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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12706/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due censure principali: (1) impugnazione del calcolo e della motivazione della pena in caso di reato continuato, con la doglianza che la Corte di appello avrebbe individuato come "pena-base" per il reato più grave un diverso precedente rispetto a quello che era stato sempre considerato nei processi precedenti, violando il principio di intangibilita del giudicato e la necessita di individuare concretamente il reato piu grave e di motivare incrementi per ciascun reato satellite (riferimenti agli artt. 81, 132, 133 c.p. e all'art. 125 c.p.p., nonche alla giurisprudenza di legittimita, incluse Sez. U, n.47127/2021). (2) Contestazione del diniego della sospensione condizionale della pena: il ricorrente sostiene che la continuazione sia assimilabile a una condanna unica e che la sospensione poteva essere concessa entro i limiti dell'art. 163 c.p.; inoltre denuncia violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.) per un presunto peggioramento del trattamento rispetto a benefici gia precedentemente concessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte di appello abbia legittimamente individuato quale reato piu grave quello relativo alla sentenza del 6 luglio 2022 e abbia correttamente applicato i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (n. 47127/2021) in tema di determinazione della pena complessiva per reato continuato; la Corte ha inoltre precisato che gli incrementi di entita esigua non richiedono motivazione dettagliata. Sul secondo motivo ha ritenuto non viziata la decisione di negare la sospensione condizionale della pena, essendo la mancata concessione giustificata dai reiterati precedenti dell'imputato e dalle plurime precedenti concessioni del beneficio; non sussiste il divieto di reformatio in peius in quanto la valutazione di appello è stata meramente adiuvante rispetto alla motivazione di primo grado. Conseguentemente il ricorso e' rigettato e il ricorrente e' condannato alle spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 15

    Norma incriminatrice del fatto oggetto del processo; la Corte ha confermato la responsabilità per la violazione e l'uso della norma come titolo di reato contestato.

  • codice penale, art. 81

    Regola il cumulo e la determinazione della pena in caso di reati continuati; la Corte ha applicato i criteri di individuazione del reato piu grave e del calcolo della pena complessiva in conformità ai principi richiamati.

  • codice penale, art. 132

    Principio del minimo edittale e ponderazione della pena; la Corte ha richiamato che l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione degli aumenti deve essere proporzionato, con maggiore motivazione se gli aumenti sono rilevanti.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena nei limiti dell'orizzonte edittale; utilizzato come parametro di verifica della correttezza del calcolo e della motivazione degli aumenti.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Dovere di motivazione delle decisioni; il ricorrente aveva lamentato carenze motivazionali nella scelta della pena-base, ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata.

  • codice penale, artt. 163-164

    Norme sul sospetto condizionale della pena e limiti di concessione; il ricorrente ha invocato la possibilita di riconoscere la sospensione in presenza di continuazione, ma la Corte ha ritenuto legittimo il diniego sulla base dei precedenti e delle circostanze concrete.

  • codice di procedura penale, art. 597, comma 3

    Divieto di reformatio in peius in appello a favore dell'imputato; la Corte ha stabilito che non si e' verificato un peggioramento illegittimo della posizione dell'imputato, essendo la decisione di appello meramente adiuvante rispetto alla motivazione di primo grado.

  • codice di procedura penale, art. 671

    Potere del giudice di appello nella nuova valutazione delle prove e della pena; la Corte ha richiamato la possibilita per il giudice di merito di individuare in concreto quale reato sia il piu grave.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese di giudizio in Cassazione in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • Giurisprudenza di legittimita (Sez. U, n. 47127/2021 Pizzone e pronunce successive)

    La Corte ha fondato il proprio esame sui principi stabiliti dalle Sezioni Unite: il giudice deve individuare il reato piu grave, stabilire la pena-base e calcolare e motivare l'aumento per ciascun reato satellite; tuttavia motivazione meno dettagliata e' ammessa quando gli aumenti sono di esigua entita.

Massime di principio

  • In caso di reato continuato il giudice deve individuare concretamente quale tra i reati anteriore e quello in fase di giudizio sia il piu grave e indicare la pena-base: la scelta puo' basarsi sulla sanzione effettivamente irrogata nei precedenti irrevocabili e non e' preclusa dall'immutabilita formale del giudicato se correttamente motivata.
  • Gli aumenti di pena per ciascun reato satellite devono essere calcolati distintamente; pero', se gli aumenti sono di entita esigua, la motivazione puo' essere sintetica e non necessita di dettagli puntuali.
  • Il principio di intangibilita del giudicato non impedisce al giudice di merito di riconsiderare quale sia il reato piu grave ai fini del calcolo complessivo della pena, purché la decisione non determini un aumento complessivo della pena in violazione dei limiti legali e sia adeguatamente motivata.
  • La sospensione condizionale della pena puo' essere negata in presenza di reiterati precedenti penali e di plurime precedenti concessioni del beneficio; tale diniego, se fondato su ragioni congrue gia espresse in primo grado, non costituisce reformatio in peius illegittima in appello.
  • L'onere motivazionale del giudice aumenta all'aumentare dell'entita degli incrementi: per aumenti significativi e' necessaria motivazione dettagliata che consenta di verificare il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.

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