Cassazione Penale, Sentenza n. 32876/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso articolando due motivi: 1) violazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione per avere il giudice limitato ad recepire l'accordo sul "patteggiamento" senza esporre le ragioni di fatto e di diritto e senza valutare eventuali cause di proscioglimento; 2) falsa applicazione dell'art. 222 C.d.S. e vizio di motivazione perché la revoca automatica della patente per il reato di omicidio stradale non è più obbligatoria alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, potendo il giudice, in mancanza di circostanze aggravanti, applicare la sospensione della patente e dovendo comunque motivare la scelta sulla base del principio di proporzionalità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non rientra tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che, in caso di giudizio ex art. 444 c.p.p., il giudice che applica una sanzione amministrativa accessoria (come la revoca della patente) deve motivare adeguatamente la scelta e valutare i criteri di proporzionalità alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Avendo la sentenza impugnata omesso qualsivoglia motivazione sulla revoca della patente, la Corte ha annullato la statuizione relativa alla sanzione accessoria e ha rinviato la questione al Tribunale di Lecce per un nuovo giudizio su quel punto; ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il giudice può omologare l'accordo ma, per le sanzioni amministrative accessorie, è tenuto a motivare l'applicazione e la determinazione del tipo/quantum della sanzione
Norma sul contenuto della motivazione della sentenza; il ricorrente sosteneva che il giudice non avesse motivato, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non rientrante nei limiti di impugnazione previsti per il patteggiamento
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (legge 23 giugno 2017 n. 103, art. 1, comma 50)
Limita le questioni impugnabili con il ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento; la Corte ha ritenuto che il primo motivo non fosse ammesso ai sensi di questa disposizione
Delitto di omicidio stradale; reato per il quale è stata concordata la pena nel procedimento impugnato
art. 222 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
comma 2, quarto periodo (nella parte dichiarata incostituzionale)
La disposizione che prevedeva la revoca automatica della patente in caso di condanna per omicidio stradale è stata sottoposta a verifica di legittimità costituzionale; dopo la pronuncia della Corte costituzionale, il giudice ha discrezionalità, valutando le circostanze, di disporre la sospensione anziché la revoca
Corte costituzionale, sentenza n. 88/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che impediva al giudice, in caso di condanna o di patteggiamento per omicidio stradale, di scegliere alternativamente la sospensione della patente quando non ricorrevano le circostanze aggravanti; ciò ha introdotto margini di discrezionalità e l'obbligo motivazionale del giudice
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 21369 del 26/09/2019 (dep. 17/07/2020)
Ha affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso patteggiamenti che riportino omissioni o errori nell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ribadendo l'obbligo motivazionale del giudice per tali misure
Individua i vizi rilevabili in cassazione; la Corte ha richiamato questa disposizione come base per censurare l'omessa o erronea motivazione relativamente alla sanzione amministrativa accessoria
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice è tenuto a motivare specificamente l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie; l'omessa motivazione è impugnabile in Cassazione
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 la revoca della patente per omicidio stradale non è più automatica: il giudice deve valutare le circostanze e può, quando opportuno, applicare la sospensione anziché la revoca
- Il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento è limitato dai vincoli dell'art. 448 c.p.p.; tuttavia, i profili relativi a sanzioni amministrative accessorie restano acquisibili in sede di legittimità
- Alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria si applicano criteri di proporzionalità e di discrezionalità motivata: il giudice deve richiamare e valutare i parametri normativi rilevanti e spiegare la scelta compiuta
- Se il giudice omette la motivazione sulla sanzione accessoria la decisione è annullabile limitatamente a quella statuizione e il giudice di merito dovrà riesaminare il punto nel rispetto dei criteri indicati dalla Corte
- Difensori e parti dovrebbero sollevare con precisione, in sede di impugnazione, eventuali mancanze motivazionali sulle sanzioni accessorie per ottenere un controllo in Cassazione
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