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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01222/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un soggetto che aveva svolto attività di corrispondente per un quotidiano dal 1.5.2007 nei confronti di una società editoriale chiedeva di far accertare che il rapporto fosse, in realtà, di lavoro subordinato e a tempo indeterminato sin dall'inizio, con qualificazione come rapporto giornalistico e inquadramento come redattore corrispondente, o in subordine come corrispondente ex contratto collettivo giornalistico, nonché la formale assunzione. In via gradata contestava anche la validità dei contratti a termine del 18.3.2013 e del 30.7.2014, deducendo che fossero privi di causa perché intervenuti quando il rapporto subordinato sarebbe già stato in corso. Nel ricorso per cassazione ha denunciato: 1) violazione dell'art. 2094 c.c. e degli artt. 5 e 12 del CNL giornalistico, sostenendo che la Corte d'appello avesse confuso la figura del corrispondente con quella del giornalista redattore, richiedendo indebitamente un obbligo di disponibilità invece della sola continuità della prestazione; 2) violazione dell'art. 2094 c.c., nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte territoriale avrebbe inteso la disponibilità in senso improprio, come obbligo quotidiano di presenza, e avrebbe trascurato elementi istruttori dai quali emergeva un potere disciplinare della società; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere posto a carico del lavoratore la prova della disponibilità tra una prestazione e l'altra; 4) violazione dell'art. 32 L. 183/2010 e/o dell'art. 28 D.Lgs. 81/2015, assumendo che la disciplina sulla conversione/decadenza relativa ai contratti a termine fosse inapplicabile perché il rapporto era ancora in corso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la subordinazione, osservando che, nel rapporto giornalistico e anche nella figura del corrispondente, la subordinazione richiede non solo continuità della prestazione ma anche vincolo di dipendenza, disponibilità del lavoratore tra una prestazione e l'altra, assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e ulteriori indici sintomatici dell'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato in fatto, con motivazione adeguata e non sindacabile in cassazione, che non era provato l'obbligo del lavoratore di rimanere a disposizione della società tra una prestazione e l'altra, né l'assoggettamento al potere disciplinare, né l'obbligo di turnazioni o di giustificare le assenze; le indicazioni su contenuto, lunghezza e taglio degli articoli erano compatibili anche con un rapporto autonomo. La censura sull'onere della prova è stata respinta perché il giudice di merito non aveva invertito l'onere ex art. 2697 c.c., ma aveva semplicemente ritenuto non raggiunta la prova degli elementi costitutivi del rapporto subordinato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la questione sulla disciplina dei contratti a termine era stata assorbita nei gradi di merito e non poteva essere devoluta in cassazione in mancanza di soccombenza sul punto. Il ricorso incidentale condizionato della società è rimasto assorbito dal rigetto del principale. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e agli oneri processuali conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione nel rapporto giornalistico richiede vincolo di dipendenza, continuità dell'impegno, disponibilità tra una prestazione e l'altra e assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

  • art. 5 CNL Giornalistico

    Richiamato per la figura del redattore corrispondente, ma la Corte ha escluso che la sola continuità della prestazione basti a dimostrare la subordinazione.

  • art. 12 CNL Giornalistico

    Richiamato per la figura del corrispondente; la Corte ha chiarito che, per tale figura, la continuità della prestazione non è di per sé sufficiente a fondare la subordinazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella gravata; non quando ritenga, sulla base delle prove, che la parte onerata non abbia assolto il proprio onere.

  • art. 32 L. 183/2010

    La censura relativa alla sua applicabilità è stata dichiarata inammissibile perché la questione era assorbita e non esaminata nel merito dal giudice di appello.

  • art. 28 D.Lgs. 81/2015

    La censura sulla sua applicabilità è stata dichiarata inammissibile per assorbimento della questione nei gradi di merito.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità non può investire l'accertamento di fatto adeguatamente motivato e insensibile al vizio di omesso esame nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rapporto giornalistico la subordinazione non si desume dalla sola continuità della collaborazione: occorre la prova del vincolo di dipendenza, della disponibilità del prestatore tra una prestazione e l'altra e dell'assoggettamento ai poteri direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
  • Per la figura del corrispondente giornalistico, la continuità della trasmissione delle notizie è un indice rilevante ma non sufficiente da sola a integrare il rapporto subordinato, dovendo concorrere ulteriori elementi sintomatici dell'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando abbia semplicemente valutato negativamente le prove offerte dalla parte onerata.
  • In cassazione non sono deducibili questioni rimaste assorbite nei gradi di merito, in mancanza di una effettiva soccombenza sul punto.
  • L'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se sorretto da motivazione adeguata, non è riesaminabile in sede di legittimità sotto il profilo del merito probatorio.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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