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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16483/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli, lamentando: insufficiente e travisata valutazione delle intercettazioni (mancanza di riscontri, assenza di prova di una effettiva messa in vendita/cessione, assenza di scambio di proposta/accettazione e di individuazione del terzo acquirente, mancanza di indicazione di modello/quantità/prezzo delle armi); difetto di prova del ruolo concreto di ciascun imputato (in particolare del ruolo attivo di Guglielmo, ritenuto solo ricevente informazioni); errori nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per Cedola; riconoscimento automatico e non motivato della recidiva per Guglielmo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la valutazione delle intercettazioni e l'interpretazione del linguaggio costituiscano valutazione di fatto rimessa ai giudici di merito e che le sentenze di merito avessero fornito lettura logica e coerente delle conversazioni, dimostrando l'esistenza di trattative "serie" e la consegna di una pistola. Ha inoltre ritenuto corretta la determinazione della pena e adeguata la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti, nonché non infondata la motivazione sulla recidiva. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento, a favore della cassa delle ammende, di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 1

    L'espressione "porre in vendita" è interpretata dalla giurisprudenza e dalla Corte come comprensiva delle trattative negoziali; non è necessaria la materiale consegna o il trasferimento di proprietà purché le trattative siano serie e affidabili.

  • L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7

    Norma richiamata nell'impianto accusatorio (riferita al sistema sanzionatorio/connessioni legislative della materia) senza citazione testuale; evocata nel contesto del reato di commercio illecito di armi.

  • Codice Penale, art. 99

    Riferito al riconoscimento della recidiva: la Corte ricorda l'obbligo di motivazione ma ritiene adeguata, nel caso concreto, la valutazione svolta dai giudici di merito in relazione alla censura formulata.

  • Codice Penale, art. 132

    Norma sui criteri per la determinazione della pena: la Corte afferma che il richiamo ai criteri di adeguatezza e alla gravità del fatto può essere sufficiente per giustificare la pena scelta all'interno della forbice edittale.

  • Codice Penale, art. 133

    Criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti: la Corte conferma che il giudice, nel negare le attenuanti generiche, deve indicare le ragioni ostative e le circostanze prevalenti, senza dover esaminare tutte le possibili circostanze.

  • Codice di Procedura Penale, art. 192

    Riferito al dovere di motivazione: la Corte sottolinea che l'interpretazione di conversazioni intercettate costituisce valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e che la Corte d'appello può richiamare e integrare la motivazione di primo grado se il ragionamento è logico e coerente.

  • Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1

    Fondamento delle censure di cassazione richiamate (vizi di motivazione e travisamento della prova); la Corte ne valuta l'inammissibilità o la manifestata infondatezza in relazione al sindacato sulla valutazione di fatto.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e obbligo di versamento stabilito dalla Corte (qui Euro 3.000 alla cassa delle ammende).

Massime di principio

  • La valutazione e l'interpretazione del linguaggio utilizzato nelle intercettazioni, anche se criptico, sono questioni di fatto riservate ai giudici di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione salvo palesi illogicità.
  • L'espressione "porre in vendita" di armi senza licenza comprende anche le mere trattative negoziali, purché connotate da serietà e affidabilità; non è necessaria la materiale consegna perché il reato si realizzi, benché la consegna rafforzi la prova.
  • Per provare la partecipazione di più soggetti a una trattativa il giudice può ricavare elementi di ruolo e responsabilità dal contesto delle conversazioni e dagli scambi tra le parti, senza bisogno che il terzo destinatario sia identificato se sussistono indizi concreti di un effettivo interesse e di impegni presi (es. consegna di un'arma, impegno di pagamento).
  • In tema di pena, il giudice non è tenuto a richiamare e valutare tutte le circostanze possibili: è sufficiente che motivi le ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche e colleghi la scelta ai parametri dell'art. 133 cod. pen.; formule di sintesi possono essere ammissibili se adeguatamente giustificate.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede adeguata motivazione; tuttavia, la Corte di cassazione accetta che la motivazione sia valutata alla luce della censura effettivamente proposta in sede di merito e non pretenda sempre un'analisi esegetica e formale aggiuntiva.
  • In cassazione il sindacato sui fatti è limitato: chi impugna deve mostrare che la motivazione di merito sia illogica, contraddittoria o incongrua in modo manifesto; mere alternative interpretative plausibili non sono sufficienti.

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