Cassazione Civile, Ordinanza n. 21012/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia riguarda una procedura di correzione di errore materiale relativa all'ordinanza n. 25673/2021: dopo l'epigrafe era stato inserito per errore il file motivazionale e il dispositivo di un'altra decisione, concernente diversa controversia e diverse parti. La società in liquidazione, destinataria dell'ordinanza, ha chiesto la correzione dell'errore materiale. Nel testo corretto, la società aveva impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il fallimento dichiarato dal Tribunale di Avellino, deducendo violazione dell'art. 5 l.fall., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 116 c.p.c.; sosteneva che i bilanci e i dati contabili dimostrassero equilibrio patrimoniale e finanziario, che le rimanenze non fossero state adeguatamente valutate, che il giudice dovesse attivare ulteriori accertamenti anche mediante CTU, e che non potesse attribuirsi valore decisivo all'esito negativo di alcune esecuzioni presso terzi.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha ordinato la sostituzione, dopo l'epigrafe dell'ordinanza n. 25673/2021, del file erroneamente inserito con il testo corretto della motivazione e del dispositivo. Nel testo corretto, il ricorso originario della società avverso la conferma del fallimento è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in sostanza a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla insolvenza della società in liquidazione; ha inoltre affermato che, per la società in liquidazione, la verifica ex art. 5 l.fall. deve concentrarsi sulla capacità dell'attivo di soddisfare integralmente i creditori e che i bilanci e le scritture contabili costituiscono solo prova liberamente valutabile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo
richiamato come norma che consente la correzione dell'errore materiale
ai fini del fallimento della società in liquidazione, l'accertamento deve riguardare se l'attivo consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori
invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte non ha accolto la censura
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla valutazione delle prove
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura di omesso esame è stata ritenuta priva della necessaria specificità e quindi inammissibile
i libri e le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore ma solo come presunzione semplice, liberamente valutabile dal giudice
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di inammissibilità, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è utilizzabile anche quando, per un mero scambio di file informatici, alla corretta epigrafe sia stato allegato il testo motivazionale e il dispositivo di una diversa controversia, purché l'errore sia immediatamente rilevabile dal confronto complessivo del provvedimento.
- Per la società in liquidazione, la verifica dello stato di insolvenza ex art. 5 l.fall. non si fonda sulla capacità di restare sul mercato, ma sulla sola attitudine dell'attivo a soddisfare integralmente i creditori sociali.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- I bilanci approvati e le scritture contabili dell'impresa fanno prova contro l'imprenditore come presunzione semplice e restano liberamente apprezzabili dal giudice di merito insieme agli altri elementi di causa.
- Nell'accertamento dell'insolvenza, l'attivo va valutato non solo per il valore contabile o di mercato, ma anche per la concreta e tempestiva attitudine a soddisfare i debiti; nella fase di liquidazione può rilevare anche il pronto realizzo di beni strumentali e avviamento.
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