il numero di giornate di caccia non può superare tre alla settimana; la caccia è sospesa il martedì e il venerdì, salvo diversa disciplina del calendario, e si svolge dall’ora precedente l’alba al tramonto. Per la beccaccia è prevista una fascia oraria specifica, mentre sono vietate posta alla beccaccia e caccia da appostamento al beccaccino. L’addestramento dei cani è consentito nei territori dove la caccia non è vietata e non vi sono colture in atto, nel periodo di attività venatoria e fuori dai giorni di silenzio; la Provincia può anticiparlo fino a quarantacinque giorni in aree circoscritte, con verifica dell’assenza di nidificazione o dipendenza della prole.

Controllo della fauna selvatica e del cinghiale

La Giunta regionale può vietare o ridurre temporaneamente la caccia a determinate specie per ragioni faunistiche, biologiche, ambientali, climatiche o sanitarie. Può inoltre disporre il controllo selettivo della fauna selvatica, anche in aree protette e in zone vietate alla caccia, per esigenze di gestione zootecnica, tutela del suolo, salute, selezione biologica e tutela delle produzioni agricole, privilegiando metodi ecologici previo parere ISPRA. Se i metodi ecologici sono inefficaci, può autorizzare piani di abbattimento. Per il cinghiale la legge prevede monitoraggio dei danni, raccolta dati semestrale, programmi di prevenzione e contenimento con validità massima triennale, interventi affidati a esperti formati, conferimento obbligatorio delle carcasse ai centri di controllo o all’Istituto zooprofilattico, e divieto di immissione in natura o alimentazione artificiale, salvo limitate deroghe nel calendario venatorio.

Esercizio venatorio, tesserino e mezzi di caccia

Il tesserino venatorio regionale è distribuito gratuitamente dai Comuni agli iscritti nell’anagrafe, previa prova del versamento della tassa di concessione regionale; nei comuni capoluogo lo distribuiscono le Province. Il tesserino contiene dati identificativi, numero della licenza, norme del calendario e ambiti territoriali di caccia. Per cacciare in altre regioni il tesserino deve essere integrato con le indicazioni richieste. I mezzi di caccia sono quelli stabiliti dalla legge statale; per i fucili ad anima liscia sono ammessi dispositivi tecnici di limitazione del serbatoio a non più di due cartucce di calibro non superiore al 12. Il cacciatore deve recuperare i bossoli delle cartucce. La Giunta regionale disciplina anche l’uso dei falchi.

Divieti specifici

La legge elenca ulteriori divieti, tra cui l’uso di fonti luminose per ricerca notturna, la caccia a distanza ridotta da valichi montani, oasi, zone di ripopolamento, centri di produzione e campi di addestramento, la caccia nelle zone incendiate nei dieci anni successivi, la caccia sulle spiagge e manufatti costieri, l’introduzione di cani nelle oasi, l’abbandono di cani e la bruciatura delle stoppie nel periodo 1 giugno-20 settembre salvo deroga provinciale. È vietata anche la detenzione e il commercio di mammiferi e uccelli vivi o morti ottenuti con mezzi non consentiti.

Danni da fauna selvatica e indennizzi

Per i danni non altrimenti risarcibili causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria, nonché per i sinistri stradali provocati dai soli ungulati selvatici, è istituito un fondo regionale ripartito annualmente tra le Province in proporzione alle denunce di danno dell’anno precedente. In ogni Provincia opera un Comitato per l’esame e la valutazione delle richieste di indennizzo. Il danneggiato deve denunciare il danno entro trenta giorni; la Provincia accerta il danno e, se vi è copertura finanziaria, liquida entro centottanta giorni il 100% del danno accertato. In mancanza di copertura, l’indennizzo è rinviato con priorità all’anno successivo. I danni possono essere coperti anche tramite polizze assicurative. Nei territori ATC l’indennizzo compete agli organi di gestione; nelle strutture faunistiche private ai concessionari; nelle aree protette agli enti gestori. Le Province inviano ogni anno un rendiconto e le economie sono reimpiegate in prevenzione.

Associazioni venatorie e vigilanza venatoria

Le associazioni venatorie sono libere e quelle riconosciute svolgono compiti di organizzazione, assistenza, formazione, divulgazione normativa e proposta delle guardie volontarie. Regione e Province possono affidare loro, o ad associazioni protezionistiche, compiti di vigilanza mediante convenzione. La vigilanza è delegata alle Province, che operano con i propri agenti e coordinano le guardie delle associazioni. Sono previste le figure degli agenti provinciali e regionali, delle guardie volontarie con attestato di idoneità e di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le guardie volontarie sono formate e aggiornate con corsi, e la Regione può rimborsare fino al 50% delle spese di aggiornamento. La commissione regionale per l’esame delle guardie volontarie ha composizione mista istituzionale e tecnica, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Poteri degli addetti alla vigilanza e sequestro

Gli addetti alla vigilanza possono chiedere esibizione di licenza, tesserino, assicurazione e della fauna abbattuta o catturata. Nei casi previsti dalla legge statale possono procedere a sequestro di armi, fauna e mezzi di caccia, con obblighi di verbalizzazione e notifica. La fauna sequestrata viva va liberata, se possibile, o trasferita a un centro di recupero; la fauna morta può essere venduta con accantonamento del ricavato in attesa dell’esito del procedimento. Tutti i verbali devono essere trasmessi agli enti competenti e alle Province, che tengono anche lo schedario dei trasgressori.

