Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15999/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia aveva notificato a Bizzo avvisi di accertamento per gli anni 2006-2009 per l'imputazione a fini IRPEF dei redditi accertati alla società di persone Fermontaggi s.a.s., di cui Bizzo era socio accomandante. Il ricorrente contestava: (i) l'applicazione del raddoppio dei termini d'accertamento (art. 43 DPR 600/1973) anche nei suoi confronti in assenza di una violazione personale che comportasse obbligo di denuncia; (ii) l'applicabilità dell'art. 5 TUIR (imputazione per trasparenza) ai redditi riconducibili solo al socio accomandatario; (iii) l'irrogazione delle sanzioni amministrative nonostante l'archiviazione del procedimento penale a suo carico; nonché altri profili procedurali collegati alla decadenza e all'impugnazione degli avvisi societari.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che, per il principio di unitarietà dell'accertamento delle società di persone, la sussistenza astratta dei presupposti che comportano l'obbligo di denuncia nei confronti degli organi societari determina il raddoppio dei termini anche per il reddito imputato per trasparenza ai soci accomandanti. Ha altresì ritenuto applicabile l'art. 5 TUIR: il maggior reddito iscritto in bilancio e non impugnato della società si imputa proporzionalmente ai soci, anche se l'illecito è stato commesso da altro socio; l'accomandante ha un dovere di controllo (art. 2320 c.c.) e la sua eventuale esclusione da responsabilità penale non esclude la colpa in vigilando e la conseguente applicabilità delle sanzioni amministrative. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 10.000,00 oltre spese).

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione»

    Il raddoppio dei termini opera quando sussiste astrattamente il presupposto dell'obbligo di denuncia nei confronti degli organi societari; rileva indipendentemente dall'avvio dell'azione penale o dalla condanna, salvo il controllo da parte del giudice tributario per evitare usi pretestuosi.

  • art. 5 TUIR (d.P.R. n. 917/1986)

    comma 1 e 2 che stabiliscono l'imputazione ai soci dei redditi delle societa' di persone «indipendentemente dalla percezione» e la presunzione delle quote in proporzione ai conferimenti

    I redditi prodotti da società di persone si imputano direttamente ai soci pro quota, indipendentemente dalla percezione; ciò rende irrilevante, ai fini fiscali, che certi introiti derivino da illeciti compiuti da singoli soci se gli stessi risultano in contabilità societaria.

  • art. 2320 cod. civ.

    Attribuisce ai soci di s.a.s. poteri di controllo; la mancata/es insufficiente vigilanza configura culpa in vigilando che giustifica l'applicazione di sanzioni amministrative al socio accomandante.

  • d.lgs. n. 74 del 2000 (artt. 2 e 4 richiamati)

    Definisce i reati tributari che, se astrattamente configurabili nei confronti di organi societari, possono far scattare l'obbligo di denuncia che rileva ai fini del raddoppio dei termini.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    La norma sul regime sanzionatorio per fatti imputabili a terzi richiede l'esclusiva imputabilità dell'inadempimento al terzo e l'assenza di dolo o negligenza del contribuente; non è operativa se sussiste culpa in vigilando del socio.

  • art. 331 c.p.p.

    Riferimento normativo al dovere di denuncia previsto dal codice di procedura penale; è il parametro usato per verificare la sussistenza dell'obbligo che innesca il raddoppio dei termini.

  • art. 1 TUIR e art. 37 d.P.R. n. 600/1973 (richiamati)

    Art.1 definisce il presupposto IRPEF e viene lett o insieme all'art.5; art.37 disciplina casi di interposizione fiscale, ma non preclude l'imputazione per trasparenza quando il reddito risulti effettivo in bilancio.

Massime di principio

  • In una società di persone, il reddito accertato in capo alla società si imputa per trasparenza ai soci in proporzione alle quote, indipendentemente dalla percezione e anche se l'illecito è stato commesso da uno solo dei soci, quando gli atti risultano pertinenti all'attività sociale.
  • Il raddoppio dei termini d'accertamento previsto dall'art. 43 DPR 600/1973 opera anche nei confronti del socio accomandante quando sussistono astrattamente i presupposti dell'obbligo di denuncia nei confronti degli organi societari; il giudice tributario può però verificare l'uso pretestuoso dell'istituto.
  • L'archiviazione o l'assenza di responsabilità penale personale non esclude automaticamente l'applicabilità di sanzioni tributarie: può permanere responsabilità amministrativa per culpa in vigilando (mancato esercizio del potere di controllo previsto dall'art. 2320 c.c.).
  • Il socio accomandante, pur non amministrando, ha obblighi di controllo e dovrà dimostrare che l'inadempimento è imputabile esclusivamente a terzi per evitare sanzioni (art. 6 d.lgs. 472/1997), prova che è gravosa e limitata nei casi in cui sussista culpa in vigilando.
  • Se si contesta il raddoppio dei termini è necessario dimostrare che non sussistono i presupposti dell'obbligo di denuncia o che l'Amministrazione ha fatto un uso strumentale della norma; la valutazione è 'ora per allora' e riguarda i presupposti dell'obbligo di denuncia, non l'accertamento del reato.
  • Le questioni penali e tributarie seguono binari distinti: anche in assenza di condanna penale, l'effetto fiscale (imputazione e sanzioni) può permanere quando il reddito è stato regolarmente contabilizzato e non impugnato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.