Cassazione Civile, Ordinanza n. 07197/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di un credito chirografario di euro 1.462.680,05 vantato da una società in amministrazione giudiziaria nei confronti del fallimento di una società in liquidazione. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione ex art. 98 l. fall. contro l'esclusione del credito, ritenendo che il rapporto dedotto derivasse da un complesso assetto negoziale e societario caratterizzato da illiceità della causa in concreto o del motivo determinante comune, oltre che da carenza di prova sull'effettività e specificità delle prestazioni. Il ricorrente per cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di plurime norme civilistiche e processuali, sostenendo che il Tribunale avrebbe travisato i rapporti tra le società coinvolte, erroneamente configurato un contratto con sé stesso o un conflitto di interessi, applicato in modo scorretto l'art. 1345 c.c., e ritenuto generiche prestazioni invece chiaramente individuate; ha anche dedotto ultrapetizione per aver il Tribunale deciso su profili non contestati dal fallimento. Con il secondo ha lamentato omessa motivazione, affermando che la decisione sarebbe stata resa come se l'istruttoria non esistesse e in senso opposto alle prove assunte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, vizi motivazionali e ultrapetizione, mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione del giudice di merito era ampia e sopra la soglia del minimo costituzionale, e che la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal Tribunale non era censurabile come violazione di legge. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato; è stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzato per l'opposizione allo stato passivo; nel caso era stata rigettata dal tribunale e la cassazione non è entrata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato come strumento istruttorio di esibizione documentale disposto nel giudizio di merito.
Il Tribunale ha ritenuto nullo il contratto per illiceità del motivo determinante comune alle parti; la Corte di cassazione non ha smentito questa ricostruzione perché ha dichiarato inammissibili le censure di merito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il contratto con sé stesso è annullabile solo su iniziativa del rappresentato.
Richiamati dal ricorrente in tema di conflitto di interessi degli amministratori e validità degli atti societari.
Richiamati dal ricorrente per contestare l'affermazione di sostanziale unicità soggettiva tra le società coinvolte, in contrasto con la personalità giuridica.
Richiamato per la dedotta ultrapetizione; la censura è stata respinta in quanto inammissibile perché diretta al riesame del merito.
La Corte ha qualificato la censura come diretta in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure apparentemente di diritto o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove: il sindacato di legittimità non comprende la revisione degli accertamenti di fatto.
- La denuncia di violazione di legge è ammissibile solo quando investa l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se invece contesta la ricostruzione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze istruttorie, la censura attiene al merito.
- Una motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia realmente mancante o sotto il minimo costituzionale; una motivazione ampia e articolata, anche se non condivisa dalla parte, esclude il vizio denunciato.
- Quando il giudice di merito ha tratto dall'istruttoria una conclusione sul carattere illecito della causa in concreto o del motivo comune del contratto, la contestazione di tale apprezzamento richiede una critica specifica dei passaggi decisivi della motivazione, non una diversa lettura globale delle prove.
- La deduzione di ultrapetizione non può essere usata come mezzo surrettizio per ottenere il riesame di questioni di fatto o di qualificazione della vicenda già affrontate dal giudice di merito.
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