Licenza di porto di fucile ed esame di abilitazione

La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata secondo la disciplina di pubblica sicurezza. Il primo rilascio richiede il conseguimento dell’abilitazione venatoria tramite esami pubblici davanti a commissioni provinciali nominate dalla Giunta regionale. Le commissioni esaminano legislazione venatoria, zoologia applicata, armi e munizioni, tutela della natura e pronto soccorso. I componenti durano cinque anni; non possono farne parte amministratori e consiglieri locali in carica nel territorio di competenza. Le sedute sono regolate per numero minimo e massimo di candidati. La Giunta può concedere deroghe per esigenze documentate.

Gestione programmata della caccia e ATC

Il territorio destinato alla caccia programmata è ripartito in Ambiti territoriali di caccia, di regola non inferiori a 45.000 ettari, anche sovraprovinciali o per subcomprensori omogenei. Ogni cacciatore residente in Campania ha diritto all’accesso con residenza venatoria in un ATC per l’intera stagione, presentando domanda nel periodo 1 febbraio-31 marzo; in mancanza, si intende confermata la domanda dell’anno precedente. Sono previsti criteri di priorità, regole per accessi ad altri ATC e per cacciatori extra-regionali, limiti di disponibilità e pagamento delle quote. La Giunta determina per ciascun ATC il numero totale di cacciatori, i posti riservati con residenza venatoria, le quote per i non residenti e le regole di accesso. Gli organi di gestione sono composti con rappresentanze agricole, venatorie, ambientaliste e regionali; durano cinque anni, approvano piano programmatico, bilancio preventivo e rendiconto, pubblicano gli atti sul sito web e trasmettono ogni anno una relazione finanziaria, amministrativa e tecnica. In caso di inefficienza la Giunta nomina un commissario.

Aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie

La Giunta regionale può autorizzare, entro il limite del 7% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, con autorizzazione decennale nominale, revocabile per inadempienza o perdita dei requisiti. Le aziende faunistico-venatorie hanno finalità naturalistiche e faunistiche, non hanno fini di lucro, operano con piani di assestamento annuali approvati dalla Provincia e non possono immettere fauna dopo il 31 agosto. Le aziende agrituristico-venatorie servono a integrare il reddito agricolo, operano come imprese agricole o consorzi, possono accogliere l’immissione e l’abbattimento di fauna di allevamento per tutta la stagione e sono soggette a tassa di concessione. Sono previsti requisiti territoriali, tabellazione perimetrale, possibilità di includere coattivamente una parte limitata di fondi con indennità annua, disciplina delle zone umide e dei territori di scarso rilievo ambientale, vigilanza interna e sanzioni fino alla revoca. Le aziende preesistenti al 2012 potevano continuare l’attività se adeguate entro diciotto mesi.

Fondi chiusi e terreni in attualità di coltivazione

L’attività venatoria è vietata nei fondi chiusi da chiusure idonee o corsi/specchi d’acqua aventi i requisiti indicati dalla legge. Tali fondi devono essere notificati alla Provincia e tabellati a cura dei proprietari o conduttori. La superficie dei fondi chiusi entra nel calcolo della quota di territorio destinata alla protezione della fauna. Nei terreni in attualità di coltivazione è vietato l’esercizio venatorio in forma vagante e l’addestramento dei cani nei casi previsti dalla legge statale; i proprietari possono delimitare gli appezzamenti con tabelle gratuite, previo avviso alla Provincia, e devono rimuoverle dopo il raccolto.

Sanzioni amministrative, misure accessorie e procedimento

La legge prevede sanzioni amministrative specifiche per caccia senza tesserino, appostamenti abusivi, violazioni in materia di tassidermia, violazioni della disciplina sui richiami e altre violazioni non espressamente sanzionate. È previsto anche il sequestro di fauna, trappole e reti nei casi indicati. In caso di particolari violazioni è disposto il ritiro o la sospensione del tesserino regionale fino al termine dell’annata venatoria. Le infrazioni sono definite in via amministrativa dalla Provincia, anche tramite commissione, con applicazione della legge 689/1981. Sono previsti criteri di graduazione della sanzione, possibilità di archiviazione e disciplina del pagamento in misura ridotta.

Sospensione e revoca della licenza di caccia

Per le condanne o le violazioni richiamate dalla legge statale, l’autorità amministrativa dispone la sospensione o la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia e, nei casi previsti, il divieto di nuovo rilascio per dieci anni o in via definitiva. Sono previste anche sanzioni accessorie per l’esercizio commerciale e sospensioni cautelari. I provvedimenti sono adottati dal questore della provincia di residenza, su comunicazione dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente.

Regime finanziario e utilizzo delle entrate

La tassa di concessione regionale per l’esercizio della caccia è annuale e i relativi proventi sono destinati ai fini della legge, in particolare alla tutela e ricostituzione del patrimonio faunistico, alla prevenzione e all’indennizzo dei danni, alle funzioni delegate e alle altre spese regionali in materia venatoria. La legge di bilancio regionale iscrive gli stanziamenti necessari nei capitoli di spesa dedicati. È previsto il rimborso delle spese di viaggio per i componenti di commissioni e comitati.

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Il regolamento attuativo doveva essere approvato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Fino ad allora restavano applicabili le norme regolamentari previgenti compatibili. I cacciatori già iscritti all’ATC di residenza per l’annata venatoria 2012/2013 conservavano il diritto acquisito. Sono state abrogate le norme incompatibili, compresa la legge regionale 8/1996 e l’articolo 5 della legge regionale 21 maggio 2012, n. 13 richiamato in testo. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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