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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 12449 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il dies a quo per il calcolo degli interessi sul rimborso IVA tardivamente erogato. L'Agenzia delle entrate aveva disposto il pagamento il 15 luglio 2005, ma il concessionario aveva effettuato il rimborso il 16 marzo 2006, dopo 224 giorni. La contribuente sosteneva che gli interessi decorressero dal ventunesimo giorno successivo alla disposizione di pagamento, mentre l'Agenzia riteneva applicabile il termine complessivo di sessanta giorni previsto dalla disciplina vigente ratione temporis. La Corte ha dovuto stabilire se il termine di venti giorni previsto per il concessionario sostituisse o meno il termine generale di sessanta giorni riconosciuto all'amministrazione per controlli ed erogazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il sesto motivo dell'Agenzia, ritenendo errata l'interpretazione della Commissione tributaria regionale. Per i rimborsi IVA disciplinati dalla normativa anteriore al 1° gennaio 2015, gli interessi di mora decorrono dopo sessanta giorni dalla richiesta diretta al concessionario oppure, se la richiesta è rivolta all'Agenzia delle entrate, dalla disposizione o comunicazione di pagamento dell'ufficio. Il termine di venti giorni previsto per il concessionario costituisce una regola interna della procedura e non riduce il termine complessivo di sessanta giorni. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis

    Richiamato nell'ambito della disciplina dei rimborsi IVA e delle relative modalità di erogazione.

  • Legge n. 413 del 1991, art. 78, commi 27-28 e comma 33, lett. a

    La erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente.

    La norma primaria stabilisce un termine complessivo di sessanta giorni per l'erogazione del rimborso e per la sospensione della decorrenza degli interessi. Tale termine comprende il tempo necessario ai controlli dell'amministrazione e all'effettivo pagamento.

  • D.M. n. 567 del 1993, art. 20, commi 4, 4-bis e 5

    I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento.

    Il termine di venti giorni riguarda l'attività interna del concessionario e non modifica il termine generale di sessanta giorni previsto dalla legge. Gli interessi spettano per il ritardo successivo a tale termine complessivo.

  • D.M. n. 309 del 2003, art. 1

    Ha modificato la procedura di erogazione dei rimborsi, ma, in quanto fonte secondaria, non poteva derogare al termine di sessanta giorni stabilito dalla legge primaria.

  • D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 14, commi 1 e 2

    La disposizione si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio 2015.

    La modifica normativa non ha efficacia retroattiva e non si applica al rimborso relativo al 2005. La disciplina successiva conferma, sul piano interpretativo, la distinzione tra termine generale e procedura di pagamento.

  • Art. 183 della direttiva IVA

    Gli Stati membri possono disciplinare le modalità di rimborso dell'eccedenza IVA, purché il termine sia ragionevole, sia rispettata la neutralità fiscale e il contribuente non sopporti un rischio finanziario eccessivo. Un termine di sessanta giorni è stato ritenuto ragionevole.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme disciplinanti il termine di decorrenza degli interessi.

Massime di principio

  • Per i rimborsi IVA soggetti alla disciplina anteriore al 1° gennaio 2015, gli interessi per ritardato pagamento decorrono, di regola, dopo sessanta giorni dalla richiesta al concessionario oppure dalla disposizione di pagamento dell'ufficio, se la richiesta è stata presentata all'amministrazione finanziaria.
  • Il termine di venti giorni assegnato al concessionario per eseguire materialmente il pagamento è un termine organizzativo interno e non determina, da solo, l'inizio della maturazione degli interessi.
  • Una norma regolamentare o una disposizione procedurale non può ridurre o modificare il termine stabilito da una norma primaria, salvo espressa previsione legislativa.
  • Nel valutare la decorrenza degli interessi sui rimborsi fiscali occorre individuare la disciplina applicabile ratione temporis, poiché le modifiche introdotte dal 2014 operano per i rimborsi erogati dal 1° gennaio 2015.
  • Un periodo ragionevole destinato ai controlli dell'amministrazione prima della maturazione degli interessi è compatibile con il diritto unionale, purché non comporti un differimento eccessivo o un significativo rischio finanziario per il contribuente.

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