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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26166/2020 del 17/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Ufficio di Bassano ha notificato al curatore del fallimento un avviso di accertamento relativo all'anno 2006 per omessa presentazione della dichiarazione e mancato riscontro a un questionario, rideterminando redditi e ricavi e irrogando imposte e sanzioni. La curatela ha impugnato tardivamente l'avviso: la CTP di Vicenza dichiarò il ricorso inammissibile per tardività e la CTR del Veneto confermò ritenendo che l'istanza presentata dal curatore il 21/9/2009, pur formalmente qualificata come istanza di accertamento con adesione, fosse in realtà una richiesta di annullamento in autotutela e quindi non idonea a sospendere i termini di impugnazione ex art. 6 d.lgs. 218/1997. La curatela in cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) errata interpretazione dell'art. 6 d.lgs. 218/1997 perché la sospensione di 90 giorni opera automaticamente con la mera presentazione dell'istanza; 2) errata applicazione dell'art. 20 legge 44/1999 circa la sospensione triennale per vittime di usura, sostenendo che il reato di usura si consuma in modo prolungato e che quindi la sospensione va calcolata anche sulla data di esazione degli interessi; 3) contestazione della necessità che il parere prefettizio sia stato comunicato all'Agenzia per l'operatività della sospensione ex art. 20; 4) nullità del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver esaminato questioni estranee all'oggetto del giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 d.lgs. 218/1997 produce automaticamente la sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni, indipendentemente dalla qualificazione successiva o dal comportamento del contribuente. Di conseguenza la CTR ha errato nel considerare l'istanza come autotutela e nel dichiarare il ricorso iniziale tardivo. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza di merito è stata cassata e il procedimento rinviato alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione per nuovo esame del merito e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 218 del 1997, art. 6

    La Corte interpreta l'art. 6 come prevedente una sospensione automatica del termine di 90 giorni per impugnare l'avviso di accertamento al semplice ricevimento dell'istanza di accertamento con adesione, senza che rilevi la qualificazione sostanziale o il comportamento successivo del contribuente.

  • legge n. 44 del 1999, art. 20

    Norma richiamata dalla curatela per la sospensione triennale in favore delle vittime di usura; la Corte nel caso concreto non si è pronunciata definitivamente sul merito dell'applicabilità ma ha rilevato che la C.T.R. aveva ritenuto non provata la sussistenza del parere prefettizio e la data dell'evento rilevante.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41

    Norme richiamate dall'Ufficio per la rideterminazione del reddito; citate nel fatto per descrivere il fondamento dell'avviso di accertamento.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 55

    Norma richiamata dall'Ufficio per la rettifica dei maggiori ricavi e dell'IVA; citata nel fatto come base giuridica dell'accertamento.

  • codice penale, artt. 644 e 644-ter

    Richiamati dalla curatela in relazione all'usura; la questione sulla natura istantanea o prolungata del reato è stata sollevata ma rimessa al nuovo esame della CTR.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato dalla curatela per denunciare vizi del procedimento legati all'esame di questioni ritenute estranee; la Cassazione non ha ritenuto necessario decidere sul punto, avendo cassato per errore nella valutazione della sospensione.

  • codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (motivi di nullità e violazioni di legge)

    Norma processuale invocata come base dei motivi di cassazione; la Corte ha accolto il motivo fondato ai sensi di questa disposizione nel primo capo di doglianza.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 d.lgs. 218/1997 sospende automaticamente il termine di 90 giorni per impugnare l'avviso di accertamento, indipendentemente dal contenuto sostanziale dell'istanza o dal comportamento successivo del contribuente.
  • L'assenza del contribuente alla data fissata per la definizione amministrativa non interrompe la sospensione dei termini prevista dall'art. 6 e non equivale a rinuncia implicita all'istanza.
  • Se l'Amministrazione o il giudice di merito qualificano un'istanza come autotutela pur essendo stata formalmente presentata come accertamento con adesione, tale valutazione può essere riformata in sede di legittimità quando sia evidente che la presentazione dell'istanza avrebbe prodotto effetti sospensivi automatici.
  • Le richieste di sospensione connesse alla legge per vittime di usura (art. 20 legge 44/1999) richiedono adeguata allegazione e prova, compresa la dimostrazione degli elementi necessari come il parere prefettizio quando rilevante, nonché chiara individuazione della data dell'evento rilevante ai fini del computo della sospensione.
  • In caso di dubbio sulla natura istantanea o protratta di un reato rilevante ai fini della sospensione dei termini, occorre produrre e valutare elementi fattuali e giuridici specifici; la Cassazione può rimandare la questione al giudice di merito quando la valutazione richiede accertamenti istruttori.
  • Se il giudice di merito scarta una decisione per vizio procedurale nella determinazione della tempestività, la causa deve essere riesaminata nel merito dal giudice d'appello o dalla CTR rinnovata, con conseguente possibile riforma della decisione precedente.

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