Cassazione Civile, Ordinanza n. 18343/2026 del 07/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro ricorsi riuniti con cui la società e i tre soci contestavano avvisi di accertamento per maggiori redditi, IVA e IRAP relativi all’anno 2006, nonché i correlati maggiori accertamenti IRPEF in capo ai soci, deducendo vizi di motivazione e mancanza di prova. In primo grado la CTP aveva dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi perché la costituzione in giudizio era stata effettuata oltre il termine di trenta giorni ex art. 22 d.lgs. 546/1992: il giudice aveva ritenuto che, essendo la notifica avvenuta a mezzo posta e risultando la spedizione del 3/2/2012, il termine decorresse da tale data e non dalla ricezione del plico, fissando come ultimo giorno utile il 5/3/2012 e rilevando invece una costituzione il 6/3/2012. La CTR aveva confermato tale decisione. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 16, comma 5, d.lgs. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario il termine per la costituzione decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario, mentre la regola della perfezione della notifica alla spedizione vale solo per evitare decadenze alla parte notificante e non può essere estesa al diverso momento iniziale di decorrenza di un termine processuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso, chiarendo che la questione era già stata risolta dalle Sezioni Unite: nel processo tributario, quando il ricorrente o appellante notifichi il ricorso per posta, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, o da evento equipollente previsto dalla legge, e non dalla data di spedizione. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità e riesaminare le ulteriori questioni di merito e di spese che erano state assorbite o comunque non decise nel merito. Non è stato disposto rinvio al giudice di primo grado, perché non ricorreva una delle ipotesi tassative previste dagli artt. 59 d.lgs. 546/1992 e 383, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante)
nel processo tributario il termine decorre dalla ricezione del plico notificato a mezzo posta, non dalla data di spedizione
art. 16, comma 5, d.lgs. 546/1992
la notifica tramite il servizio postale si considera eseguita al momento della spedizione
la regola vale per il perfezionamento della notifica ai fini della tutela del notificante, ma non si estende automaticamente alla decorrenza del termine di costituzione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la doglianza era formalmente prospettata come violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la Corte osserva che il motivo sarebbe più correttamente riconducibile all'error in procedendo
la legge delega impone l'adeguamento del processo tributario alle regole del processo civile
non ricorrevano i presupposti per il rinvio al giudice di primo grado
non ricorrevano le ipotesi che impongono il rinvio al primo giudice
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con memoria
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la notifica del ricorso o dell'appello avvenga tramite servizio postale universale, il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, oppure da un evento che la legge equipara alla ricezione, e non dalla data di spedizione.
- La regola del perfezionamento della notifica alla data di spedizione, prevista per tutelare il notificante da disservizi postali, non può essere automaticamente utilizzata per anticipare la decorrenza di termini processuali che presuppongono la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- In presenza di un contrasto giurisprudenziale già risolto dalle Sezioni Unite, il giudice di legittimità deve conformarsi al principio di diritto enunciato, specie quando esso è coerente con i criteri di proporzionalità, chiarezza e prevedibilità delle sanzioni processuali.
- Se la decisione di merito si fonda su un errore nella individuazione del dies a quo del termine di costituzione, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di secondo grado, salvo che ricorrano le tassative ipotesi di rinvio al primo giudice previste dalla legge.
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