Cassazione Civile, Sentenza n. 17574/2020 del 21/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato il licenziamento per giusta causa intimato da Marino 1959 S.r.l. a De Salvo per ripetute irregolarita' nella contabilizzazione della merce, sottrazione di beni e gestione irregolare delle shopper bags. Il ricorrente deduceva tra l'altro: svolgimento di indagini "poliziesche" illegittime, violazione dell'art. 213 del CCNL, tardivita' della contestazione disciplinare e inosservanza del principio di immediatezza (art. 7 Statuto dei lavoratori), insufficienza e incongruenza della prova, mancata contestualita' delle ragioni nel licenziamento, violazione del principio di proporzionalita', omesso esame di fatti decisivi e ingiustizia nella condanna alle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo in gran parte inammissibili i motivi che chiedevano la riesamina delle valutazioni di merito e infondati gli altri. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello secondo cui le condotte erano deliberate e reiterate e integravano giusta causa. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (esborsi euro 200,00 e compensi professionali euro 4.500,00 oltre 15% e accessori) e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 del DPR n. 115/2002 come modificato dalla legge di stabilita'.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Riferimento ai limiti del sindacato di legittimita' sulle valutazioni di merito: la Corte ha dichiarato inammissibili le censure che sostanzialmente chiedevano la rinnovata valutazione delle prove, richiamando il parametro dell'art. 360 per i vizi di legge effettivi.
Il principio di tempestivita' della contestazione disciplinare e' rimesso al giudice di merito e la Cassazione ritiene insindacabile la valutazione se adeguatamente motivata in base alla conoscenza effettiva del datore di lavoro.
art. 213 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi
La Corte d'appello aveva ritenuto irrilevante l'eventuale violazione formale del CCNL quando le condotte costituivano vere e proprie sottrazioni e irregolarita' deliberate; la Cassazione non ha ravvisato errore di diritto nell'esclusione di rilievo della disposizione nel caso concreto.
art. 2, comma 2, legge n. 604/1966 (come novellato dalla legge n. 92/2012)
La Corte distrettuale ha valutato la contestualita' e l'adeguatezza della lettera di licenziamento richiamando la precedente contestazione disciplinare e le difese rese, ritenendo rispettati i requisiti di motivazione del recesso.
art. 2119 e art. 2697 cod. civ.
Richiamati in relazione all'onere della prova e alla causa del licenziamento: la Corte d'appello ha ritenuto provate le condotte disciplinarmente rilevanti sulla base delle risultanze istruttorie, valutazione non censurabile in sede di legittimita'.
Richiama il potere del giudice di merito nel libero e prudente apprezzamento delle prove; la Cassazione ha confermato che le critiche dell'ex ricorrente alle valutazioni probatorie sono inammissibili.
Invocato dal ricorrente per omesso esame di fatto decisivo; la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la doglianza per mancata specificazione nel ricorso delle questioni di fatto non esaminate.
Norme relative alla condanna alle spese di lite e alla possibilita' di compensazione; la Corte ha ritenuto non dedotte ragioni tali da giustificare la compensazione e ha applicato il criterio della soccombenza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 e modifiche operate dalla legge di stabilita' 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Quando l'impugnazione, anche incidentale e' respinta integralmente ... la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
La Corte ha annotato l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di respingimento integrale del gravame, dando atto dei presupposti processuali per l'applicazione di tale sanzione contributiva.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione delle prove operata dal giudice di merito se questa e' congruamente motivata; molte censure che chiedono una diversa lettura delle stesse sono inammissibili.
- La tempestivita' della contestazione disciplinare e' valutata in base alla conoscenza effettiva del datore di lavoro dei fatti e spetta al giudice di merito accertare se il termine sia stato rispettato.
- L'affissione del codice disciplinare non e' determinante quando le condotte contestate integrano la violazione di doveri fondamentali del lavoratore riconoscibili senza necessita' di specifica previsione contrattuale.
- Il giudizio di proporzionalita' e la qualificazione delle condotte (tipizzazione contrattuale o no) spettano al giudice di merito; per ottenere la cassazione il ricorrente deve dimostrare un vizio di diritto o di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Per essere ammissibili in Cassazione, i motivi che censurano la regolarita' della lettera di contestazione o di licenziamento devono essere corredati della trascrizione dei documenti decisivi (lettere, comunicazioni) nel ricorso.
- Per far valere l'omesso esame di un fatto decisivo e' necessario indicare con precisione quale fatto non esaminato avrebbe certamente determinato esito differente, non solo prospettare deduzioni generiche.
- In caso di rigetto integrale del ricorso e' possibile l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n. 115/2002, come modificato dalla legge di stabilita', oltre alla condanna alle spese ordinarie.
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