Cassazione Civile, Ordinanza n. 32706/2025 del 15/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un correntista aveva chiesto la condanna della banca al pagamento di euro 8.950,22, assumendo che, nel corso di un rapporto di conto corrente affidato, l’istituto avesse applicato interessi usurari e che, quindi, il saldo dovesse essere rideterminato. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d’appello aveva confermato il rigetto. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 644 c.p., dell’art. 2 l. n. 108/1996, dell’art. 1815 c.c., oltre a violazioni processuali, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto rilevante solo il momento originario della pattuizione degli interessi, senza considerare la natura continuativa dell’apertura di credito in conto corrente, le variazioni mensili dei tassi passivi e la dedotta usurarietà "per dazione", cioè derivante dal costo complessivo effettivamente addebitato nel corso del rapporto. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto ulteriori violazioni di legge e dell’art. 115 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che il tema dell’eventuale superamento del tasso soglia in corso di rapporto, in presenza di modifica delle condizioni contrattuali, richiede che sia specificamente indicato come e quando il TEG abbia oltrepassato la soglia; nel caso concreto tale allegazione mancava, così come mancava una chiara indicazione di una modifica contrattuale idonea a determinare un nuovo assetto negoziale rilevante ai fini dell’usura. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse nel segno perché, in materia di usura nei rapporti bancari, la disciplina va riferita al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti; se nel corso del rapporto interviene una modifica delle condizioni contrattuali, questa può assumere rilievo solo se sia allegata e dimostrata in modo specifico, tale da determinare il superamento del tasso soglia. Nel caso esaminato non era spiegato in modo concreto come e quando il TEG avesse superato la soglia, né risultava adeguatamente dedotto un esercizio dello ius variandi o altra modifica contrattuale incidente sul rapporto. I motivi ulteriori sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre posto le spese a carico del ricorrente, applicando anche le sanzioni ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che l’usurarietà degli interessi va verificata con riferimento al superamento del limite legale al momento della promessa o convenzione degli interessi.
È richiamato quale norma che collega alla pattuizione di interessi usurari la relativa sanzione civilistica.
art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108
È richiamato nel quadro della disciplina antiusura applicabile ai rapporti bancari.
art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000 conv. in l. n. 24/2001
"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"
La Corte lo utilizza per ribadire che la verifica dell’usura riguarda il momento della pattuizione e non il solo momento del pagamento, e che la disciplina si applica a tutte le fattispecie negoziali che contengano pattuizioni di interessi.
È richiamato per affermare che la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, se comunicata al cliente e non seguita da recesso, integra un nuovo assetto negoziale concluso per fatti concludenti legalmente tipizzati.
È il parametro formale dei motivi di ricorso, tutti incardinati su violazioni di legge.
È evocato dal ricorrente come omessa pronuncia su un capo della domanda, ma la Corte ritiene la censura priva di adeguata specificità.
È richiamato nei motivi come violazione per omesso esame delle prove; la Corte non accoglie la censura.
È richiamato nel secondo motivo come parametro violato.
La Corte ne fa applicazione condannando la parte ricorrente al pagamento di somme ulteriori a titolo sanzionatorio.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di usura bancaria, il superamento del tasso soglia va verificato, di regola, con riferimento al momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti; la mera allegazione di un costo complessivo elevato del rapporto non basta se non è specificato il momento e il modo in cui si sarebbe prodotto il superamento.
- Nel rapporto di conto corrente con apertura di credito, l’eventuale modifica delle condizioni contrattuali intervenuta nel corso del rapporto può assumere rilievo ai fini dell’usura solo se è concretamente allegata e ricondotta a una nuova pattuizione o a uno ius variandi idoneo a incidere sul tasso effettivo globale.
- Quando si denuncia l’usurarietà sopravvenuta o dazione, il ricorrente deve indicare in modo specifico come e quando il TEG abbia superato la soglia; la censura che resti generica o assertiva è inammissibile o comunque infondata.
- L’asserita omessa pronuncia non può essere utilmente dedotta se la doglianza non individua con precisione il capo di domanda trascurato e il suo contenuto effettivo.
- Le censure fondate su violazione di legge e omesso esame delle prove non superano il vaglio di ammissibilità se non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non offrono una ricostruzione puntuale dei fatti rilevanti.
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