Cassazione Civile, Sentenza n. 26165/2020 del 17/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse in quanto il ricorrente ha sostanzialmente rinunciato al gravame dopo aver ottenuto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. (con pagamento delle somme dovute). Per tali ragioni la controversia è cessata e le spese processuali sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Accertamento fiscale relativo all'anno 2005 a seguito di verifica: individuazione di operazioni oggettivamente inesistenti riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da cedenti (Commerciale Donau s.r.l. e Gespar s.r.l.) che non avrebbero adempiuto agli obblighi fiscali, con conseguente vantaggio fiscale indebito. Contestate l'indebita deduzione di costi ai fini IRES per complessivi €763.678,39, l'indebita deduzione di componenti negativi ai fini IRAP per €733.631,00, l'indebita detrazione IVA per operazioni inesistenti per €721.620,32, l'omessa fatturazione con IVA di €5.600,00 e le relative sanzioni.
Norme richiamate
art. 182-bis L.F. (accordo di ristrutturazione dei debiti)
L'omologazione dell'accordo di ristrutturazione e l'adempimento dei pagamenti hanno determinato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse, giustificando l'inammissibilità del ricorso
principio giurisprudenziale sulla cessazione della materia del contendere
Citate sentenze Cass. n. 19907/2018; n. 23161/2013; n. 23685/2008; n. 22806/2004
La corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di sostanziale rinuncia al gravame determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio
IRES, IRAP, IVA (materie fiscali contestate)
Le norme fiscali relative a IRES, IRAP e IVA sono state applicate dall'ufficio per quantificare le rettifiche e le detrazioni/omissioni contestate; tuttavia, la decisione di chiudere la controversia è stata presa per sopravvenuta mancanza di interesse e non per decisione sul merito delle verifiche
Massime di principio
- La omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. e il contestuale adempimento dei pagamenti possono rendere privo di interesse proseguire un gravame tributario, determinando la cessazione della materia del contendere
- La dichiarazione di 'sostanziale rinuncia' al ricorso o il pagamento delle somme richieste dall'Amministrazione finanziaria può comportare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, anche se il merito della contestazione non è stato definito
- In presenza di una chiusura concordata (accordo omologato), i giudici possono disporre la compensazione delle spese processuali quando sussistono giusti motivi
- Se l'obiettivo è preservare la possibilità di contestare il merito, il contribuente deve valutare attentamente prima di procedere a pagamenti integrali o a ristrutturazioni omologate; adempimenti completati possono precludere il proseguimento del contenzioso
- Per ottenere la cessazione della controversia è importante documentare l'omologazione e gli adempimenti (provvedimenti di omologazione, ricevute di pagamento) e comunicarli tempestivamente al giudice
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