Cassazione Civile, Ordinanza n. 33782/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di noleggio del 1° aprile 2010 relativo a casse mobili e unità di ricarica di frigorie. La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per € 457.478,12 nei confronti della debitrice principale e del fideiussore, ma l’opposizione era stata accolta perché i beni noleggiati erano stati ritenuti affetti da gravi vizi che ne impedivano l’utilizzo; il tribunale aveva quindi dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento e condannato la società locatrice anche al risarcimento dei danni per l’avaria delle merci trasportate. In appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione di norme processuali e sostanziali per l’omessa ammissione di prove testimoniali, la censura alla valutazione delle prove documentali e testimoniali, la pretesa erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché vizi motivazionali della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati unitariamente, mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Quanto al vizio motivazionale, ha rilevato la non ricorribilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme e, comunque, l’assenza di una specifica indicazione del fatto storico decisivo asseritamente omesso. Ha inoltre osservato che la censura sull’art. 115 c.p.c. era impropriamente formulata, poiché tale norma è violata solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover applicare la regola legale, mentre non è sindacabile la diversa forza persuasiva attribuita alle prove; analogamente, l’art. 2697 c.c. è violato solo se l’onere probatorio è addossato alla parte sbagliata. Le doglianze sulla prova testimoniale sono state reputate generiche, poiché non dimostravano la decisività dei capitoli dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’omessa ammissione delle prove, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel dedurre vizi processuali, senza specifico rilievo decisorio
invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione
la violazione è deducibile solo se il giudice afferma di non dover osservare la regola di giudizio o decide su prove non introdotte dalle parti; non quando valuta diversamente le prove ritualmente acquisite
l’apprezzamento delle prove, la scelta delle fonti del convincimento e la selezione delle risultanze probatorie rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono rivalutabili in cassazione
la violazione si configura solo per erronea distribuzione dell’onere della prova, non per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice
richiamato dalla ricorrente nel formulare la censura, senza autonoma incidenza nella decisione
esclude il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto (doppia conforme)
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è più deducibile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone di indicare specificamente come e quando i fatti storici risultanti dai documenti siano stati oggetto di discussione processuale e in quale atto siano stati dedotti
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale per la definizione in rito
richiamato per la trattazione camerale in caso di manifesta inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
impone, in presenza dei presupposti, il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio istruttorio: le censure che mirano, anche solo formalmente, a ottenere una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o dichiari espressamente di non applicare la regola legale di giudizio; non quando attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, che resta insindacabile in sede di legittimità.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice ripartisce erroneamente l’onere della prova tra le parti, non se ritiene non provati i fatti sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile, salvo che sia dedotto un fatto decisivo realmente non esaminato e specificamente individuato.
- La deduzione del vizio di omesso esame di fatti o documenti richiede una specifica allegazione della loro decisività e del loro effettivo ingresso nel contraddittorio processuale; la generica richiesta di riesame delle prove è insufficiente.
- L’omessa ammissione di una prova testimoniale è censurabile solo se i capitoli dedotti vertono su fatti decisivi, idonei a scardinare con certezza la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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