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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9192 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego, notificato il 25 ottobre 2004, del rimborso del credito IVA relativo all’annualità 2000. Il 30 maggio 2000 S. S.p.A. aveva ceduto il credito a C.M. S.A.; il bilancio finale di liquidazione, approvato il 30 giugno 2000, non lo riportava. La società aveva comunque chiesto il rimborso il 31 maggio 2001, confermando la richiesta nella dichiarazione annuale. L’Agenzia aveva ritenuto che l’omessa iscrizione in bilancio comportasse rinuncia all’esigibilità del credito e aveva inoltre contestato la mancata notifica della cessione. La contribuente aveva notificato l’atto all’Amministrazione il 25 febbraio 2005, dopo averne autenticato le firme il 25 gennaio 2005. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della C.t.p. di Roma, la C.t.r. del Lazio, il 1° ottobre 2008, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, valorizzando l’omessa esposizione del credito in bilancio e la tardiva autenticazione della cessione. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, nullità per omessa motivazione e, con il secondo e il terzo, violazione delle norme sulla cessione dei crediti e sulla redazione del bilancio: sosteneva che l’autenticazione successiva fosse coerente con la natura futura del credito e che non dovesse iscrivere in bilancio un credito già ceduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: mancava il necessario quesito di diritto oppure, nella prospettiva di un vizio motivazionale, il momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo. Ha stabilito che il credito IVA non nasce con la sua indicazione nella dichiarazione, ma deriva dalle operazioni imponibili; la sua esistenza non può quindi essere negata perché non compare nella dichiarazione o nel bilancio, anche finale, quando sia stato ceduto. Nel caso concreto, l’assenza del credito dal bilancio finale non comportava rinuncia al rimborso. La regola di notifica prevista per le cessioni di crediti verso la pubblica amministrazione non era applicabile a questo credito IVA, e non era pertinente neppure l’obbligo di iscrizione previsto per i rimborsi alle società cancellate, mancando la cancellazione e non essendo applicabile la disciplina richiamata. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della C.t.r. e, decidendo nel merito, ha accolto la domanda di rimborso della contribuente, non occorrendo ulteriori accertamenti. L’Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione: 2.935 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre agli oneri di legge; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e 30

    Va premesso che il credito d'imposta non sorge al momento della sua esposizione nella dichiarazione annuale, poichè, la fonte degli obblighi tributari, a norma dell'art. 1 del decreto IVA, è costituita unicamente dal coinvolgimento del contribuente in una delle operazioni imponibili considerate da tale disposizione.

    Il credito IVA sorge in conseguenza delle operazioni imponibili, non per effetto della sua indicazione nella dichiarazione. Perciò la mancata esposizione dichiarativa o contabile, anche se il credito è stato ceduto, non ne esclude di per sé l’esistenza; il rimborso richiesto ai sensi dell’art. 30 non dipende dall’iscrizione nel bilancio finale.

  • Codice civile, art. 1264

    Dunque, il fisco, in presenza dei detti adempimenti IVA, non può sottrarsi al rimborso, con effetto liberatorio, nei confronti della società cedente, alla luce dell'art. 1264 cod. civ., in mancanza di notifica al debitore ceduto della cessione del credito relativo al rimborso, e quindi anche di accettazione della cessione.

    In assenza della notifica della cessione al debitore ceduto, il pagamento al cedente può avere effetto liberatorio. La mancata comunicazione della cessione non autorizza quindi l’Amministrazione a negare il rimborso alla società cedente che abbia assolto gli adempimenti IVA.

  • R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69

    E neppure può sottrarsi in assenza della notifica formale della cessione di cui al R.D. n. 2240 del 1923, art. 69 che pone una regola estranea al caso in esame, risiedendo la ratio della disposizione nella tutela della P.A. in relazione alla cessione di crediti relativi a corrispettivi non definiti o incerti (Cass. 3530/2006).

    La formalità prevista dall’art. 69 per le cessioni di crediti verso la pubblica amministrazione non si applica automaticamente ai crediti IVA oggetto della controversia: la disposizione tutela la P.A. rispetto a crediti per corrispettivi non definiti o incerti.

  • D.M. 26 febbraio 1992, art. 5

    Nè vigeva l'obbligo di includere il credito nel bilancio finale di liquidazione, previsto dal D.M. 26 febbraio 1992, art. 5 ai fini del rimborso dei crediti d'imposta in favore delle società cancellate dal registro delle imprese, che non si applica mancando il requisito della cancellazione e non essendo stato convertito il D.L. 1 febbraio 1992, n. 47, di cui il citato d.m. costituisce attuazione.

    L’obbligo di indicare il credito nel bilancio finale, previsto per il rimborso alle società cancellate dal registro delle imprese, non si estende a una società in liquidazione che non risulti cancellata. La norma non poteva quindi fondare il diniego nel caso deciso.

  • D.L. 1 febbraio 1992, n. 47

    La Corte rileva che il decreto-legge non è stato convertito e che il decreto ministeriale attuativo non rende applicabile, al caso di una società non cancellata, l’obbligo di iscrizione del credito nel bilancio finale.

  • Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 1, comma 2

    Nè può trovare applicazione la clausola di salvezza prevista dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, art. 1, comma 2, la quale va riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa, e non anche a quelli normativi, adottati in base al decreto-legge non convertito, nonchè agli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza dello stesso, e non anche a situazioni non ancora verificatesi in detto periodo.

    La clausola di salvezza riguarda gli atti amministrativi adottati in base al decreto-legge non convertito e gli effetti già prodotti durante la sua vigenza; non conserva invece la disciplina per situazioni che si verificano successivamente.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis (applicabile ratione temporis)

    Il motivo, cioè, deve contenere - a pena d'inammissibilità un'indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso (S.U. 12339/2010).

    Per i ricorsi soggetti alla norma, la censura deve concludersi con un quesito di diritto idoneo oppure, per il vizio motivazionale, con un momento di sintesi puntuale. La sola illustrazione del motivo non basta e la mancanza del requisito comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • Il credito IVA deriva dalle operazioni imponibili e non nasce per la sola indicazione in dichiarazione o in bilancio; l’omessa esposizione contabile non equivale automaticamente a rinuncia al credito.
  • La cessione del credito può spiegare perché questo non figuri nel bilancio finale. Prima di negare il rimborso, occorre verificare se ricorra davvero il presupposto normativo che impone l’iscrizione, senza estendere tale obbligo a società non cancellate.
  • Le formalità di notifica delle cessioni di crediti verso la pubblica amministrazione non si applicano indistintamente a ogni credito fiscale: va verificato l’ambito della disposizione e la specifica natura del credito.
  • Per i ricorsi soggetti all’art. 366-bis c.p.c., l’assenza del quesito di diritto o del momento di sintesi richiesto può rendere inammissibile il motivo, anche quando si deduca un vizio processuale.

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