Cassazione Civile, Ordinanza n. 31615/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta da un pilota-comandante, poi accolta in primo grado, per ottenere il pagamento dell’indennità di integrazione salariale straordinaria (CIGS) a decorrere dall’1 aprile 2012. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione dell’INPS, ritenendo che l’accordo sindacale e quello governativo, richiamati dal decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS, si riferissero all’intera platea dei lavoratori del gruppo Alitalia, indipendentemente dai riferimenti alle matricole aziendali, e che il requisito dei 90 giorni di anzianità di servizio fosse integrato computando anche l’anzianità maturata presso la società originaria presso cui il lavoratore era distaccato. L’INPS ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sulla CIGS, degli accordi e delle regole sulla rappresentanza, sostenendo che il titolo costitutivo del trattamento dovesse essere ricercato nell’accordo governativo e nel decreto ministeriale, i quali riguardavano solo la società firmataria e non le altre società del gruppo; poiché il gruppo non è soggetto giuridico autonomo, la richiesta di CIGS per società diverse avrebbe richiesto una procura ad hoc, mai accertata. Con il secondo motivo l’INPS sosteneva che non dovesse computarsi l’anzianità maturata presso la società cedente/distaccante, perché la cessione del contratto non è equiparabile alla cessione d’azienda ai fini del requisito dei 90 giorni. Il lavoratore resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, mentre la compagnia aerea resisteva al ricorso principale e a quello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’INPS, ritenendolo fondato in continuità con precedenti decisioni: ha precisato che il gruppo societario non ha soggettività giuridica autonoma e che, se l’accordo sindacale era stato sottoscritto solo da una società del gruppo, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se quella società avesse agito anche in nome e per conto delle altre imprese in forza di un effettivo potere rappresentativo/procura ad hoc. È stata quindi cassata la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per il nuovo esame sul potere rappresentativo e per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché proposto dalla parte risultata totalmente vittoriosa in appello e comunque non riconducibile a motivi tassativi di impugnazione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente incidentale.
Norme richiamate
provvedimento ex art. 700 cpc
il procedimento cautelare era il contesto processuale originario della domanda del lavoratore, poi oggetto di opposizione e di giudizio di merito.
D.L. n. 247 del 2004, art. 1-bis, comma 1, conv. con mod. dalla L. n. 291 del 2004
norma richiamata dall’INPS come base del trattamento di CIGS e dei relativi presupposti applicativi.
D.L. n. 247 del 2004, art. 1-ter, conv. con mod. dalla L. n. 291 del 2004
norma richiamata nel secondo motivo in tema di requisiti di anzianità e disciplina della CIGS.
D.L. n. 134 del 2008, art. 2, comma 1, conv. con mod. dalla L. n. 166 del 2008
richiamato quale disciplina rilevante per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria.
D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2
richiamato come disposizione applicabile alla procedura di CIGS e al relativo titolo autorizzativo.
D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 3, conv. con mod. dalla L. n. 160 del 1988
richiamato dall’INPS sul requisito dell’anzianità lavorativa utile per il trattamento.
invocati per censurare l’interpretazione degli accordi sindacali e governativi; la Corte di cassazione ha ritenuto necessario verificare il reale contenuto negoziale e i poteri rappresentativi.
richiamato per sostenere i limiti soggettivi dell’efficacia del contratto e degli accordi negoziali.
la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata avesse trascurato la verifica dei poteri rappresentativi, necessari se una società avesse agito anche per altre società del gruppo.
richiamato nel secondo motivo in tema di cessione del contratto e suoi effetti soggettivi.
richiamato per sostenere l’inapplicabilità, alla cessione del contratto, delle regole sul trasferimento d’azienda e sul computo dell’anzianità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Il gruppo societario, in quanto tale, non è un autonomo soggetto di diritto: la partecipazione di una società del gruppo a un accordo non consente, di per sé sola, di imputare l’accordo anche alle altre società del gruppo.
- Quando un trattamento di integrazione salariale viene richiesto o disciplinato mediante accordi negoziali, il giudice deve verificare non solo il contenuto oggettivo delle clausole, ma anche se la società firmataria abbia agito con idoneo potere rappresentativo per conto di altre società eventualmente interessate.
- L’efficacia soggettiva di un accordo non può essere ampliata sulla base del solo richiamo, in alcune clausole, alle imprese del gruppo, se manca un accertamento espresso del conferimento di procura o di altro titolo rappresentativo.
- In presenza di una censura che investe il titolo soggettivo della richiesta di CIGS, l’accertamento decisivo riguarda la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto che ha sottoscritto l’accordo.
- Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello è inammissibile quando non sia articolato in uno dei motivi tassativi di impugnazione previsti dal codice di rito.
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