Cassazione Civile, Ordinanza n. 27509/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di un dipendente volta a ottenere il riconoscimento del diritto alla collocazione nella posizione economica F5, con decorrenza dal 1.1.2009, e il risarcimento delle differenze retributive rispetto alla posizione F4. Il Tribunale aveva accolto la domanda; il Ministero aveva proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile perché, in una causa inscindibile, non risultava ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti di una litisconsorte necessaria (la soggetta ultima classificata nella selezione). Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 331 c.p.c. e nullità della sentenza/procedimento, sostenendo che la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio fosse stata tempestivamente eseguita o comunque provata mediante certificazione dell'UNEP, che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare; ha inoltre dedotto il successivo rinvenimento del fascicolo con l'originale della relata di notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello sulla perentorietà del termine ex art. 331 c.p.c. per integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili e sulla mancata prova di un tempestivo e rituale adempimento nei confronti del litisconsorte necessario. Ha inoltre affermato che la notifica ex art. 140 c.p.c. richiede la puntuale attestazione degli adempimenti previsti dalla norma e che non è sufficiente una prova aliunde. La seconda censura è stata ritenuta inammissibile anche per difetto di specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c., perché non indicava quando fosse avvenuto il rinvenimento del fascicolo né come ciò incidesse sulla decisione impugnata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del Ministero alle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili è perentorio, non prorogabile neppure con accordo delle parti e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
La rimessione in termini è ammessa solo se il mancato adempimento dipende da fatto non imputabile alla parte, idoneamente comprovato; non può essere utilizzata per aggirare la perentorietà del termine ex art. 331 c.p.c.
La notificazione si considera perfezionata solo se la relata dà conto in modo espresso e puntuale degli adempimenti richiesti dalla norma, compreso l'invio della raccomandata informativa; tale adempimento non può essere dimostrato per presunzioni o aliunde.
art. 161, comma secondo, c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente come parametro della dedotta nullità della sentenza/procedimento.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'efficacia probatoria della certificazione dell'UNEP quale atto pubblico.
La censura è stata proposta come nullità della sentenza e/o del procedimento.
Il ricorso deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi; la censura che non indica con precisione i fatti decisivi e la violazione dedotta è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo per il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle cause inscindibili, l'omessa integrazione del contraddittorio nel termine assegnato ai sensi dell'art. 331 c.p.c. determina l'inammissibilità dell'impugnazione per ragioni di ordine pubblico processuale.
- Il termine per integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. è perentorio e non è suscettibile di proroga; un nuovo termine può essere considerato solo se richiesto tempestivamente e sorretto da prova rigorosa di un fatto non imputabile alla parte onerata.
- La rimessione in termini presuppone la dimostrazione di una causa non imputabile e non può essere invocata in modo generico per sanare la mancata prova dell'avvenuta notificazione.
- La notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c. richiede la prova puntuale degli adempimenti prescritti dalla norma nella relata di notifica; la prova non può essere desunta in via indiretta o da elementi estranei alla relata stessa.
- Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione i fatti rilevanti, il momento in cui essi si sono verificati e la specifica violazione denunciata; la mancanza di tali indicazioni integra inammissibilità per difetto di specificità.
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