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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31615/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta da un pilota-comandante, poi accolta in primo grado, per ottenere il pagamento dell’indennità di integrazione salariale straordinaria (CIGS) a decorrere dall’1 aprile 2012. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione dell’INPS, ritenendo che l’accordo sindacale e quello governativo, richiamati dal decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS, si riferissero all’intera platea dei lavoratori del gruppo Alitalia, indipendentemente dai riferimenti alle matricole aziendali, e che il requisito dei 90 giorni di anzianità di servizio fosse integrato computando anche l’anzianità maturata presso la società originaria presso cui il lavoratore era distaccato. L’INPS ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sulla CIGS, degli accordi e delle regole sulla rappresentanza, sostenendo che il titolo costitutivo del trattamento dovesse essere ricercato nell’accordo governativo e nel decreto ministeriale, i quali riguardavano solo la società firmataria e non le altre società del gruppo; poiché il gruppo non è soggetto giuridico autonomo, la richiesta di CIGS per società diverse avrebbe richiesto una procura ad hoc, mai accertata. Con il secondo motivo l’INPS sosteneva che non dovesse computarsi l’anzianità maturata presso la società cedente/distaccante, perché la cessione del contratto non è equiparabile alla cessione d’azienda ai fini del requisito dei 90 giorni. Il lavoratore resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, mentre la compagnia aerea resisteva al ricorso principale e a quello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’INPS, ritenendolo fondato in continuità con precedenti decisioni: ha precisato che il gruppo societario non ha soggettività giuridica autonoma e che, se l’accordo sindacale era stato sottoscritto solo da una società del gruppo, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se quella società avesse agito anche in nome e per conto delle altre imprese in forza di un effettivo potere rappresentativo/procura ad hoc. È stata quindi cassata la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per il nuovo esame sul potere rappresentativo e per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché proposto dalla parte risultata totalmente vittoriosa in appello e comunque non riconducibile a motivi tassativi di impugnazione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente incidentale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il gruppo societario, in quanto tale, non è un autonomo soggetto di diritto: la partecipazione di una società del gruppo a un accordo non consente, di per sé sola, di imputare l’accordo anche alle altre società del gruppo.
  • Quando un trattamento di integrazione salariale viene richiesto o disciplinato mediante accordi negoziali, il giudice deve verificare non solo il contenuto oggettivo delle clausole, ma anche se la società firmataria abbia agito con idoneo potere rappresentativo per conto di altre società eventualmente interessate.
  • L’efficacia soggettiva di un accordo non può essere ampliata sulla base del solo richiamo, in alcune clausole, alle imprese del gruppo, se manca un accertamento espresso del conferimento di procura o di altro titolo rappresentativo.
  • In presenza di una censura che investe il titolo soggettivo della richiesta di CIGS, l’accertamento decisivo riguarda la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto che ha sottoscritto l’accordo.
  • Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello è inammissibile quando non sia articolato in uno dei motivi tassativi di impugnazione previsti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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