Cassazione Penale, Sentenza n. 16483/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli, lamentando: insufficiente e travisata valutazione delle intercettazioni (mancanza di riscontri, assenza di prova di una effettiva messa in vendita/cessione, assenza di scambio di proposta/accettazione e di individuazione del terzo acquirente, mancanza di indicazione di modello/quantità/prezzo delle armi); difetto di prova del ruolo concreto di ciascun imputato (in particolare del ruolo attivo di Guglielmo, ritenuto solo ricevente informazioni); errori nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per Cedola; riconoscimento automatico e non motivato della recidiva per Guglielmo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la valutazione delle intercettazioni e l'interpretazione del linguaggio costituiscano valutazione di fatto rimessa ai giudici di merito e che le sentenze di merito avessero fornito lettura logica e coerente delle conversazioni, dimostrando l'esistenza di trattative "serie" e la consegna di una pistola. Ha inoltre ritenuto corretta la determinazione della pena e adeguata la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti, nonché non infondata la motivazione sulla recidiva. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento, a favore della cassa delle ammende, di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 1
L'espressione "porre in vendita" è interpretata dalla giurisprudenza e dalla Corte come comprensiva delle trattative negoziali; non è necessaria la materiale consegna o il trasferimento di proprietà purché le trattative siano serie e affidabili.
L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7
Norma richiamata nell'impianto accusatorio (riferita al sistema sanzionatorio/connessioni legislative della materia) senza citazione testuale; evocata nel contesto del reato di commercio illecito di armi.
Riferito al riconoscimento della recidiva: la Corte ricorda l'obbligo di motivazione ma ritiene adeguata, nel caso concreto, la valutazione svolta dai giudici di merito in relazione alla censura formulata.
Norma sui criteri per la determinazione della pena: la Corte afferma che il richiamo ai criteri di adeguatezza e alla gravità del fatto può essere sufficiente per giustificare la pena scelta all'interno della forbice edittale.
Criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti: la Corte conferma che il giudice, nel negare le attenuanti generiche, deve indicare le ragioni ostative e le circostanze prevalenti, senza dover esaminare tutte le possibili circostanze.
Codice di Procedura Penale, art. 192
Riferito al dovere di motivazione: la Corte sottolinea che l'interpretazione di conversazioni intercettate costituisce valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e che la Corte d'appello può richiamare e integrare la motivazione di primo grado se il ragionamento è logico e coerente.
Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1
Fondamento delle censure di cassazione richiamate (vizi di motivazione e travisamento della prova); la Corte ne valuta l'inammissibilità o la manifestata infondatezza in relazione al sindacato sulla valutazione di fatto.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e obbligo di versamento stabilito dalla Corte (qui Euro 3.000 alla cassa delle ammende).
Massime di principio
- La valutazione e l'interpretazione del linguaggio utilizzato nelle intercettazioni, anche se criptico, sono questioni di fatto riservate ai giudici di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione salvo palesi illogicità.
- L'espressione "porre in vendita" di armi senza licenza comprende anche le mere trattative negoziali, purché connotate da serietà e affidabilità; non è necessaria la materiale consegna perché il reato si realizzi, benché la consegna rafforzi la prova.
- Per provare la partecipazione di più soggetti a una trattativa il giudice può ricavare elementi di ruolo e responsabilità dal contesto delle conversazioni e dagli scambi tra le parti, senza bisogno che il terzo destinatario sia identificato se sussistono indizi concreti di un effettivo interesse e di impegni presi (es. consegna di un'arma, impegno di pagamento).
- In tema di pena, il giudice non è tenuto a richiamare e valutare tutte le circostanze possibili: è sufficiente che motivi le ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche e colleghi la scelta ai parametri dell'art. 133 cod. pen.; formule di sintesi possono essere ammissibili se adeguatamente giustificate.
- Il riconoscimento della recidiva richiede adeguata motivazione; tuttavia, la Corte di cassazione accetta che la motivazione sia valutata alla luce della censura effettivamente proposta in sede di merito e non pretenda sempre un'analisi esegetica e formale aggiuntiva.
- In cassazione il sindacato sui fatti è limitato: chi impugna deve mostrare che la motivazione di merito sia illogica, contraddittoria o incongrua in modo manifesto; mere alternative interpretative plausibili non sono sufficienti.
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