Cassazione Civile, Ordinanza n. 20949/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 550.000 irrogata da Consob per violazioni della disciplina europea sulle vendite allo scoperto e sugli obblighi connessi alle posizioni nette corte su azioni di un emittente quotato. La società sanzionata aveva effettuato operazioni di vendita di azioni non possedute al momento della conclusione dei contratti e aveva omesso o ritardato le comunicazioni richieste dal Regolamento (UE) n. 236/2012, oltre a contestare anche la violazione delle restrizioni dell'art. 12 del medesimo regolamento. In opposizione la società aveva dedotto, in sostanza, la non configurabilità dell'elemento soggettivo per l'obiettiva difficoltà interpretativa della disciplina e l'erronea quantificazione della sanzione. In cassazione ha articolato sei motivi: (1) invalidità di alcune disposizioni del regolamento delegato e di esecuzione per contrasto con il regolamento base e con gli artt. 290 e 291 TFUE, oltre che con principi costituzionali e convenzionali di legalità, tassatività e determinatezza; (2) invalidità e illegittimità costituzionale delle norme europee e nazionali applicate, per violazione degli stessi principi; (3) violazione dell'art. 11 l. 689/1981 e omessa motivazione sull'elemento soggettivo, per asserita scusabilità dell'errore; (4) violazione delle norme transitorie del TUF e illegittimità del mancato uso dei criteri di cui all'art. 194-bis TUF, anche in relazione alla lex mitior; (5) e (6) violazione dell'art. 11 l. 689/1981 e difetto di motivazione sulla proporzionalità e sulla quantificazione della sanzione per la violazione dell'art. 12 del regolamento UE. La controricorrente ha eccepito soprattutto la novità di molte questioni introdotte per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, perché nuove rispetto al giudizio di opposizione, le censure che introducevano questioni di fatto e di diritto non devolute al giudice di merito, in particolare quelle volte a rimettere in discussione la riconducibilità concreta dei fatti alla fattispecie di vendita allo scoperto e la scusabilità dell'errore alla luce di circostanze di fatto mai dedotte tempestivamente. Quanto ai motivi sulla disciplina sanzionatoria, la Corte ha affermato che il regime transitorio del d.lgs. n. 72/2015 impediva l'applicazione dell'art. 194-bis TUF alle violazioni anteriori alle disposizioni attuative, e ha osservato che, nel caso concreto, la sanzione ex art. 193-ter TUF ha natura afflittiva e punitiva, con possibile rilievo delle garanzie sostanziali della materia penale, ma ha comunque escluso che la ricorrente avesse dimostrato una più favorevole disciplina sopravvenuta applicabile al caso. Ha poi respinto le doglianze su proporzionalità e motivazione della quantificazione, rilevando che esse implicavano questioni nuove e valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità, e che il giudice di merito aveva comunque motivato adeguatamente sui criteri di commisurazione della sanzione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per la novità di alcune questioni trattate; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 277 TFUE
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'invalidità di norme delegate e di esecuzione per contrasto con il diritto primario dell'Unione
artt. 290 e 291 TFUE
evocati per contestare i limiti e la correttezza della delega e dell'esecuzione normativa europea
art. 49 CDFUE
richiamato come parametro di tassatività, legalità e proporzionalità della sanzione
art. 7 CEDU
richiamato come parametro convenzionale di legalità e irretroattività in materia sanzionatoria sostanzialmente penale
artt. 3, 25 e 117 Cost.
evocati come parametri costituzionali di legalità, determinatezza e vincolo del diritto convenzionale e unionale
art. 5 Regolamento (UE) n. 236/2012
norma sugli obblighi di notifica delle posizioni nette corte
art. 6 Regolamento (UE) n. 236/2012
norma sugli obblighi di comunicazione al pubblico delle posizioni nette corte
art. 9 Regolamento (UE) n. 236/2012
richiamato tra le disposizioni violate in relazione agli obblighi informativi
art. 12 Regolamento (UE) n. 236/2012
norma sulle restrizioni alle vendite allo scoperto oggetto della sanzione
art. 15 Regolamento (UE) n. 236/2012
richiamato nel quinto motivo in relazione ai profili di proporzionalità
art. 41 Regolamento (UE) n. 236/2012
richiamato nel secondo motivo in combinato disposto con norme del TUF
fonte della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della disciplina europea sulle vendite allo scoperto; la Corte ne evidenzia la forte carica afflittiva e la funzione deterrente
criteri di determinazione delle sanzioni richiamati dalla ricorrente; la Corte ne esclude l'applicazione ratione temporis al caso di specie
richiamato nel secondo motivo in combinato disposto con la normativa europea e costituzionale
indicato come norma che delimita l'atto di opposizione e quindi il thema decidendum
criterio generale di determinazione della sanzione applicato ratione temporis; la Corte ribadisce che il giudice può commisurare la sanzione alla gravità concreta senza specificare analiticamente ogni passaggio
fonte della presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative, con onere dell'autore del fatto di provare di aver agito senza colpa
art. 8, comma 1, l. n. 689 del 1981
richiamato in relazione al cumulo soggettivo contestato dalla ricorrente
art. 49, paragrafo 1, CDFUE
richiamato per il principio di legalità e tassatività delle sanzioni
art. 49, paragrafo 3, CDFUE
richiamato per il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72 del 2015
norma transitoria che la Corte interpreta nel senso della non applicabilità dell'art. 194-bis TUF alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 375, comma 2, 4-quater, c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per il rito camerale e per le memorie depositate dalle parti
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per delimitare il sindacato sulla motivazione al solo minimo costituzionale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro per la nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o apparente
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative Consob, il giudice non si limita a un sindacato formale sull'atto, ma accerta integralmente il rapporto sanzionatorio, nei limiti delle allegazioni e delle domande formulate nell'atto di opposizione.
- Il ricorrente per cassazione non può introdurre questioni nuove, di fatto o di diritto, non comprese nell'atto di opposizione; tali questioni restano precluse anche se attinenti a profili rilevabili d'ufficio, quando richiedano nuovi accertamenti di fatto.
- Nelle sanzioni amministrative, l'art. 3 l. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito, che deve provare di avere agito senza colpa; l'errore sul precetto è scusabile solo se inevitabile alla luce delle circostanze concrete.
- La determinazione della sanzione entro i limiti edittali è rimessa al giudice di merito, che deve rapportarla alla gravità concreta del fatto e può fondarsi sui criteri di cui all'art. 11 l. 689/1981 senza necessità di una motivazione analitica di ogni parametro.
- La disciplina transitoria che rinvia alla normativa previgente può escludere l'applicazione dei nuovi criteri di commisurazione delle sanzioni ai fatti anteriori; la retroattività della lex mitior richiede comunque una verifica della reale complessiva più favorevole disciplina nel caso concreto.
- Le censure sulla proporzionalità della sanzione, quando implichino nuove valutazioni di fatto o una diversa ricostruzione del thema decidendum, non sono ammissibili in cassazione se non risultano devolute nei gradi di merito.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo nei casi di mancanza, apparenza o radicale incomprensibilità, restando altrimenti precluso il riesame del merito della quantificazione sanzionatoria.
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