Cassazione Civile, Ordinanza n. 22554/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Abruzzo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, compensando invece quelle dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni con cui l’amministrazione finanziaria aveva richiesto imposte di registro, ipotecaria e catastale per la registrazione di una sentenza del Tribunale che aveva disposto il trasferimento di un immobile, ai sensi dell’art. 2932 c.c., in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che dovesse applicarsi il criterio del "prezzo-valore" previsto dall’art. 1, comma 497, L. 266/2005. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la pretesa del contribuente ritenendo non निर्णisiva la mancanza di una dichiarazione espressa di voler usufruire del beneficio. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 497, L. 266/2005, osservando che in nessun atto risultava la richiesta del contribuente, che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che, in difetto della richiesta della parte acquirente, doveva applicarsi il criterio ordinario di determinazione della base imponibile.
Norme richiamate
art. 1, comma 497, L. 23 dicembre 2005, n. 266
criterio del prezzo-valore
Il beneficio opera solo se ricorrono i requisiti di legge e la richiesta della parte acquirente; in mancanza di tale richiesta non può essere applicato il criterio agevolato della base imponibile.
sentenza di trasferimento di un immobile
Richiamato solo quale titolo giudiziale che ha disposto il trasferimento dell’immobile oggetto di tassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
decidendo la causa nel merito
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso direttamente il merito, rigettando il ricorso originario del contribuente.
art. 1, comma 55, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato dalla CTR ma ritenuto irrilevante dalla Corte rispetto alla fattispecie concreta.
art. 1, nota II-bis, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Normativa richiamata nel ragionamento della CTR, ma giudicata non pertinente rispetto all’applicazione del prezzo-valore richiesto nel caso.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali previste dalla legge tributaria sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva o analogica al di fuori dei presupposti espressamente stabiliti.
- Quando la norma agevolativa richiede una specifica richiesta della parte interessata, la mancanza di tale dichiarazione impedisce l’applicazione del beneficio fiscale.
- Il richiamo a finalità generali di politica legislativa, come la promozione dell’edilizia o dell’acquisto della prima casa, non consente di superare la lettera della disciplina agevolativa.
- Se la causa può essere decisa senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
- In presenza di erronea applicazione di una disciplina agevolativa fiscale, il criterio ordinario di determinazione della base imponibile resta applicabile.
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