Cassazione Penale, Ordinanza n. 13251/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Perugia che aveva confermato, con richiamo a una precedente parziale riforma, la condanna pronunciata nei suoi confronti per due episodi di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune della speciale tenuità del danno o del pericolo ex art. 62 n. 4 c.p. La censura, però, è stata ritenuta meramente reiterativa di doglianze già svolte in appello e non confrontata in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non era scrutinabile in sede di legittimità: non si misurava criticamente con la motivazione resa dalla Corte di appello, ma riproponeva in modo sostanzialmente identico le stesse argomentazioni già respinte nel giudizio di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La condanna di merito riguardava due fatti di reato rientranti nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.
La difesa lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune della speciale tenuità del danno o del pericolo.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e un effettivo confronto con la decisione impugnata, pena l'inammissibilità.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione comporta inammissibilità.
L'atto di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve sviluppare una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riprodurre le stesse doglianze già formulate in appello.
- È inammissibile il motivo che si limita a reiterare censure già respinte dal giudice di merito senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata.
- La deduzione generica di carenze o illogicità motivazionali, se sganciata da un puntuale confronto con la sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specificità dell'impugnazione.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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