Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03432/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di una sentenza civile del Tribunale di Catania. In primo grado e poi in appello si discuteva della tassazione di due componenti della pronuncia civile: da un lato il risarcimento del danno riconosciuto ai condomini per il mancato esercizio del diritto reale d’uso sullo spazio destinato a parcheggio; dall’altro il corrispettivo/integrazione del prezzo riconosciuto al venditore per il medesimo diritto d’uso. L’Ufficio aveva applicato l’aliquota del 3% sulla somma liquidata a titolo risarcitorio e, quanto al corrispettivo per il diritto d’uso, aveva ritenuto dovuta l’imposta proporzionale con base imponibile pari a euro 101.000,00 e aliquota del 9%, assumendo che si trattasse di sentenza avente effetti traslativi del diritto reale su area urbana. La CTR aveva invece ridotto la base imponibile a euro 25.250,00, rilevando che la seconda causa era stata promossa solo da dodici condomini e qualificando la sentenza come meramente di accertamento, con applicazione dell’aliquota dell’1%. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione degli artt. 1 e 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, nonché dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente frazionato la base imponibile e mal qualificato la pronuncia civile, che andava letta congiuntamente alla precedente sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità della clausola di riserva e sostituito la disciplina legale, con conseguente trasferimento del diritto reale d’uso a favore di tutti gli acquirenti e tassazione sull’intero valore di euro 101.000,00.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il motivo fosse inammissibilmente/infondatamente formulato perché, pur prospettando violazione di legge, in realtà mirava a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla portata delle sentenze civili e sulla platea dei soggetti coinvolti. La Corte ha inoltre rilevato un difetto di autosufficienza del ricorso, poiché l’Ufficio non aveva trascritto il contenuto delle sentenze civili necessarie per verificare la pretesa natura traslativa e l’asserita indivisibilità del diritto d’uso. Quanto alla qualificazione tributaria, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la clausola che riserva al venditore la proprietà dell’area destinata a parcheggio è nulla e viene sostituita ope legis dalla disciplina imperativa che attribuisce ai condomini il diritto reale d’uso; il diritto dell’alienante all’integrazione del prezzo è invece effetto dell’autonomia privata e non nasce automaticamente. Ne è conseguita la conferma della decisione di merito, con condanna dell’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo ex n. 3 riguarda la violazione di legge e non consente di rimettere in discussione l’accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1 Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato come base della tassazione degli atti soggetti a imposta di registro in misura proporzionale.

  • art. 8 Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986

    I provvedimenti giurisdizionali che comportano trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari scontano l’imposta prevista per i corrispondenti atti; i provvedimenti di condanna al pagamento di somme sono tassati secondo la relativa previsione propria.

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    Invocato dall’Ufficio per sostenere la lettura complessiva dell’atto/sentenza ai fini della qualificazione tributaria.

  • art. 37 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dall’Ufficio nel quadro della tassazione dell’atto giudiziale.

  • art. 43 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dall’Ufficio per sostenere che, nei contratti traslativi a titolo oneroso, la base imponibile è il valore del bene o del diritto alla data dell’atto.

  • art. 57 d.P.R. n. 131/1986

    "sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa…"

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui soggetti passivi sono coloro che siano interessati dagli effetti del rapporto giuridico tassato, ma nel caso concreto ciò non supera il difetto di specificità del ricorso.

  • art. 1374 c.c.

    Il contratto di compravendita può essere integrato ope legis con il riconoscimento del diritto reale d’uso sul parcheggio in favore dell’acquirente.

  • art. 1419, secondo comma, c.c.

    La clausola nulla che riserva al venditore la proprietà dell’area di parcheggio è automaticamente sostituita dalla disciplina imperativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non applicabile, perché la soccombente era un’Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo formalmente prospettato come violazione di legge non può risolversi nella contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; l’errore sulla fattispecie concreta è censurabile, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale e non come violazione di norme.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando la censura dipende dal contenuto di una sentenza o di un atto processuale, è necessario trascriverne le parti rilevanti, non bastando richiami generici o il semplice riferimento a decisioni pregresse.
  • In materia di registro, i provvedimenti giudiziali vanno qualificati in base al loro contenuto effettivo; tuttavia la clausola nulla che sottrae all’uso comune l’area destinata a parcheggio è sostituita ope legis dalla disciplina imperativa che attribuisce il diritto reale d’uso agli acquirenti.
  • Il diritto dell’alienante a un’integrazione del prezzo per il diritto d’uso sul parcheggio non deriva automaticamente dalla norma imperativa, ma richiede un’apposita domanda e si collega all’autonomia privata; esso non coincide necessariamente con un effetto traslativo della sentenza.
  • Nei provvedimenti che recano sia una condanna al risarcimento del danno sia un riconoscimento di corrispettivi connessi al trasferimento di diritti reali, ciascuna componente va tassata secondo la propria natura giuridica e la relativa base imponibile non può essere alterata da mere contestazioni fattuali non adeguatamente supportate.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiTributiProcesso civileImmobiliareContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.