Cassazione Civile, Ordinanza n. 18553/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La parte ricorrente aveva promosso davanti al Tribunale un giudizio possessorio contro l'ex convivente, chiedendo la reintegrazione nel possesso del cane e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva sospeso il processo civile fino al passaggio in giudicato del procedimento penale pendente a carico del convenuto, ritenendo coincidenti il fatto materiale contestato in sede penale e lo spoglio dedotto in sede civile. Con il ricorso per regolamento necessario di competenza la ricorrente ha censurato tale sospensione: con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 75, comma 3, c.p.c., dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 82, comma 2, c.p.p., sostenendo che la sospensione presuppone la coincidenza delle parti nei due giudizi, nonché l'identità oggettiva tra domande e fatti, qui mancante perché nel civile erano proposte anche domande di accertamento e comunque le pretese risarcitorie erano diverse da quelle penali; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. per la lesione del principio di ragionevole durata del processo.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendo illegittima la sospensione necessaria del giudizio civile. Ha affermato che la sospensione ex artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p. è possibile solo quando una norma sostanziale colleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto fatto valere in sede civile e la sentenza penale possa avere efficacia di giudicato nel processo civile; non basta la mera sovrapposizione dei fatti storici, ma serve una dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del processo penale. Nel caso concreto, il processo penale riguardava lesioni personali e il risarcimento del danno da lesioni, mentre il giudizio civile verteva sulla reintegrazione nel possesso del cane e sul danno non patrimoniale da perdita violenta dell'animale: diversi erano gli effetti giuridici, i beni protetti e il danno allegato. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e disposto la riassunzione della causa davanti al giudice competente; le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
La sospensione del processo civile non può essere ricavata in modo automatico; occorre verificare i presupposti di coincidenza e di dipendenza tecnica rilevanti per il rapporto tra azione civile e processo penale.
La sospensione necessaria è ammessa solo in presenza di una vera dipendenza tecnica della causa civile dall'esito del giudizio penale, non per la sola comunanza di fatti materiali.
Richiamato come parametro per escludere che la sospensione possa operare in difetto dei presupposti di legge.
La sentenza penale può spiegare effetti nel civile solo nei limiti in cui abbia, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile.
Norma richiamata quale base del coordinamento tra processo penale e processo civile, applicabile solo se ricorrono le condizioni di efficacia del giudicato penale nel giudizio civile.
art. 3 Cost.
Invocato per la ragionevole durata del processo, ma la decisione è stata fondata soprattutto sulla corretta applicazione delle norme sul rapporto tra giudizi civile e penale.
art. 24 Cost.
Richiamato a tutela del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale, frustrati dalla sospensione ingiustificata.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio di ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo civile in pendenza di un procedimento penale è consentita solo se una norma sostanziale collega alla commissione del reato un effetto sul diritto dedotto in giudizio e la sentenza penale può assumere efficacia di giudicato nel processo civile.
- Non è sufficiente che i due procedimenti riguardino gli stessi fatti storici: occorre una vera dipendenza tecnica della decisione civile dall'accertamento penale, con coincidenza del presupposto normativo dell'effetto giuridico dedotto.
- Quando il giudizio penale e quello civile tutelano beni giuridici diversi e mirano a effetti diversi, la sospensione necessaria non è giustificata, anche se il fatto materiale di base sia il medesimo.
- La mera comunanza della condotta contestata non basta a fondare la sospensione del processo civile se cambiano il petitum, la causa petendi o il tipo di danno richiesto.
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