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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34438/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce da una sentenza che aveva accolto l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da una creditrice, dichiarando inefficaci nei suoi confronti tre atti dispositivi posti in essere dalla debitrice in favore del figlio: una donazione della nuda proprietà di metà di un immobile, una rinuncia all'usufrutto su altro immobile e una donazione di metà del diritto di usufrutto su ulteriori immobili. In appello i soccombenti avevano contestato, da un lato, che il giudice di primo grado avesse pronunciato su una domanda diversa da quella proposta, sostenendo l'erronea ricostruzione dell'anteriorità/posteriorità dei fatti rispetto al credito; dall'altro, avevano dedotto che la Corte territoriale avesse considerato fatti nuovi e un credito inesistente, oltre a non pronunciarsi sull'asserita estraneità di una vicenda penale rispetto al giudizio civile. In cassazione sono stati proposti due motivi: il primo, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentava motivazione contraddittoria in ordine all'anteriorità della dismissione dei beni rispetto al sorgere del credito; il secondo, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., denunciava violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per asserita decisione su fatti nuovi e omessa pronuncia su questioni rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato come vizio di motivazione nei termini non più consentiti dalla riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; ha ricordato che il sindacato di legittimità è oggi limitato alle anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non essendo deducibile il semplice difetto di sufficienza o la contraddittorietà logica della motivazione. Ha poi giudicato infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la contestazione sulla sussistenza del credito e aveva correttamente ricondotto la pretesa della creditrice a un diritto alla restituzione della quota della maggiore somma liquidata a titolo di indennità di esproprio, indebitamente trattenuta dalla debitrice. Secondo la Cassazione, la decisione impugnata non aveva introdotto una domanda nuova né aveva omesso di pronunciare, ma aveva confermato il medesimo presupposto dell'azione revocatoria già posto a base della sentenza di primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    È il rimedio revocatorio utilizzato dalla creditrice per ottenere l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti dalla debitrice, a tutela della garanzia patrimoniale del credito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Nel testo vigente dopo la riforma del 2012 consente solo di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È invocato per dedurre errores in procedendo, ma nel caso concreto la censura è stata respinta perché la sentenza d'appello aveva comunque deciso sulle questioni prospettate.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che vi sia stata ultrapetizione o pronuncia su domanda nuova.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per lamentare l'introduzione di fatti nuovi in appello; la Corte esclude che ciò sia avvenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È la norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, ove applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenze pubblicate dopo la riforma del 2012, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, ovvero le anomalie motivazionali che equivalgono a mancanza di motivazione in senso costituzionalmente rilevante.
  • La denuncia di ultrapetizione o di introduzione di fatti nuovi in appello richiede di confrontarsi con l'effettivo contenuto della decisione impugnata: se il giudice di merito ha esaminato la medesima pretesa già introdotta in primo grado, non vi è violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.
  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente che il credito sia riconducibile a una pretesa giuridicamente tutelabile e già oggetto del giudizio; la qualificazione del credito deve essere valutata in coerenza con la domanda originaria e con gli atti del processo, senza che l'aggiunta di elementi fattuali di contesto muti la causa petendi.
  • Quando il ricorso per cassazione è respinto, la parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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