Cassazione Penale, Sentenza n. 20535/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e per il ferimento con arma da fuoco di Giuseppe Razzano. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni dei testi (contraddizioni tra le loro versioni sul tragitto e sulle modalità di salita di una terza persona, il concorso nella formulazione di una versione reticente iniziale) e sostenendo che l'ordinanza avesse sorretto la decisione su un'assenza di riscontri diretti (mancanza di immagini del luogo dell'agguato) anziché su dati concreti, richiedendo quindi una riconsiderazione del significato complessivo delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che il giudizio di gravità indiziaria è logicamente motivato sulla base di plurime e convergenti indicazioni di responsabilità (riconoscimenti resi da testimoni oculari) coerenti con rilievi tecnico-balistici e filmati disponibili relativi al contesto e al tragitto dei veicoli. La Corte ha osservato che la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni e la scelta tra versioni contrastanti spettano al giudice di merito e non alla Corte di legittimità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
indicata nell'ordinanza di primo grado come aggravante esclusa
La misura cautelare era inizialmente valutata con esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis; la sentenza di legittimità non approfondisce la questione sostanziale dell'aggravante ma ne registra l'esclusione operata dai giudici di merito
richiamato per la condanna alle spese in caso di inammissibilità
Prevede la condanna alle spese processuali e alle somme in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte applica tale norma per sanzionare l'impugnazione ritenuta manifestamente infondata
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
menzionato per gli adempimenti di cancelleria
Norma procedurale di coordinamento degli adempimenti conseguenti alla pronuncia, cui la cancelleria è incaricata di provvedere
Giurisprudenza di legittimità (massime richiamate)
più massime citate nella motivazione (es. Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013; Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989; altre pronunce)
La Corte richiama principi consolidati: la Cassazione non sindaca sulle valutazioni di merito circa l'attendibilità delle prove dichiarative e sulle scelte probatorie se logicamente motivate; non possono essere impugnate in cassazione le semplici riconsiderazioni del quadro probatorio demandate al giudice di merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riformula valutazioni probatorie: la verifica di congruità e attendibilità delle prove dichiarative spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione
- La convergenza di più dichiarazioni oculari, quando è coerente con altri elementi obiettivi (rilievi tecnico-balistici, filmati che ricostruiscono il contesto/tragitto), può legittimare la conferma di misure cautelari basate sulla gravità indiziaria anche in presenza di alcuni dettagli contraddittori tra i testimoni
- La presenza di discrepanze o di una versione iniziale reticente da parte dei testi non determina automaticamente l'inaffidabilità assoluta: conta se il nucleo essenziale delle dichiarazioni è coerente e se non emergono ragioni plausibili per ritenere che si tratti di mendaci o di calunnie
- L'assenza di riprese video del punto preciso dell'evento non esclude la rilevanza di altre videoriprese o riscontri tecnici che ricostruiscono il contesto e rafforzano la plausibilità della ricostruzione accusatoria
- Un ricorso che sollecita una diversa valutazione dei fatti o la riconsiderazione dell'attendibilità delle prove, senza censurare vizi di diritto o macroscopiche contraddizioni logiche nella motivazione, è destinato all'inammissibilità per carenza di rilevanza di diritto
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