Cassazione Civile, Ordinanza n. 07063/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali dovuti a un avvocato per prestazioni rese in un arco temporale compreso tra il 1996 e il 2000, per un importo complessivo di euro 130.827,25. La società debitrice propose opposizione sostenendo, in sintesi, di contestare integralmente la pretesa creditoria e di avere comunque già corrisposto somme via via richieste per le singole attività svolte. Il Tribunale dichiarò improcedibile l’opposizione per tardiva costituzione dell’opponente; la Corte d’appello ritenne invece procedibile l’opposizione, ma la rigettò nel merito, confermando il decreto ingiuntivo. In cassazione la società ricorrente articolò cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2956 n. 2 e 2959 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., deducendo che l’eccezione di prescrizione presuntiva doveva essere esaminata separatamente per le singole prestazioni professionali; 2) violazione degli artt. 633, 645, 112 c.p.c., 2697 c.c., 2233 e 2231 c.c. e del d.m. n. 585/1994, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto generica la contestazione e comunque provato l’an e il quantum del credito; 3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla contestazione del credito; 4) violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, in quanto il giudice di merito avrebbe affermato il superamento degli oneri probatori del professionista senza reale verifica delle prestazioni; 5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la pretesa unitarietà della prestazione professionale, con conseguente erronea sommatoria aritmetica dei compensi. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, rilevando in particolare che l’eccezione di prescrizione presuntiva presuppone il riconoscimento del credito nella misura richiesta dal creditore, presupposto incompatibile con una difesa che neghi, anche solo parzialmente, l’esistenza stessa del credito; che le asserite contestazioni specifiche non risultavano effettivamente contenute nell’atto di opposizione ma solo prospettate in cassazione; che non ricorre omessa pronuncia quando il giudice non si esprime su tesi difensive non ritualmente o specificamente prospettate; che la motivazione della Corte d’appello non era meramente apparente; e che la censura sull’unitarietà della prestazione introduceva una questione fattuale nuova e comunque incompatibile con la stessa impostazione difensiva della ricorrente. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società opponente, confermando la sentenza d’appello che aveva ritenuto procedibile l’opposizione ma l’aveva respinta nel merito, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei compensi professionali. La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione presuntiva perché la difesa della debitrice non implicava il riconoscimento del credito nella misura pretesa, ma al contrario ne contestava in generale l’esistenza e, in parte, affermava di avere già pagato importi relativi ad alcune attività. Ha inoltre escluso vizi di omessa pronuncia e di motivazione apparente, osservando che le contestazioni asseritamente specifiche non emergevano dall’atto di opposizione e che la censura sull’unitarietà della prestazione introduceva una questione di fatto nuova e non scrutinabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le doglianze sono state ricondotte ai diversi vizi di legittimità, ma la Corte ha escluso la sussistenza dei relativi errori denunciati.
Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice non si esprime su tesi difensive non specificamente e ritualmente introdotte; la censura non può trasformare in omessa pronuncia la mancata adesione a deduzioni solo genericamente formulate.
La motivazione non è apparente quando consente di comprendere la ratio decidendi; la censura è infondata se mira in realtà a contestare il merito dell'apprezzamento del giudice.
La prescrizione presuntiva dei compensi professionali è incompatibile con la contestazione dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore.
L'eccezione di prescrizione presuntiva richiede un comportamento difensivo coerente con il riconoscimento del credito prescritto per presunzione.
Richiamato in relazione al procedimento monitorio oggetto di opposizione.
Richiamato in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiamato in tema di onere della prova della pretesa creditoria nel giudizio di opposizione.
Richiamato per la determinazione del compenso del professionista.
Richiamato per il regime della prestazione professionale e del relativo compenso.
Richiamato quale parametro tariffario per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione presuntiva dei compensi professionali presuppone il riconoscimento, da parte del debitore, dell'esistenza del credito nella misura richiesta; essa non è utilizzabile quando la difesa neghi l'an o contesti, anche solo in parte, la debenza del credito.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione del credito deve essere specifica e risultare dall'atto introduttivo o dagli atti ritualmente prodotti: deduzioni generiche non impongono al giudice un esame analitico di singole prestazioni non specificamente individuate.
- Non vi è omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il giudice non affronta tesi difensive che non risultano effettivamente formulate in modo specifico nel processo.
- La motivazione è apparente solo quando manca del tutto l'esame logico-giuridico della questione; non basta la mera insoddisfazione della parte per l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice.
- Le censure che introducono per la prima volta in cassazione una questione di fatto non trattata nei gradi di merito sono inammissibili, specie se risultano incompatibili con la stessa impostazione difensiva precedentemente adottata.
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