Cassazione Penale, Sentenza n. 11143/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate (art. 582, 585 c.p.) e calunnia (art. 368 c.p.), chiedendo: (1) errata valutazione delle prove e mancato rispetto dello standard di prova, con particolare riferimento alle peculiarità psicologiche e alla inferiorità fisica del ricorrente e al mancato rinvenimento del cacciavite; invocata l'applicazione del principio di Sez. U. n. 41461/2012 (c.d. Bell'Arte) in tema di riscontri alle dichiarazioni della parte offesa; (2) assenza del dolo di calunnia perché l'imputato sarebbe stato a sua volta vittima dell'aggressione e aveva subito contusione; (3) violazione di legge nella dosimetria della pena e nell'applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, che andava esclusa per l'assenza del cacciavite e per la presunta inattendibilità della parte offesa, con conseguente sproporzione della pena rispetto alla personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato pienamente e in modo logico la valutazione probatoria: le dichiarazioni della parte offesa (Corrao) sono state ritenute credibili e trovavano riscontro nelle telefonate registrate e nei verbali di accertamenti urgenti (campanello rotto, mano sanguinante), nonché nella refertazione medica. La Cassazione ha confermato che le regole di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. non impediscono di fondare la condanna sulle sole dichiarazioni della persona offesa se adeguatamente motivate e se ne è valutata la credibilità e l'attendibilità intrinseca. Ha inoltre precisato che il reato di calunnia può sussistere anche quando la falsa incolpazione riguarda fatti diversi e più gravi rispetto a quelli effettivamente commessi. Quanto all'aggravante dell'uso dell'arma, la Corte ha ritenuto che l'insieme probatorio fosse sufficiente nonostante il mancato rinvenimento del cacciavite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
La Corte di appello aveva dichiarato la non procedibilità per la contravvenzione prevista da questa norma; la Cassazione non ha ritenuto necessario riformare tale parte della decisione impugnata.
Applicata per la configurazione delle lesioni; la valutazione si è basata sulle dichiarazioni della parte offesa e sulla refertazione medica.
art. 585 c.p. (lesioni aggravate)
Ritenuta configurabile per la aggravante dell'uso di un'arma (cacciavite) sulla base del complesso probatorio anche se l'arma non è stata rinvenuta.
La Corte ha confermato la condanna per calunnia, richiamando il principio che la calunnia sussiste anche quando la falsa imputazione riguardi fatti diversi e più gravi rispetto a quelli effettivamente commessi, qualora la differenza incida sull'essenza del fatto.
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che le regole di riscontro delle dichiarazioni non si applicano in modo automatico alle dichiarazioni della persona offesa: esse possono fondare la condanna se adeguatamente motivate, valutata la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca.
Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)
Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214
Richiamata dalla Corte e dal ricorrente: il principio è che, pur essendo opportuno il riscontro delle dichiarazioni della parte offesa quando si sia costituita parte civile, non si impone automaticamente l'esclusione della prova dichiarativa della persona offesa; va solo richiesta una motivazione più penetrante e rigorosa.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma citata per giustificare il trattamento cartolare del procedimento (esame della causa senza udienza).
art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n. 228 conv. L. 25/02/2022, n. 15
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15
Richiamata anch'essa in relazione al procedimento trattato in forma cartolare.
Applicata per la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e con adeguata motivazione, costituire base esclusiva per la responsabilità penale: non è richiesto un riscontro automatico ma una valutazione rigorosa di credibilità e attendibilità intrinseca
- L'assenza del rinvenimento dello strumento usato (es. cacciavite) non esclude automaticamente l'aggravante dell'arma se il complesso probatorio (dichiarazioni, referti medici, verbali di accertamento) è coerente e convincente
- Il reato di calunnia può sussistere anche quando la falsa imputazione descriva fatti diversi o più gravi rispetto a quelli realmente commessi, se la divergenza incide sull'essenza o sulla identificazione del fatto
- Caratteristiche personali dell'imputato (fragilità psicologica, inferiorità fisica) costituiscono elementi valutabili ma non assorbenti: non bastano a ribaltare una valutazione probatoria motivata e coerente
- In sede di Cassazione la mera rinnovazione di censure fattuali o la richiesta di diversa valutazione delle prove è inammissibile se i giudici di merito hanno fornito motivazione esauriente e logica; occorre dedurre profili di diritto o vizi di motivazione specifici
- Quando la persona offesa si costituisce parte civile è opportuno (ma non sempre obbligatorio) che il giudice cerchi riscontri obiettivi delle sue dichiarazioni; tuttavia l'assenza di riscontri non invalida automaticamente il suo racconto se la motivazione ne spiega l'attendibilità
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