Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31922/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il Tribunale di Novara, quale giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di quattro sentenze di condanna e aveva rigettato la richiesta con riferimento ad altri due provvedimenti. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 671 c.p.p.; vizio di motivazione; travisamento del fatto. Quanto al diniego della continuazione tra le violazioni dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 e le truffe, il ricorrente ha sostenuto che le condotte, pur eterogenee, fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso, essendo state commesse nella medesima area geografica, nello stesso arco temporale e in concorso con la medesima persona. In particolare, la violazione dell'obbligo di soggiorno sarebbe stata commessa per consentire al condannato di raggiungere la persona offesa della truffa. Con riferimento ai fatti per i quali la continuazione era stata riconosciuta, il ricorrente ha inoltre dedotto violazione degli artt. 81, comma 4, 132 e 133 c.p., vizio di motivazione ed erroneità del calcolo degli aumenti di pena, sostenendo che l'aumento di un terzo fosse stato calcolato sulla pena complessiva comprensiva degli aumenti per recidiva e continuazione e che non fossero stati scorporati i reati già riuniti in continuazione. Ha infine lamentato l'insufficienza della motivazione sull'entità degli aumenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi al diniego della continuazione tra i fatti indicati nelle sentenze sub 3) e sub 4). Il giudice dell'esecuzione aveva escluso l'unitarietà del disegno criminoso valorizzando la diversità strutturale delle condotte e la loro distanza spazio-temporale, senza adeguatamente considerare il rapporto di strumentalità dedotto dal ricorrente: la violazione dell'obbligo di soggiorno sarebbe stata commessa per raggiungere personalmente la vittima della truffa. La Corte ha precisato che il vincolo della continuazione può coesistere con l'aggravante del nesso teleologico e ha ritenuto necessario un più approfondito esame della possibile previsione, già al momento dell'ideazione della truffa, della necessità di violare l'obbligo di soggiorno. Quanto alle doglianze sul calcolo della pena e sulla motivazione degli aumenti, il ricorso è stato rigettato. È stato ritenuto corretto calcolare l'aumento minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. sulla pena già comprensiva dell'aumento per la recidiva qualificata; il limite minimo è stato considerato complessivo. La Corte ha inoltre ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse effettuato lo scorporo dei reati già riuniti in continuazione, sia pure senza esplicitarne analiticamente l'operazione, e che la motivazione sugli aumenti fosse sufficiente in relazione alla loro entità e ai criteri indicati. L'ordinanza è stata quindi annullata limitatamente al diniego della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze sub 3) e sub 4), con rinvio al Tribunale di Novara per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ne ha ritenuto necessaria una nuova applicazione con riguardo ai fatti sub 3) e sub 4).

  • art. 75 d.lgs. 159/2011

    Norma violata mediante la condotta di inosservanza dell'obbligo di soggiorno, la cui possibile connessione con le truffe deve essere rivalutata dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 81 c.p.

    Il comma 4 impone, nei confronti del recidivo qualificato, un aumento minimo di un terzo per la continuazione; tale aumento va calcolato sulla pena già comprensiva dell'aumento per la recidiva. Il comma 2 disciplina l'unificazione dei reati continuati e l'ultimo comma è richiamato quale limite minimo dell'aumento.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Individua la recidiva qualificata cui si collega il limite minimo di aumento previsto dall'art. 81, comma 4, c.p.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena, senza che la Corte ravvisasse una violazione accolta.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di commisurazione della pena, senza che la Corte ravvisasse una violazione accolta.

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione richiede la verifica della riconducibilità di più reati a un comune programma criminoso; quando una condotta illecita sia stata commessa per rendere possibile un altro reato, il giudice dell'esecuzione deve esaminare specificamente il dedotto rapporto di strumentalità e la possibile previsione unitaria delle condotte al momento dell'ideazione criminosa.
  • La continuazione può coesistere, previa verifica concreta, con l'aggravante del nesso teleologico: la prima riguarda l'unitarietà del programma criminoso, mentre la seconda riguarda la strumentalità di un reato rispetto a un altro.
  • Nel caso di continuazione tra reati commessi da un recidivo qualificato, l'aumento minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. deve essere applicato sulla pena già aumentata per la recidiva; il limite minimo ha carattere complessivo.
  • Quando il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena sulla base di più sentenze contenenti reati già unificati in continuazione, deve scorporare i reati già riuniti, individuare il reato più grave e applicare autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già unificati nella precedente cognizione.
  • Nella determinazione della pena per il reato continuato, il giudice deve motivare distintamente gli aumenti relativi ai singoli reati satellite; il grado di motivazione richiesto è correlato all'entità degli aumenti e deve consentire il controllo sul rispetto della proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p., senza necessità di una motivazione ampia quando l'aumento sia minimo e siano indicati criteri valutativi pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.